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Messaggio Da barbara72 Mar Gen 24, 2012 3:42 pm

Sono entrata di ruolo il 1° settembre 2011, fermo restando il blocco quinquennale per trasferimenti e assegnazione provvisoria, è possibile chiedere l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42bis d.lgs. 151/01 avendo una figlia di età inferiore ai tre anni?

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Messaggio Da giulia boffa Mar Gen 24, 2012 3:47 pm

articolo 42 riguarda i figli con handicap: ti riferisci a quello?
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Messaggio Da barbara72 Mar Gen 24, 2012 4:40 pm

no all'art. 42 bis che così recita Decreto Legislativo 26/03/2001 n. 151 - Art. 42 Bis (testo vigente)
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
Articolo inserito dall'articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Legislazione© A. GIUFFRE' EDITORE - Juris data online - Legislazione
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la
propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo
assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

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Messaggio Da giulia boffa Mer Gen 25, 2012 2:26 am

ho capito, il bis

nel contratto di mobilità si parla solo di 104 per ovviare al blocco; siccome si parla di assegnazione temporanea, bisogna vedere se sarà contemplato nel contratto sulle assegnazioni provvisorie, alias mobilità annuale
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Messaggio Da Giavis Dom Apr 08, 2012 5:28 pm

Salve.
Sono nuovo del forum ed ho letto la domanda di barbara72 (ma anche quella di giusytta) sull'argomento "assegnazione temporanea" disciplinata dall'art. 42 bis D.Lgs. 151/01".
Posso confermare che essa si applica pienamente anche al comparto scuola.
Tanto è stato già da tempo disposto da diversi Tribunali a chiare lettere (Lecce, Brindisi, Monza e, pochissimi giorni fa, Bari... solo per citarne alcune).
Non me ne voglia nessuno, poi, ma sul punto (che è un’assoluta novità per chi "mastica" scuola), ben difficilmente troverete un sindacalista che vi incoraggi: al contrario, ed è successo anche a me, vi sentirete ripetere che la precedenza per le lavoratrici madri / lavoratori padri è già prevista dal CCNI all'art. 8. Ma non fatevi mal consigliare: quella è altra cosa, essendo finalizzata a consentire la mobilità del personale docente che versa in determinate situazioni soggettive meritevoli di tutela (es. docenti emodializzati, portatori di handicap, che beneficiano delle agevolazioni di cui alla L. 104/92, ecc. ...) e non a garantire la comunione di tetto e di mensa – nei primi anni di vita del minore – ai nuclei familiari di recente formazione, vera ratio della norma in oggetto.
Sussistendo tutti i presupposti previsti dall'art. 42 bis, in mancanza di adeguata motivazione del diniego da parte della P.A., pertanto, il ricorso di cui il lavoratore può essere costretto a valersi ha concrete possibilità di essere accolto.
Sull'argomento ho già da tempo sollecitato le OO.SS. di categoria (cfr. il link: http://www.cobaslecce.it/content/scuola-assegnazioni-una-possibilit%C3%A0-pi%C3%B9-i-docenti-con-figli-di-et%C3%A0-inferiore-3-anni-anche-il).
Ritengo, peraltro, che la norma possa essere invocata anche dai docenti neo immessi in ruolo per i quali vige il blocco quinquennale della “mobilità” (trasferimenti, assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie). Al di là degli evidenti elementi che spingono per l’incostituzionalità della norma, infatti, è proprio la ratio della norma, a mio modesto avviso, ad escludere dal blocco l’istituto dell’“assegnazione temporanea”: la differente ratio, in sostanza, dovrebbe portare ad escludere che l’assegnazione temporanea possa essere intesa quale istituto sussumibile nel concetto di “mobilità”.
Spero di esservi stato utile.

Giavis

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Messaggio Da CARLA13 Lun Apr 09, 2012 1:03 am

scusa Giavis secondo te chi ha figli di età inferioore a 3 anni ha diritto al trasferimento e avrebbe dovuto fare, quindi, la domanda?

CARLA13

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Messaggio Da Giavis Lun Apr 09, 2012 4:50 pm

Carla13, se sei neo immessa in ruolo, in considerazione del blocco quinquennale, tu non potevi fare alcuna domanda di trasferimento.
Non potrai fare nemmeno quella di assegnazione provvisoria, salvo che nel frattempo la Corte Costituzionale non dichiari l'incostituzionalità della Legge 12 luglio 2011, n. 106 ex Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 9), nella parte in cui dispone il ridetto vincolo quinquennale per i neo immessi in ruolo; circostanza questa improbabile dato che tutto ciò dovrebbe avvenire entro luglio prossimo.
A proposito: quando nel mio precedente intervento parlavo di incostituzionalità, mi riferivo ovviamente alla Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Ritengo, invece, che possa tu presentare - in ogni caso e, quindi, anche qualora non intervenga la declaratoria di incostituzionalità di cui si è detto - istanza di assegnazione temporanea ex art 42 bis d.lgs. 151/01.
Se così non è, infatti, qualcuno dovrà pure spiegarci chè fine far fare a questa norma che, ricordiamo a noi stessi, garantisce il diritto, costituzionalmente tutelato, al Lavoro ed al ricongiungimento del nucleo familiare, in presenza di un figlio di età inferiore a tre anni, garantendo così doverosa protezione anche all’istituto della Famiglia, mediante la disciplina del c.d. “riavvicinamento familiare”, quale è quella de “l’assegnazione temporanea”.
Credo che il contenzioso non sarà poco anche perchè la questione è tutta interpretativa.

Giavis

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Messaggio Da CARLA13 Lun Apr 09, 2012 6:24 pm

ah ok grazie mille. L'art. 42bis parla addirittura di un'assegnazione temporanea per 3 anni. Visto che mio figlio ha ora quasi 2 anni potrei ottenere solo un anno di assegnazione o cmq tutti e tre gli anni. Grazie ancora.

CARLA13

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Messaggio Da antoprec Lun Apr 09, 2012 9:25 pm

Salve ,scusate giulia o GIAVIS un chiarimento: ma l'assegnazione temporanea di cui ho letto prima cioè art.42bis d. lgs 151/01 può chiederla solo chi ha figli inferiori a tre anni oppure chi assiste un coniuge o un figlio con 104 art. 21 (art.3 comma 1) ? Grazie della risposta e spero di sapere qualche notizia.

antoprec

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Messaggio Da ori79 Lun Apr 09, 2012 9:40 pm

Chi assiste un coniuge o un figlio con la 104 può chiedere trasferimento!

ori79

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Messaggio Da cri Lun Apr 09, 2012 10:19 pm

antoprec ha scritto:Salve ,scusate giulia o GIAVIS un chiarimento: ma l'assegnazione temporanea di cui ho letto prima cioè art.42bis d. lgs 151/01 può chiederla solo chi ha figli inferiori a tre anni oppure chi assiste un coniuge o un figlio con 104 art. 21 (art.3 comma 1) ? Grazie della risposta e spero di sapere qualche notizia.

Di che parlate? Io vorrei tanto trasferirmi ed ho figli minori di anni due...come potrei fare?
cri
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Messaggio Da papu Lun Apr 09, 2012 10:22 pm

Scusate l'ignoranza, ma l'assegnazione temporanea è la stessa cosa di quella provvisoria o è un'altra cosa con un altro tipo di domanda?

papu

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Messaggio Da CARLA13 Lun Apr 09, 2012 10:59 pm

l'assegnazione temporanea è un'altra cosa e spetta a chi possiede i requisiti di cui all'art. 42bis

CARLA13

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Messaggio Da cri Lun Apr 09, 2012 11:02 pm

CARLA13 ha scritto:l'assegnazione temporanea è un'altra cosa e spetta a chi possiede i requisiti di cui all'art. 42bis



cioè?

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Messaggio Da CARLA13 Lun Apr 09, 2012 11:05 pm

leggi l'articolo che sopra hanno postato

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Messaggio Da cri Lun Apr 09, 2012 11:08 pm

CARLA13 ha scritto:leggi l'articolo che sopra hanno postato

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Messaggio Da Giavis Mar Apr 10, 2012 12:52 pm

Antoprec, l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. 151/01 non centra niente con le agevolazione previste dalla L. 104/92.
Poichè forse non sono stato chiaro nei precedenti post, ribadisco che l'assegnazione temporanea non centra nulla neppure con quella provvisoria prevista dal CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni. Mi permetto di evidenziare, peraltro, che negli anni scorsi nè i CCNI nè l'OM 61/11 hanno recepito l'agevolazione prevista dall'art. 42bis d.lgs. 151/01; ma ciò non può comportare la disapplicazione di quest'ultimo (per mano della contrattazione collettiva o, peggio ancora, di un'ordinanza ministeriale, entrambe fonti di Legge di rango subordinato rispetto al D.Lgs. citato) e, pertanto, si può richiedere sia assegnazione provvisoria che quella temporanea.
Non so se sono stato troppo tecnico, ma non saprei come dirlo in parole più povere.
Quanto all'estenzione dell'agevolazione, la domanda deve essere presentata entro il compimento dei tre anni di vita del bambino e, se accordata, vale per tre anni (la norma è chiarissima "Il genitore con figli minori fino a tre anni ..., può essere assegnato... per un periodo complessivamente non superiore a tre anni..."). Sul punto, peraltro, circolano in rete anche specifici chiarimenti del dipartimento della Funzione Pubblica".
Vi dirò di più: poichè il concetto di posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva (cui allude l'art. 42 bis) è concetto più ampio e generico del concetto di "posto a cattedra" (cui fino ad oggi si sono riferiti i vari CCNI e l'OM 61/11 per l'assegnazione provvisoria), ne deriva che la Pubblica Amministrazione - per rigettare l'istanza ex art. 42 bis - dovrà dimostrare che non sussiste NESSUN posto vacante e disponibile, di QUALSIASI genere, di pari condizione retributiva.
Quanto innanzi, è supportato dall'orientamento della Giurisprudenza dei Tribunali da me aditi, indicati in precedenza.

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Messaggio Da giulia boffa Mar Apr 10, 2012 1:08 pm

http://www.altalex.com/index.php?idnot=481
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Messaggio Da giulia boffa Mar Apr 10, 2012 1:10 pm

http://www.uglstatali.it/cin/not/2004/in04041.pdf
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Messaggio Da giulia boffa Mar Apr 10, 2012 1:27 pm

i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.


art. 8 delle assegnazioni provvisorie
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Messaggio Da Giavis Mar Apr 10, 2012 3:51 pm

Perfetto Giulia, la nota del dipartimento della Funzione Pubblica era proprio quella cui mi riferivo io.
Quanto all'intervento del Collega su Altalex, è impeccabile e puntuale e lo avevo anche letto. Esso, però, ha un limite: quello di non avere un taglio pratico sul comparto scuola [vedi, ad esempio, la differenza tra il concetto di posto nell'ass. provvisoria (l'art. 7 dell'OM 61/11 parla chiaramente di posto a cattedra) e temporanea di cui al mio ultimo post].
Quanto alla lett. i dell'art. 8, quanto ivi indicato vale ovviamente solo per l'ass. provvisoria. Non so se intendevi riferirti anche a quella temporanea che, permettimi di ribadirlo, è altra cosa: in questo caso, quindi, i tre anni di età del bambino sono il limite entro cui presentare l'istanza.

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Messaggio Da cri Mar Apr 10, 2012 5:05 pm

quindi parlate dell'assegnazione provvisoria che uscirà questa estate, giusto?
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Messaggio Da Giavis Mar Apr 10, 2012 5:17 pm

No Cri, io parlo di altra cosa. Se tu hai figli di età inferiore a tre anni potrai inoltrare 1) la classica domanda di ass. provvisoria ex art. 8 CCNI (sulla base della precedenza ivi prevista per le lavoratrici madri/lavoratori padri); 2) la domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. 151/01.
Ovviamente entrambe le domande dovranno essere avanzate quando si apriranno i termini per le domande di assegnazione provvisoria (anche se io per quella temporanea ritengo si possa fare in qualsiasi momento, come dice la Legge).

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Messaggio Da CARLA13 Mar Apr 10, 2012 5:24 pm

bellissimo Giulia il chiarimento del Dipartimento della FP che hai postato

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Messaggio Da cri Mar Apr 10, 2012 6:56 pm

Giavis ha scritto:No Cri, io parlo di altra cosa. Se tu hai figli di età inferiore a tre anni potrai inoltrare 1) la classica domanda di ass. provvisoria ex art. 8 CCNI (sulla base della precedenza ivi prevista per le lavoratrici madri/lavoratori padri); 2) la domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. 151/01.
Ovviamente entrambe le domande dovranno essere avanzate quando si apriranno i termini per le domande di assegnazione provvisoria (anche se io per quella temporanea ritengo si possa fare in qualsiasi momento, come dice la Legge).

sai quando si apriranno i termini?
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