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Messaggio Da Ospite Mer Mar 07, 2012 1:24 pm

Promemoria primo messaggio :

In dodici anni di servizio da Assistente Amministrativo nelle Segreterie ("nelle Galee", per citare Ben-Hur) di otto distinte Scuole, dislocate in ben tre diverse provincie da nord a sud, ne ho viste di "TUTTI I COLORI": Dirigenti Scolastici, D.S.G.A, Assistenti Amministrativi NON degni neppure di AVVICINARSI all'ingresso di una Scuola Pubblica!

Ma quello che sta succedendo ai diversi livelli (MIUR, Sindacati, Uffici Scolastici Provinciali, Scuole) sulla mobilità, con riguardo alla NEGAZIONE dei BENEFICI sanciti dalla L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni, è veramente INTOLLERABILE!

L'Art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, HA ELIMINATO DEFINITIVAMENTE i precedenti requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza... MA SI CONTINUA ad infarcire C.C.N.I., O.M., MODULI e ISTRUZIONI di LACCI e LACCIUOLI in DISPREGIO DELLA LEGGE IN VIGORE!

"Referente UNICO", infatti, NON significa che si deve essere l'unico a svolgere l'assistenza: significa invece che si deve essere l'UNICO a BENEFICIARE delle agevolazioni della L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni!

Si parta da questa semplice verità e si potrà "intelligere" da soli in merito a tutti gli abusi che si stanno perpetrando a danno dei potenziali beneficiari...

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Messaggio Da ad majora Mer Mar 07, 2012 10:32 pm

gentile giulia,

sono in ruolo da 2011,
fruisco dei 3 gg per L.104, ma non da subito.
da settembre a dicembre ne ha fruito mio fratello, io da febbraio.
quindi non possiedo una delle condizioni previste nell'art. 7 comma 1, punto V.

ti chiedo: posso in questa fase partecipare alle operazioni di trasferimento interprovinciale? (come qualcuno suggerisce, anche senza precedenza? e con il blocco dei 5 anni come la mettiamo?)
oppure potrò farlo solamente a giugno per mezzo dell'assegnazione provvisoria? con precedenza o no?
grazie per le tue risposte.

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Messaggio Da Ospite Mer Mar 07, 2012 11:32 pm

Per una figlia che assiste un genitore "disabile grave" NON è consentita la mobilità interprovinciale in questa fase (indipendentemente dal requisito dei 3 giorni di permesso L. 104/92).

Pertanto, in questa fase, per la mobilità interprovinciale sarai sempre bloccata per il quinquennio a far tempo dal 2011!

Adesso, ti conviene chiedere la sede definitiva (esprimendo le tue preferenze) nella provincia di titolarità, perché altrimenti te la danno d'ufficio dopo tutti gli altri che hanno espresso preferenze.

Poi, potrai chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale (mobilità annuale) a giugno (sempre indipendentemente dal requisito dei 3 giorni di permesso L. 104/92).

Buonanotte a tutti...


Ultima modifica di Intelligere il Gio Mar 08, 2012 12:06 am - modificato 1 volta.

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Messaggio Da pipo26 Mer Mar 07, 2012 11:58 pm

Intelligere ha scritto:Per una figlia che assiste un genitore "disabile grave" NON è consentita la mobilità interprovinciale in questa fase (indipendentemente dal requisito dei 3 giorni di permesso L. 104/92).

Pertanto, in questa fase, sarai sempre bloccata per il quinquennio a far tempo dal 2011!

Potrai chiedere assegnazione provvisoria (mobilità annuale) a giugno (sempre indipendentemente dal requisito dei 3 giorni di permesso L. 104/92).

Buonanotte a tutti...

appunto dico che è paradossale sia se hai usufruito dei 3 giorni sia che non ha usufruito cosa cambia che bisogna c'era di scrivere che chi non ha richiesto dei tre giorni di permesso può partecipare alla mobilità annuale, che senso ha allora avere richiesto il permesso di tre giorni, sbaglio o questo contratto è stato scritto un po male

pipo26

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Messaggio Da Ospite Gio Mar 08, 2012 12:19 am

pipo26 ha scritto:
appunto dico che è paradossale sia se hai usufruito dei 3 giorni sia che non ha usufruito cosa cambia che bisogna c'era di scrivere che chi non ha richiesto dei tre giorni di permesso può partecipare alla mobilità annuale, che senso ha allora avere richiesto il permesso di tre giorni, sbaglio o questo contratto è stato scritto un po male

Tutti i requisiti che hanno aggiunto al "Referente UNICO" servono per la PRECEDENZA nell'ottenere la mobilità DEFINITIVA in ambito PROVINCIALE!

In pratica:
1. se hai tutti i requisiti aggiuntivi, ti sposti in modo DEFINITIVO all'interno della stessa provincia (capita di lavorare in città diversa da quella dell'assistito anche nella stessa provincia);
2. se non hai tutti i requisiti aggiuntivi, ti sposti solo ANNUALMENTE all'interno della stessa provincia;
3. indipendentemente dai requisiti aggiuntivi, tra provincie diverse puoi spostarti solo ANNUALMENTE.

Passo e chiudo...

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Messaggio Da giulia boffa Gio Mar 08, 2012 3:35 am

ad majora ha scritto:gentile giulia,

sono in ruolo da 2011,
fruisco dei 3 gg per L.104, ma non da subito.
da settembre a dicembre ne ha fruito mio fratello, io da febbraio.
quindi non possiedo una delle condizioni previste nell'art. 7 comma 1, punto V.

ti chiedo: posso in questa fase partecipare alle operazioni di trasferimento interprovinciale? (come qualcuno suggerisce, anche senza precedenza? e con il blocco dei 5 anni come la mettiamo?)
oppure potrò farlo solamente a giugno per mezzo dell'assegnazione provvisoria? con precedenza o no?
grazie per le tue risposte.


2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale
docente ed educativo assunto con decorrenza giuridica successiva all’entrata in vigore della
legge e fino all’ 1.9.2010 compreso non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per
un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì
partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far
data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di
trasferimento per l’a.s. 2012/13 in ambito provinciale il personale docente assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2010 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con
decorrenza giuridica 1/9/2009 o precedente.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale
docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno
scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia
per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al
2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.

il comma V prevede i genitori,

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO
ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA


ma non la precedenza nei trasferimenti interprovinciali


I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.


basterebbe togliere il genitore disabile dal comma V e scrivere un altro comma dedicato per confermare quello che dice Intelligere, invece i genitori sono inseriti nel comma V
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Messaggio Da Ospite Gio Mar 08, 2012 7:28 am

Mi dispiace che Giulia non sia pienamente d'accordo, ma quanto ho scritto è l'interpretazione esatta del CCNI.

Ecco, infatti, le norme da citare correttamente:

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (art. 7, comma 1, punto V, CCNI mobilità).

Va da sé che, se NON si ha diritto nella prima fase alla precedenza Interprovinciale, in questa stessa prima fase NON si può certamente godere della DEROGA al blocco dei 5 anni. Quest'ultima, infatti, la si potrà utilizzare solo a giugno, così come previsto dal CCNI mobilità.

Adios...

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Messaggio Da giulia boffa Gio Mar 08, 2012 8:21 am

e il va da sè che non capisco...

l'assistenza ai genitori è nel comma V, esente dal blocco, questo va da sé: non è specificato che l'esenzione dal blocco vada di pari passo con una precedenza, almeno non è scritto chiaramente e finché c'è questo dubbio , precedenza ed esenzione dal blocco sono due cose diverse.

Se avessero voluto specificarlo chiaramente avrebbero messo l'assistenza ai genitori in un altro comma, dicendo chiaramente che non era esente dal blocco se non per le assegnazioni; invece va nelle stesso blocco esente per i trasferimenti interprovinciali e poi dice che non lo è: io ho molti dubbi, visto che parla solo di precedenza.

Io invece chiedo trasferimento per avvicinarmi ai genitori disabili, allego la 104 e non segnalo la precedenza , che non mi spetta, ma il trasferimento , per il fatto di avere assistenza al genitore, mi è concesso. Io la vedo così: se non è così, voglio un riferimento chiaro alla cosa, non mi basta un "va da sé": questa è una norma molto importante, ne va della salute della gente.

Ad esempio, abbiamo chiare indicazioni che nel passato non si abbia potuto chiedere trasferimento in queste condizioni? Il contratto è sempre questo da anni, come è andata gli anni scorsi? I riscontri sul campo sono poi sempre la cosa migliore per appurare quale sia la realtà dei fatti.
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Messaggio Da Ospite Gio Mar 08, 2012 8:58 am

giulia boffa ha scritto:e il va da sè che non capisco...

l'assistenza ai genitori è nel comma V, esente dal blocco, questo va da sé: non è specificato che l'esenzione dal blocco vada di pari passo con una precedenza, almeno non è scritto chiaramente e finché c'è questo dubbio , precedenza ed esenzione dal blocco sono due cose diverse.

Se avessero voluto specificarlo chiaramente avrebbero messo l'assistenza ai genitori in un altro comma, dicendo chiaramente che non era esente dal blocco se non per le assegnazioni; invece va nelle stesso blocco esente per i trasferimenti interprovinciali e poi dice che non lo è: io ho molti dubbi, visto che parla solo di precedenza.

Io invece chiedo trasferimento per avvicinarmi ai genitori disabili, allego la 104 e non segnalo la precedenza , che non mi spetta, ma il trasferimento , per il fatto di avere assistenza al genitore, mi è concesso. Io la vedo così: se non è così, voglio un riferimento chiaro alla cosa, non mi basta un "va da sé": questa è una norma molto importante, ne va della salute della gente.

Ad esempio, abbiamo chiare indicazioni che nel passato non si abbia potuto chiedere trasferimento in queste condizioni? Il contratto è sempre questo da anni, come è andata gli anni scorsi? I riscontri sul campo sono poi sempre la cosa migliore per appurare quale sia la realtà dei fatti.
Scrivo un ultimo post su questo punto, poi non replico più.

Solo i genitori di figli disabili gravi e solo i coniugi di disabile grave hanno diritto alla mobilità di prima fase (quella che ottenuta ora vale "per sempre") INTERPROVINCIALE.

Solo per queste due categorie (genitori e coniugi) c'è la DEROGA al blocco anche INTERPROVINCIALE in questa stessa prima fase.

Per figli che assistono un genitore disabile grave:
1. NON possono partecipare alla mobilità INTERPROVINCIALE di PRIMA FASE;
2. se non possono partecipare alla mobilità INTERPROVINCIALE di PRIMA FASE, la DEROGA al blocco del quinquennio nella mobilità INTERPROVINCIALE NON E' CERTO PER LORO (infatti, questa è solo per genitori e coniugi come già illustrato sopra);
3. possono partecipare alla mobilità PROVINCIALE di prima fase con la PRECEDENZA (ma non è il caso di elfoka);
3. possono partecipare in questa fase alla mobilità INTERPROVINCIALE ANNUALE a giugno e, in questo caso, la DEROGA al blocco di 5 anni vale anche per loro.

ATTENZIONE ad irrigidirsi su posizioni errate: persone come elfoka che vi confidano potrebbero riceverne un grande nocumento!

Se, infatti, elfoka (confidando in giulia) presentasse domanda di mobilità INTERPROVINCIALE in questa fase, questa le vedrebbe respinta (NO INTERPROVINCIALE ORA PER FIGLI DI DISABILI GRAVI, MA SOLO PER GENITORI E CONIUGI) e la sede DEFINITIVA NELLA SUA PROVINCIA ATTUALE le sarebbe assegnata d'ufficio (dopo tutti quelli che hanno espresso le loro preferenze).

elfoca, invece, in questa fase deve presentare domanda di mobilità PROVINCIALE: deve assolutamente esprimere le preferenze per le Scuole dell'attuale PROVINCIA, affinché possa ottenere la sede DEFINITIVA secondo i suoi diritti di graduatoria.

Solamente a giugno deve presentare domanda di mobilità INTERPROVINCIALE ANNUALE con la PRECEDENZA L. 104/92.

Se alfoka sbaglia ora, rischia veramente grosso: passare D'UFFICIO in una sede DEFINITIVA DISAGIATA DELLA SUA PROVINCIA ATTUALE, CHE NESSUN ALTRO HA SCELTO!

Ocio!!!!


Ultima modifica di Intelligere il Gio Mar 08, 2012 9:04 am - modificato 1 volta.

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Messaggio Da giulia boffa Gio Mar 08, 2012 9:03 am

è chiaro che non bisogna confidare solo nell'interprovinciale, va sempre fatta anche domanda provinciale per chi è neo immesso; il trasferimento interprovinciale non è certo che si otterrà, ache con tremila precedenze, questo mi sembra chiaro; io non mi sto irrigidendo, ti chiedo: tu hai conferma sul campo che tra tutti quelli che hanno presentato domanda in questo senso, nessuno abbia avuto trasferimento?
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Messaggio Da elfoka Gio Mar 08, 2012 9:10 am

grazie intelligere ora tutto mi è più chiaro, l'unica cosa che non mi è chiara è se davvero si possano fare due domande una per la sede definitiva e poi presentarne una nuova per il trasferimento interprovinciale?Si può fare? E' previsto?

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Messaggio Da giulia boffa Gio Mar 08, 2012 9:20 am

certo che si può, infanzia primaria e medie su due moduli distinti per due province, superiori su un solo modulo per tutte le province che vuoi, ovviamente devi inserire la tua del ruolo per prima: il trasferimento interprovinciale, in caso ti venga concesso perché c'è il posto, prevarrà sul provinciale
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Messaggio Da pipo26 Gio Mar 08, 2012 9:49 am

giulia boffa ha scritto:e il va da sè che non capisco...

l'assistenza ai genitori è nel comma V, esente dal blocco, questo va da sé: non è specificato che l'esenzione dal blocco vada di pari passo con una precedenza, almeno non è scritto chiaramente e finché c'è questo dubbio , precedenza ed esenzione dal blocco sono due cose diverse.

Se avessero voluto specificarlo chiaramente avrebbero messo l'assistenza ai genitori in un altro comma, dicendo chiaramente che non era esente dal blocco se non per le assegnazioni; invece va nelle stesso blocco esente per i trasferimenti interprovinciali e poi dice che non lo è: io ho molti dubbi, visto che parla solo di precedenza.

Io invece chiedo trasferimento per avvicinarmi ai genitori disabili, allego la 104 e non segnalo la precedenza , che non mi spetta, ma il trasferimento , per il fatto di avere assistenza al genitore, mi è concesso. Io la vedo così: se non è così, voglio un riferimento chiaro alla cosa, non mi basta un "va da sé": questa è una norma molto importante, ne va della salute della gente.

Ad esempio, abbiamo chiare indicazioni che nel passato non si abbia potuto chiedere trasferimento in queste condizioni? Il contratto è sempre questo da anni, come è andata gli anni scorsi? I riscontri sul campo sono poi sempre la cosa migliore per appurare quale sia la realtà dei fatti.


secondo me questo ragionamento di Giulia non va una piega.
innanzitutto partiamo dal presupposto, come si legge all'inizio del contratto, che puo fare domanda di trasferimento provinciale chi è stato assunto a partire dall'anno 2010, e può fare domanda di trasferimento interprovinciale chi è stato a ssunto a partire dall'anno 2009. Ora rimaniamo a riflettere sulla prima tipologia cioè che puo fare domanda di trasferimento provinciale chi è stato assunto a partire dall'anno 2010, quindi tutti quest'anno possono fare domanda di trasferimento provinciale nessuno è in blocco, e allora che motivo c'è da scrivere che esente dal blocco solo il docente che assiste il genitore con situazione di gravità. mi spiego meglio indipendentemente dal fatto di avere un genitore disabile tutti quelli assunti nel 2010 possono fare domanda di trasferimento nella stessa provincia naturalmente chi ha il genitore disabile ha precedenza nella scelta della sede, quindi il blocco non c'è l'ha nessuno. Quindi come dice giulia non aveva senso al comma V scrivere i figli unici che assistono il genitore. non so se mi sono spiegata.

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Messaggio Da patrizia2012 Gio Mar 08, 2012 11:49 am

ad majora ha scritto:
patrizia2012 ha scritto:
ad majora ha scritto:gentile Intelligere,
le tue considerazioni sono personali e tali debbo restare. mi spego: io ho ottenuto il ruolo in una prov. lontana da quella nella quale assistevo un genitore con disabilità grave. rendendoci conto che i 3 gg sarebbero stati certamente pochi per una adeguata assistenza ad un malato oncologico, nonchè un dispendio economico smisurato, io e mio fratello di comune accordo abbiamo deciso che lui prendesse i 3 gg, aggiungendoli ai 3 di cui già fruiva per l'altro genitore disabile grave.
quando è emersa la "carognata "del "nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico" (O.M. 20/2012, art. 4, comma 6, ultimo capoverso" mio fratello è stato costretto a rinunciare ai 3 indispensabili gg affinchè io ritornassi a chiederli, sapendo, comunque, che non avrei mai potuto essere di alcun supporto domestico reale data la distanza geografica.
risultato: io non posso fruire del trasferimento per via di questo bastone fra le ruote, che lo scorso anno no c'era e quindi nessuno poteva immaginare una carognata simile fino allo scorso 15 dicembre (ipotesi di CCNI).
e ancora: chi otterrà la certificazione L.104/92 almeno 10 gg prima della scadenza del bando mobilità invece potrà beneficiare del trasferimento (CCNI 2012/2013).
come se nella disperata ricerca di aiutare soggetti pesantemente ammalati c'è ne fossero di serie A e altri meno importanti di serie B.
gradirei una seria considerazione davanti a questa ingiustizia che penalizza, non tanto me, quanto il genitore che dovrà sostiutirmi con un'assistente quotidiano per qualche migliaio di euro al mese.
grazie.

Hai usufruito dei 3 gg al mese? Ammesso che tu ne abbia usufruito ma non per l'intero anno scolastico, mi dici da dove nel CCNI si evince che tu non puoi fare domanda di trasferimento??? Il CCNI dice:
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. Nella mobilità interprovinciale la precedenza non esiste per i figli che assistono i genitori ma ciò non significa che non puoi chiedere trasferimento; partecipi con il tuo punteggio ma senza nessuna precedenza.

ho usufruito dei 3 gg. ma non dall'inizio dell'anno scolastico. non avendo avuto il ruolo (2011) nella mia regione ho lasciato i 3 gg a mio fratello che già fruiva dei 3 gg per l'altro genitore (3 + 3), la legge lo consente.
quindi non ho uno dei requisiti previsti da quest'anno.
al sindacato mi hanno detto che non potrò partecipare, in questa fase, alle operazioni di trasferimento!
non mi è chiaro se potrò parteciapare, a giugno, all'assegnazione(?), almeno se questa stupida penalità rimmarrà valida.
perchè tu sostieni che posso comunque parteciapare ai trasferimenti, anche se con il punteggio. credevo di essere bloccato per 5 anni.
fammi sapere cosa ne pensi.
grazie

Scusami non avevo valutato il discorso di tuo fratello. In effetti hai ragione, è stata una fregatura per te che avresti potuto chiedere trasferimento già da quest'anno. ma non scoraggiarti perchè potrai chiedere l'assegnazione provvisoria infatti se leggi bene c'è scritto che in mancanza di uno dei requisiti si può usufruire della precedenza solo per la mobilità annuale. Stai serena, ce la farai a ritornare a casa.

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Messaggio Da patrizia2012 Gio Mar 08, 2012 12:07 pm

Intelligere ha scritto:
giulia boffa ha scritto:e il va da sè che non capisco...

l'assistenza ai genitori è nel comma V, esente dal blocco, questo va da sé: non è specificato che l'esenzione dal blocco vada di pari passo con una precedenza, almeno non è scritto chiaramente e finché c'è questo dubbio , precedenza ed esenzione dal blocco sono due cose diverse.

Se avessero voluto specificarlo chiaramente avrebbero messo l'assistenza ai genitori in un altro comma, dicendo chiaramente che non era esente dal blocco se non per le assegnazioni; invece va nelle stesso blocco esente per i trasferimenti interprovinciali e poi dice che non lo è: io ho molti dubbi, visto che parla solo di precedenza.

Io invece chiedo trasferimento per avvicinarmi ai genitori disabili, allego la 104 e non segnalo la precedenza , che non mi spetta, ma il trasferimento , per il fatto di avere assistenza al genitore, mi è concesso. Io la vedo così: se non è così, voglio un riferimento chiaro alla cosa, non mi basta un "va da sé": questa è una norma molto importante, ne va della salute della gente.

Ad esempio, abbiamo chiare indicazioni che nel passato non si abbia potuto chiedere trasferimento in queste condizioni? Il contratto è sempre questo da anni, come è andata gli anni scorsi? I riscontri sul campo sono poi sempre la cosa migliore per appurare quale sia la realtà dei fatti.
Scrivo un ultimo post su questo punto, poi non replico più.

Solo i genitori di figli disabili gravi e solo i coniugi di disabile grave hanno diritto alla mobilità di prima fase (quella che ottenuta ora vale "per sempre") INTERPROVINCIALE.

Solo per queste due categorie (genitori e coniugi) c'è la DEROGA al blocco anche INTERPROVINCIALE in questa stessa prima fase.

Per figli che assistono un genitore disabile grave:
1. NON possono partecipare alla mobilità INTERPROVINCIALE di PRIMA FASE;
2. se non possono partecipare alla mobilità INTERPROVINCIALE di PRIMA FASE, la DEROGA al blocco del quinquennio nella mobilità INTERPROVINCIALE NON E' CERTO PER LORO (infatti, questa è solo per genitori e coniugi come già illustrato sopra);
3. possono partecipare alla mobilità PROVINCIALE di prima fase con la PRECEDENZA (ma non è il caso di elfoka);
3. possono partecipare in questa fase alla mobilità INTERPROVINCIALE ANNUALE a giugno e, in questo caso, la DEROGA al blocco di 5 anni vale anche per loro.

ATTENZIONE ad irrigidirsi su posizioni errate: persone come elfoka che vi confidano potrebbero riceverne un grande nocumento!

Se, infatti, elfoka (confidando in giulia) presentasse domanda di mobilità INTERPROVINCIALE in questa fase, questa le vedrebbe respinta (NO INTERPROVINCIALE ORA PER FIGLI DI DISABILI GRAVI, MA SOLO PER GENITORI E CONIUGI) e la sede DEFINITIVA NELLA SUA PROVINCIA ATTUALE le sarebbe assegnata d'ufficio (dopo tutti quelli che hanno espresso le loro preferenze).

elfoca, invece, in questa fase deve presentare domanda di mobilità PROVINCIALE: deve assolutamente esprimere le preferenze per le Scuole dell'attuale PROVINCIA, affinché possa ottenere la sede DEFINITIVA secondo i suoi diritti di graduatoria.

Solamente a giugno deve presentare domanda di mobilità INTERPROVINCIALE ANNUALE con la PRECEDENZA L. 104/92.

Se alfoka sbaglia ora, rischia veramente grosso: passare D'UFFICIO in una sede DEFINITIVA DISAGIATA DELLA SUA PROVINCIA ATTUALE, CHE NESSUN ALTRO HA SCELTO!

Ocio!!!!

DAL CCNI:
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.

In questo punto del contratto si parla di partecipare e non di precedenze. Poi più avanti il CCNI ti dice che i figli che assistono un genitore disabile non godono della precedenza. In definitiva, possono partecipare al trasferimento ma senza avere precedenza e cioè con il punteggio che hanno acquisito.
Questo concetto è stato ribadito tantissime volte da Lalla e Giulia ma evidentemente c'è gente che vuole solo creare confusione tra tanti docenti che si aggrappano a questo forum per avere notizie e delucidazioni. Sarebbe più carino non fare ipotesi o esprimere interpretazioni personali "errate".

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Messaggio Da Ospite Gio Mar 08, 2012 2:33 pm

giulia boffa ha scritto:
se mancano dei requisiti di assistenza al genitore, la precedenza non c'è se non in caso di assegnazione provvisoria; il trasferimento puoi tentarlo, perchè comunque la 104 ti esula dal blocco
Rispetto l'opinione di Giulia, ma non la condivido:

1. la deroga al blocco riguarda l'art. 7, comma 1, CCNI
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V)
del presente contratto.
;

2. il personale docente ed educativo di cui al'art. 7, comma 1, CCNI, è QUELLO con DIRITTO ALLE PRECEDENZE
(ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI)!

E' il diritto alla PRECEDENZA ex art. 7, comma 1, punto V, CCNI che ti "esula" dal blocco!

E in ogni caso, anche se "esuli" dal blocco perché rientri tra i beneficiari della precedenza di cui al punto V:
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a
coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati
all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.


MI DITE COME INDICARE NEI MODELLI DI DOMANDA CHE NON HO LA PRECEDENZA, MA HO I BENEFICI DELLA LEGGE 104/92 AI FINI DI ESULARE DAL BLOCCO?
(e non mi dite che devo compilare la sezione "ESIGENZE DI FAMIGLIA", devo barrare la casella "NO" nella sezione "PRECEDENZE" e devo allegare alla Domanda le CERTIFICAZIONI e le DICHIARAZIONI L. 104/92)!

P.S.
Ho replicato solo per rispetto verso tutti coloro che seguono con interesse questo dibattito: ora, hanno tutti gli elementi per maturare una consapevole personale idea sul punto...

Fine Fine


Ultima modifica di Intelligere il Gio Mar 08, 2012 2:41 pm - modificato 2 volte.

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Messaggio Da giulia boffa Gio Mar 08, 2012 2:39 pm

ci sono altre precedenze nell'art.7, ma non tutte esulano dal blocco, il comma V esula: perché mettere anche i genitori allora nel comma V, se non esulano? Questo che non mi convince,bastava non inserire i genitori


Non hai ancora risposto alla mia domanda: hai qualche riscontro nella pratica?
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Messaggio Da ad majora Gio Mar 08, 2012 5:39 pm

ad majora ha scritto:gentile giulia,

sono in ruolo da 2011,
fruisco dei 3 gg per L.104, ma non da subito.
da settembre a dicembre ne ha fruito mio fratello, io da febbraio.
quindi non possiedo una delle condizioni previste nell'art. 7 comma 1, punto V.

ti chiedo: posso in questa fase partecipare alle operazioni di trasferimento interprovinciale? (come qualcuno suggerisce, anche senza precedenza? e con il blocco dei 5 anni come la mettiamo?)
oppure potrò farlo solamente a giugno per mezzo dell'assegnazione provvisoria? con precedenza o no?
grazie per le tue risposte.

gentile giulia mi rispondi?
grazie

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Messaggio Da giulia boffa Gio Mar 08, 2012 6:37 pm

ad majora ha scritto:
ad majora ha scritto:gentile giulia,

sono in ruolo da 2011,
fruisco dei 3 gg per L.104, ma non da subito.
da settembre a dicembre ne ha fruito mio fratello, io da febbraio.
quindi non possiedo una delle condizioni previste nell'art. 7 comma 1, punto V.

ti chiedo: posso in questa fase partecipare alle operazioni di trasferimento interprovinciale? (come qualcuno suggerisce, anche senza precedenza? e con il blocco dei 5 anni come la mettiamo?)
oppure potrò farlo solamente a giugno per mezzo dell'assegnazione provvisoria? con precedenza o no?
grazie per le tue risposte.

gentile giulia mi rispondi?
grazie


il contratto dice "essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
D.L.vo 151/2001."

quindi vedo poche scappatoie a questo; la possibilità di fruizione parziale dei 3 gg è prevista solo se la documentazione arriva dopo l'inizio dell'anno scolastico ma in tempo per la domanda; in effetti il passaggio da un referente ad un altro nello stesso anno scolastico ti toglie la possibilità di trasferimento, ma non quella dell'assegnazione con precedenza : a questo punto, punterei a quella


9)Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’art. 9 comma 1
lettera a) del presente CCNI, venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno
scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni
di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico,
purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.
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Messaggio Da ad majora Gio Mar 08, 2012 7:05 pm

giulia boffa ha scritto:
ad majora ha scritto:
ad majora ha scritto:gentile giulia,

sono in ruolo da 2011,
fruisco dei 3 gg per L.104, ma non da subito.
da settembre a dicembre ne ha fruito mio fratello, io da febbraio.
quindi non possiedo una delle condizioni previste nell'art. 7 comma 1, punto V.

ti chiedo: posso in questa fase partecipare alle operazioni di trasferimento interprovinciale? (come qualcuno suggerisce, anche senza precedenza? e con il blocco dei 5 anni come la mettiamo?)
oppure potrò farlo solamente a giugno per mezzo dell'assegnazione provvisoria? con precedenza o no?
grazie per le tue risposte.

gentile giulia mi rispondi?
grazie


il contratto dice "essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
D.L.vo 151/2001."

quindi vedo poche scappatoie a questo; la possibilità di fruizione parziale dei 3 gg è prevista solo se la documentazione arriva dopo l'inizio dell'anno scolastico ma in tempo per la domanda; in effetti il passaggio da un referente ad un altro nello stesso anno scolastico ti toglie la possibilità di trasferimento, ma non quella dell'assegnazione con precedenza : a questo punto, punterei a quella


9)Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’art. 9 comma 1
lettera a) del presente CCNI, venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno
scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni
di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico,
purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

grazie giulia.

desidero solo che tu mi puntualizzi quanto da te detto ovvero "ma non quella dell'assegnazione con precedenza (a giugno?). voglio dire se non ho la precedenza ora per il trasferimento come potrò avere la precedenza per l'assegnazione. è o non è necessaria una precedenza? se non la ho adesso non l'avro a giugno!
desidero che mi chiarisca questo.

ancora grazie

ad majora

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Messaggio Da eugenio66 Gio Mar 08, 2012 7:12 pm

Io interpreto, inoltre, che si ha diritto alla precedenza nelle AP anche se il referente unico abbia usufruito solo di qualche giorno di permesso (non tutti i 3 giorni mensili) ma che abbia all'inizio dell'A.S. chiesto, con istanza e verbale, di fruirne e, quindi, di AVERE DIRITTO AI TRE GIORNI DI PERMESSO.


Ultima modifica di eugenio66 il Gio Mar 08, 2012 7:47 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio Da uomonerissimo Gio Mar 08, 2012 7:35 pm

Ciao Intelligere non posso leggere le discussioni precedenti per problemi di connessioni(temporali), ma vorrei capire la mia situazione

Figlio di genitori separati mio padre ha il 100% di invalidità e mia madre l'80% io sono l'unico a potermene occupare (mio fratello è fuori regione) io lavoro in Piemonte e i miei sono in Campania, l'anno prossimo dovrei ottenere l'anno di prova, ma non ho mai usufruito ne fatto domanda per la 104 e i fatidici 3 gg, posso bypassare i 5 anni?

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Messaggio Da Ospite Gio Mar 08, 2012 8:13 pm

uomonerissimo ha scritto:mio padre ha il 100% di invalidità e mia madre l'80%

Avevo avviato questo Thread nella speranza di sollecitare un dibattito sulle violazioni di legge perpetrate ai diversi livelli (MIUR, Sindacati, USR-Uffici Provinciali, Scuole) in dispregio delle IMPORTANTISSIME modifiche apportate dalla Legge 183/2010 con riguardo all'eliminazione dei precedenti requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza.

E' questo il tema di mio ESCLUSIVO interesse nel presente dibattito.

Rispondo solo in questo caso, poi non replico più ad argomenti fuori tema:

Non è sufficiente l'invalidità al 100%. La legge (e non le interpretazioni di MIUR, Sindacati, USR-Uffici Provinciali, Scuole) PRESCRIVE anche la SITUAZIONE di GRAVITA' (cosiddetto "comma 3").

Intelligere ha scritto:
blusky ha scritto:Intelligere, e che tu sappia ci sono differenze riguardo il possesso o meno del comma 3, dal punto di vista giuridico, per richiedere assegnazione o anche questo punto può essere rivisto?

Immagino che tu intenda riferirti allo "stato di gravità" (art. 33, comma 3, L. 104/92).

Purtroppo, qui la differenza è sostanziale: non si ha diritto a nessuna precedenza!

... è la stessa legge che esclude chiaramente i benefici, senza possibilità di alcuna interpretazione errata.

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Messaggio Da eugenio66 Gio Mar 08, 2012 8:21 pm

Per Intelligere:

Hai fatto bene ad aprire questo dibattito e ti confermo che, spesso, ci si imbatte in fuinzionari che NON conoscono la legge 183 o che la interpretano a modo loro.
Confermo che i concetti di continuità ed esclusività sono stati aboliti. Io in ogni caso cito sempre le varie modifiche alla legge 104.

eugenio66

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Messaggio Da Ospite Gio Mar 08, 2012 8:33 pm

eugenio66 ha scritto:spesso, ci si imbatte in fuinzionari che NON conoscono la legge 183 o che la interpretano a modo loro.

Ciò che mi fa più rabbia è l'ignoranza dei nostri "Rappresentanti dei lavoratori", che vanno a firmare certi CCNI senza pretendere il rispetto delle leggi... "ci fanno o ci sono"?!

Appena posso, propongo un mio elenco sulle loro possibili colpe più evidenti

...sperando così di dare lo spunto giusto per l'avvio del dibattito di mio interesse.

Ciao

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Messaggio Da elvraimo Ven Mar 09, 2012 2:31 pm

Gentile Intelligere,

approfitto della tua esperienza lavorativa quale assistente amministrativa per porti un quesito.
Ho scoperto da poco di essere incinta, ma ho deciso di continuare a lavorare a scuola ancora per un po' prima di decidere cosa fare: lavoro sul sostegno con un ragazzino molto difficile che mi fa scorazzare per i due piani della scuola per "acchiapparlo" comprese le scale antincendio. Io sto bene ma non so se riuscirò a continuare a corrergli dietro con la paura di cadere... Cmq, il mio quesito riguarda la famosa legge 104 visto che sei così esperta.

Io potrei richiedere di assistere mio suocero invalido e con tutti i commi e le leggi di questo mondo per poter usufruire dell'assegnazione provvisoria il prossimo anno in vista del ruolo, dico in vista, perché le cose sappiamo che cambiano di minuto in minuto. La mia domanda è: quando devo presentare la documentazione, visto che a settembre sarò in maternità obbligatoria? Inoltre, come funziona per i famosi tre giorni, devo cominciare prima ottenendo quelli e poi presentare la domanda per l'assegnazione? Prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, nel corso del prossimo anno, o dovrò aspettare di essere comunque rientrata in servizio dopo maternità e congedi vari?
Scusami forse sono stata un pò confusa nell'esposizione dei fatti, ma è la situazione ad essere ingarbugliata...
Grazie

elvraimo

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