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passaggio da differenziato ad obiettivi minimi quarta superiore

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Messaggio Da defraz Ven Nov 09, 2018 11:57 pm

Abbiamo il caso di una alunna, ora maggiorenne, arrivata in quarta superiore di un istituto tecnico con programmazione differenziata (molto lontana in generale agli obiettivi minimi delle materie, soprattutto per quanto riguarda quelle tecniche e di indirizzo). L'alunna, con l'accordo della famiglia affidataria, richiede il passaggio ad obiettivi minimi. Ho letto la circolare om90_01 che viene spesso richiamata a riguardo; non trovo tuttavia l'obbligo del consiglio ad accettare una revisione del pei, ma solo questa facoltà "Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali". Il consiglio di classe e più in generale il grlh non ritiene ci siano i presupposti per il passaggio agli obiettivi minimi.

Nella circolare viene effettivamente citato l'obbligo a mantene il pei a obiettivi minimi se, in mancanza di precedente differenziazione e quindi di iscrizione in corso con percorso regolare, la famiglia rifiuti il cambiamento verso il differenziato.

In questo caso però la famiglia (e/o l'alunna) rifiuterebbero di ratificare il pei alla revisione dopo averlo ratificato gli anni precedenti. Il seguente passaggio:

"Tali voti [conseguti a fine anno con pei differenziato] hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza."

Sembrerebbe far capire che l'alunna non ha automaticamente diritto ad essere iscritta al quarto anno in questo caso, visto che i voti dei tre anni precedenti sarebbero validi solo per il proseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.

Sempre nella parte relativa alla facoltà del cdc di proporre il passaggio ad obiettivi minimi, viene riportato "senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione", il che farebbe pensare che in caso contrario, ovvero di non accertamento dei livelli di apprendimento adeguati, queste prove di idoneità possano essere previste.

A parte le consuetudini, che probabilmente vedranno l'alunna passare ad obiettivi minimi con conseguente revisione eventualmente verso il differenziato, vorrei capire legalmente quali sono gli obblighi e le facoltà del cdc relativamente alla parte di valutazione didattica.

defraz

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Messaggio Da defraz Ven Giu 14, 2019 6:29 pm

Riprongo il quesito sempre attuale, aggiungendo la risposta che mi è stata data da un referente sostegno di un usp (oggi in pensione). C'è qualcuno che ha già avuto esperienze in tal senso? Mi sembra un caso sempre più frequente e vorrei portare avanti la possibilità da parte del consiglio di classe di non ammettere automaticamente agli obiettivi minimi in quinta.

risposta:

La sua dettagliata analisi è corretta, ma solo il CdC può decidere di passare da una programmazione differenziata a una regolare, valida per il conseguimento del titolo di studio.
Determinante è dove si dice: "Tali voti [conseguti a fine anno con pei differenziato] hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato".
In sostanza l'alunna è stata ammessa alla classe successiva solo per proseguire una programmazione differenziata. Il passaggio inverso è possibile, ma decide il CdC, non i genitori-.O l'alunna in questo caso.

ulteriore domanda:

La ringrazio della risposta. Quindi nel caso la famiglia/alunna rifiutino di firmare il pei quale può essere il comportamento della scuola?

riposta:

Si mette a verbale ma il PEI resta valido.

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Messaggio Da eragon Ven Giu 14, 2019 6:52 pm

Però se la famiglia non vi firma la dichiarazione di accettazione della programmazione differenziata, voi sarete costretti a far seguire alla ragazza una programmazione per obiettivi minimi.
Poi sarete anche liberissimi di bocciarla.

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Messaggio Da defraz Ven Giu 14, 2019 7:44 pm

eragon ha scritto:Però se la famiglia non vi firma la dichiarazione di accettazione della programmazione differenziata, voi sarete costretti a far seguire alla ragazza una programmazione per obiettivi minimi.
Poi sarete anche liberissimi di bocciarla.

La risposta qui sopra, motivata (solo il CdC può decidere di passare da una programmazione differenziata a una regolare, se la famiglia rifiuta si verbalizza ma il pei rimane valido), afferma il contrario.
Hai un supporto legislativo a supporto di questa affermazione?

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Messaggio Da elirpe Ven Giu 14, 2019 8:06 pm

defraz ha scritto:
eragon ha scritto:Però se la famiglia non vi firma la dichiarazione di accettazione della programmazione differenziata, voi sarete costretti a far seguire alla ragazza una programmazione per obiettivi minimi.
Poi sarete anche liberissimi di bocciarla.

La risposta qui sopra, motivata (solo il CdC può decidere di passare da una programmazione differenziata a una regolare, se la famiglia rifiuta si verbalizza ma il pei rimane valido), afferma il contrario.
Hai un supporto legislativo a supporto di questa affermazione?

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

La famiglia può opporsi in qualunque momento alla differenziazione e in quel caso lo studente e la studentessa seguono un programma riconoducibile agli obiettivi ministeriali; se la famiglia fa questa scelta l'alunno/a può essere bocciato (mentre nel caso dei differenziati la bocciatura deve comunque avere coerenza con il percorso scelto che può/deve essere modificato e adattato per evitarla).

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Messaggio Da defraz Ven Giu 14, 2019 10:47 pm

Quel passaggio, come indicato sopra, si riferisce al primo passaggio da obiettivi minimi a differenziato, e non al caso in cui un anno sia già stato superato come differenziato.

Cito:

"Determinante è dove si dice: "Tali voti [conseguti a fine anno con pei differenziato] hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato".
In sostanza l'alunna è stata ammessa alla classe successiva solo per proseguire una programmazione differenziata. Il passaggio inverso è possibile, ma decide il CdC, non i genitori-.O l'alunna in questo caso"

Diverso il caso, relativo al paragrafo che citi, in cui il consiglio proponga un differenziato per un alunno che segua programmazione ad obiettivi minimi.

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Messaggio Da elirpe Sab Giu 15, 2019 5:31 pm

defraz ha scritto:Quel passaggio, come indicato sopra, si riferisce al primo passaggio da obiettivi minimi a differenziato, e non al caso in cui un anno sia già stato superato come differenziato.

Cito:

"Determinante è dove si dice: "Tali voti [conseguti a fine anno con pei differenziato] hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato".
In sostanza l'alunna è stata ammessa alla classe successiva solo per proseguire una programmazione differenziata. Il passaggio inverso è possibile, ma decide il CdC, non i genitori-.O l'alunna in questo caso"

Diverso il caso, relativo al paragrafo che citi, in cui il consiglio proponga un differenziato per un alunno che segua programmazione ad obiettivi minimi.

Inviato con Topic'it

Ho capito cosa intendi, avevo semplificato troppo la questione; vorrei capire meglio: la tua interpretazione è quindi che passare da differenziato a minimi non sia regolare in quanto gli scrutini degli anni precedenti hanno ammesso lo studente solamente a un passaggio all'anno successivo nell'ambito del differenziato?

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Messaggio Da Davide Sab Giu 15, 2019 9:02 pm

Quante questioni....si lasci decidere la famiglia, se ci tengono tanto a tentare un percorso che possa forse avere uno sbocco in un diploms valido a tutti gli effetti, e in caso di insuccesso si boccia. Dopo tutto è la ragazza che dovrà dimostrare cosa sa fare.
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Messaggio Da elirpe Sab Giu 15, 2019 9:23 pm

Davide ha scritto:Quante questioni....si lasci decidere la famiglia, se ci tengono tanto a tentare un percorso che possa forse avere uno sbocco in un diploms valido a tutti gli effetti, e in caso di insuccesso si boccia. Dopo tutto è la ragazza che dovrà dimostrare cosa sa fare.

La questione sollevata da Defraz non è però secondaria; una studentessa che ha superato gli anni scolastici precedenti in virtù della differenziazione come fa "tecnicamente" a passare ai minimi?

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Messaggio Da Davide Sab Giu 15, 2019 9:37 pm

Dunque se postate la normativa sarà tutto più chiaro. La mail non so quale valore reale possa avere, certo non mettiamo in dubbio nulla, ma non dà nessun riferimento normativo.
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Messaggio Da Gianfranco Sab Giu 15, 2019 10:52 pm

Il riferimento è sempre l'OM 90/2001. Un alunno con differenziata può passare alla programmazione con obiettivi minimi nel corso dell'anno se lo delibera il consiglio di classe e può venire ammesso alla classe successiva senza necessità di ricorrere a prove di idoneità per gli anni in cui aveva la differenziata. Diversa è la situazione all'inizio dell'anno scolastico quando la famiglia (sempre ai sensi dell'OM 90/2001) può esprimere espresso diniego per la programmazione differenziata (non è sufficiente che non presti assenso ma serve un diniego esplicito).
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Messaggio Da defraz Dom Giu 16, 2019 7:12 pm

Rispondo a tutti cercando di chiarire il mio ragionamento basandomi sulla normativa, scusate sarò un po' lungo.

Il programma differenziato viene previsto nell’ art. 15 comma 4 che ne spiega le conseguenze:

“Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato”

A questo passaggio, ovvero la decisione, la prima e che condizionerà il prosieguo, si riferisce a mio parere il successivo quando dice:

Art .15 comma 5
“Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.”

In una condizione in cui l'alunno risulta iscritto regolarmente per conseguire un diploma, e non solo per attenersi ad un piano che non preveda più gli obiettivi curricolari, non si può costringere ad allontanarsene senza il consenso della famiglia. Dopo questa adozione, negli anni successivi il piano differenziato è di fatto già adottato e infatti ne condiziona le ammissioni alle classi successive.

Per capire che non può riferirsi agli anni successivi, bisogna a mio parere proseguire nell’art. 15 comma 4, in cui si specifica cosa comporta la programmazione differenziata sul prosieguo:

“valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.”

Quindi il percorso differenziato è ben separato, e l’iscrizione avviene sono all’interno degli obiettivi del pei. Infatti:

“In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza.”

In seguito esplicita come debba essere considerata l’iscrizione agli anni successivi, in cui l’attenersi al progetto differenziato è fondamentale:

“Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto”

Anche nel comma 6 viene ribadito che:

“Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.”

Quindi in questo senso l’alunno non risulta iscritto agli anni successivi ma solo iscritto per quelli che sono gli obiettivi del differenziato, e non può quindi di passare ad un programma per cui non è stato ammesso e non ne sono stati verificati i requisiti (la votazione non è riferita ai programmi ministeriali).
Tuttavia, avendo il consiglio di classe tutti gli elementi, può decidere (parola fondamentale: qualora), senza necessità di scrutinare o adottare degli esami di ammissione, che l’alunno abbia la possibilità di seguire una programmazione curricolare:

“Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.”

Non si fa quindi menzione al fatto che il cdc possa essere costretto ad accettare una programmazione ad obiettivi minimi dopo aver deliberato nell’anno precedente una differenzaita, ne si vede come potrebbe esserne costretto visto quante volte viene ribadito che la ammissione all’anno successivo si riferisce solo ed esclusivamente al piano previsto dal pei.

Se è come dice Gianfranco, di cui comprendo l'argomentazione come interpretazione alternativa, non capisco perchè sottolineare tante volte che l'ammissione alla classe successiva sia solo relativa agli obiettivi del differenziato. Inoltre quando dovrebbe esprimere diniego la famiglia, prima dell'inizio delle lezioni? Si dovrebbe cominciare senza il pei dell'anno prima, ovvero senza nessun pei?

defraz

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