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Messaggio Da fiore76 Ven Nov 29, 2013 8:23 pm

Scusate so che il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  è obbligatorio , ma se mi assento per causa malattia cosa succede? Devo recuperare le ore?
grazie

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Messaggio Da fiore76 Sab Nov 30, 2013 5:53 pm

chi lo sa?

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Messaggio Da fiore76 Dom Dic 01, 2013 9:44 am

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Messaggio Da luisa78 Dom Dic 01, 2013 10:04 am

azzardo un'ipotesi: penso che tu debba rifare il corso....

una mia collega lo scorso anno, ha fatto le ore on line, ha fatto il test ma poi non si è è presentata per la verifica finale ( le famose 8 ore finali).
Da quello che mi hanno detto si dovrebbe rifare da capo tutto.
Io lo scorso anno avevo un contratto fino al 9 giugno e le 8 ore finali le misero il 25 e 26 ; ho fatto richiesta al dirigente di poter partecipare per concludere il corso se no quest'anno mi sarei trovata a rifare da capo tutto

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Messaggio Da forseungiorno Dom Dic 01, 2013 5:28 pm

ciao ,
l'argomento interessa anche me: nella mia scuola ci sarà questo corso sulla sicurezza e mi chieedevo come devo comprtarmi nel caso in cui la giornata coincida con una di quelle degli esami per accedere al tfa sostegno. Per me l'esame è assolutamente prioriatrio, sto studiando molto... come devo comportarmi? avete letto la circolare? parla di una multa fino a 600 euro e non solo!

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Messaggio Da fiore76 Dom Dic 01, 2013 9:51 pm

lalla ci sei?

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Messaggio Da fiore76 Lun Dic 02, 2013 12:05 pm

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Messaggio Da Atene Lun Dic 02, 2013 2:06 pm

io ho fatto il corso l'anno scorso, quest'anno devo rifarlo perchè sono in un'altra scuola?
se devo rifarlo, poichè sono impegnata per 9 ore in una scuola e per 8 in un'altra, posso scegliere in quale scuola?

Atene

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Messaggio Da dolcetto Lun Dic 02, 2013 6:47 pm

il corso ha validità biennale, quindi sei esonerata dal frequentarlo..io ho portato copia dell'attestato in segreteria.
dolcetto
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Messaggio Da bonetz Mer Dic 04, 2013 2:33 pm

Quesito per Lalla....corso sicurezza aiuto...sto frequentando un corso sicurezza c/o la mia scuola, tralasciando la modalità di svolgimento ( preavviso per l'incontro di 1 giorno, orari spaventosi...) ho visto che sul sito di orizzonte spiegate più volte che se queste ore nn avvengono in orario di lavoro possono o meglio devono poter essere recuperate
"Per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL 29.11.2007.
"Per la UIL Nazionale, quindi, i corsi sono obbligatori solo se svolti durante l'orario di servizio, appunto come detta l'art. 37/12 del D. Lgs. n. 81/2008,   altrimenti le ore impegnate dal personale devono essere recuperate, se trattasi degli ATA, oppure rientrare nelle 40 ore delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività), se trattasi di personale docente." (fonte il vs sito).

Sono andata in segreteria per comunicare questo e quindi chiedere di poter recuperare con i prossimi CDU e mi hanno risposto che nn è assolutamente possibile, che nessuna norma prevede questo, io ho stampato il vs articolo e l'ho fatto vedere considerando che si parlava di CCLN art.29 e quant altro ma mi hanno risposto che questo art. 29 nn dice del recupero delle ore dei corsi formazione, allora ho chiesto se avessero pagato queste ore e la risposta è stata:" una percentuale (piccola aggiungo io) delle ore " perse" (lasciatemi passare questo aggettivo) per la sicurezza."
Lalla per favore mi puoi indicare la normativa, l'articolo dove esplicitamente è indicato che le ore per i corsi possono essere recuperate tra le ore della lettera a dell'art.29? Sicura della tua collaborazione ti saluto...

bonetz

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Messaggio Da abak Ven Gen 17, 2014 10:50 am

mmmmmmmm... l'assenza degli esperti sui quesiti inerenti la sicurezza è preoccupante.
Indice di grave complessità della materia. Penso

abak

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Messaggio Da gaespes Gio Mag 08, 2014 11:30 pm

E se il docente è a tempo paziale con mezzo orario (9 ore) ?

gaespes

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Messaggio Da Ospite Ven Mag 09, 2014 2:35 pm

Allo stato attuale ci sono ancora molte incertezze sulla materia, a iniziare dagli stessi dirigenti scolastici e non mancano le libere interpretazioni.
La formazione sulla sicurezza è obbligatoria? sì, il datore di lavoro è obbligato a formare il dipendente, il dipendente è obbligato a svolgere questa formazione.
A questo punto salta fuori l'atroce dilemma: quando deve essere svolta questa attività? In teoria durante il servizio, ma, per un docente, qual è l'orario di servizio? un docente è in servizio durante l'orario di lezione ma anche fuori dal suo orario di lezione e, non solo, anche nei giorni in cui non si svolgono lezioni. Un docente è fuori servizio solo nei giorni festivi e durante i suoi giorni di ferie. E dal momento che il servizio integrato del docente si svolge nell'ambito di una zona grigia è inevitabile cascare sulla libera interpretazione su base concettuale. E qui casca l'asino.

Il principio per cui le ore di formazione sulla sicurezza debbano rientrare nel computo delle famose 40(+40?) ore è, a mio parere, completamente sballato sul piano concettuale. E lo dico contro il mio interesse, dal momento che a settembre sarò chiamato a fare 16 ore di formazione sulla sicurezza. E' sballato perché la formazione sulla sicurezza non fa parte degli adempimenti previsti dall'art. 29 del CCNL Scuola (Attività funzionali all'insegnamento). La formazione sulla sicurezza è un diritto-dovere di qualsiasi lavoratore a prescindere sia dal comparto sia dalla funzione. Il suo inquadramento prescinde, pertanto, da obblighi più o meno generici previsti in sede contrattuale per contesti del tutto differenti (come l'art. 29 del CCNL Scuola).

E' ovvio che questo vuoto normativo (se di vuoto si può parlare) sfoci inevitabilmente nella libera interpretazione: del docente-lavoratore che vede esclusivamente un dovere (e non un diritto), dei sindacati che cercano l'escamotage interpretativo finalizzato a non impinguare l'orario ufficiale degli impegni "extracurricolari", dei dirigenti scolastici che cercano di introdurre in una zona grigia dell'obbligatorietà a costo zero tutte le adempienze non previste esplicitamente dal CCNL.

Fra le libere interpretazioni che si stanno facendo strada ne esiste una - che allo stato attuale mi sembra una forzatura - che potrebbe rivelarsi una brutta sorpresa. Sotto l'aspetto concettuale, la formazione sulla sicurezza è un diritto-dovere. Dal momento che, dopo anni di deroga, anche le aziende-scuola sono tenute ad allinearsi, allo stato attuale si configura come un dovere da parte dell'amministrazione scolastica e come un diritto opzionale da parte del lavoratore. Un'interpretazione concettuale afferma che in futuro, la formazione potrebbe rientrare fra i diritti già acquisiti dai docenti (in virtù dell'attuale dovere di formazione da parte delle scuole) e, quindi, in futuro potrebbe rientrare esclusivamente fra i doveri. In altri termini, dal momeno che allo stato attuale tutte le scuole sono tenute a formare i dipendenti (sia di ruolo sia a tempo determinato) in futuro il possesso dell'attestato della formazione sulla sicurezza potrebbe rientrare fra i titoli necessari (o preferenziali) per ottenere l'inquadramento in una scuola (a seguito di mobilità o di nomina su contratto a T.D.), per cui il docente, teoricamente già formato, dovrebbe essere in possesso dell'attestato. Questo implicherebbe che in futuro, chi non fosse stato formato da un'istituzione scolastica potrebbe essere chiamato a formarsi autonomamente a sue spese. Nulla di definito, al momento sono solo voci di corridoio prodotte dai numerosi dubbi che affliggono questa materia.

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