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interruzione della disoccupazione ordinaria

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Messaggio Da annalisa Gio Set 30, 2010 10:01 pm

salve sono una docente di scuola primaria , il 1 luglio ho fatto la domanda di disoccupazione ordinaria adesso ho avuto una supplenza breve cioe di 33 giorni il contratto l'ho firmato il 29 settembre. la mia domanda è questa: devo comunicare all'inps che sto lavorando ? però io per quest'anno (2010/2011) ho fatto la domanda di salveprecari . qual'è la procedura
per piacere mi potete rispondere grazie mille

annalisa

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Messaggio Da liuccia69 Gio Set 30, 2010 10:41 pm

33 giorni supplenza breve???? forse hai sbaglaito a scrivere. Devi comunicare entro 5 giorni dalla nomina all'inps tramite modello 56 bis. riguardo al salvaprecari, esistono variano convenzioni tra inps e miur che riguardano solo i benficiari del sp 1 e sp2 (nel quale sono iserita anche io) sinteticamnte la convenzione dice che, svolgendo servizi intermittenti, tu non isia costretta a comuniacre ogni volta all'inps. Putroppo questa convenzione esiste solo sulla carta, per cui dovrai comunicare sempre ogni volta che ti occupi.Per avere idee più chiare consulta il post in questo forum su disoccupazione e ferie

liuccia69

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Messaggio Da Dec Sab Ott 02, 2010 4:48 pm

Tecnicamente supplenze brevi sono tutte quelle assegnate in sostituzione di un titolare assente, comprese paradossalmente quelle che durano per tutto l'anno fino al termine delle lezioni. Quindi nella definizione di annalisa non c'è nulla di sbagliato.

Dec
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Messaggio Da mariapaola.cavaiola Dom Ott 03, 2010 8:17 am

vi prego aiutatemi a capire il procedimento per chi non era nel SP precedente: chiedo disoccupazione ordinaria, mi occupo per 20 giorni e lo comunico all'Inps; al termine dell'incarico (sempre dopo 20 giorni) comunico all'Inps il mio stato di disoccupata ma al centro per l'impiego non mi iscrivono di nuovo perchè, mi dicono, non è necessario. L'Inps mi respinge la domanda perchè non ho dichiarato al CPI che ero di nuovo disoccupata. Chi ha ragione?

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Messaggio Da G.Ferreri Dom Ott 03, 2010 11:22 am

mariapaola.cavaiola ha scritto:vi prego aiutatemi a capire il procedimento per chi non era nel SP precedente: chiedo disoccupazione ordinaria, mi occupo per 20 giorni e lo comunico all'Inps; al termine dell'incarico (sempre dopo 20 giorni) comunico all'Inps il mio stato di disoccupata ma al centro per l'impiego non mi iscrivono di nuovo perchè, mi dicono, non è necessario. L'Inps mi respinge la domanda perchè non ho dichiarato al CPI che ero di nuovo disoccupata. Chi ha ragione?
Se mi rioccupo per un periodo superiore a 5 giorni, per poter ripresentare la domanda di disoccupazione devo rendere nuovamente al CPI la dichiarazione di disponibilità?

Una volta resa al CPI la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per mantenere lo stato di disoccupato è sufficiente che il rapporto di lavoro successivo all'iscrizione non abbia avuto una durata uguale o superiore a 8 mesi (4 mesi se giovani fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma di laurea, fino a 29 anni compiuti) e il reddito annuale lordo derivante da tale rapporto di lavoro (o da più rapporti di lavoro) non abbia superato quello previsto per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000). La determinazione della durata del rapporto di lavoro (per stabilire se si ha diritto alla conservazione o sospensione dello stato di disoccupazione al CPI) avviene avuto riguardo al singolo contratto (compresa l'eventuale proroga) e non operando la sommatoria di eventuali contratti nello stesso anno solare.
Relativamente al reddito da non superare (8.000 euro), questo va considerato per anno solare. Ciò vuol dire che, in un rapporto di lavoro a cavaliere tra due anni solari, il reddito da prendere in considerazione per non superare gli 8.000 euro è quello maturato dalla data di iscrizione al CPI fino al 31/12, escludendo dal computo il reddito derivante dall'indennità di disoccupazione, ovvero considerando solo quello da lavoro.
In sintesi: lo stato di disoccupato si perde nel momento in cui il rapporto di lavoro supera per durata i 4 o gli 8 mesi, oppure quando viene superata la soglia degli 8.000 euro a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro; viene invece sospeso (ma mantenuto) se il rapporto di lavoro non supera per durata la soglia stabilita dalla legge e il reddito scaturente da tale rapporto di lavoro (fino al 31/12) non va oltre gli 8.000 euro. Nel momento che tali soglie vengono superate, sarà necessario rendere nuova dichiarazione di disponibilità al CPI prima di poter presentare nuova istanza di disoccupazione all'Inps.

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Messaggio Da balù Dom Ott 03, 2010 11:52 am

Gentile Sig. Ferreri ho interrotto la disoccupazione ordinaria di cui ho percepito solo 45 gg (sino al 31 agosto) in seguito a nuovo incarico 2010/11 dal 17 settembre sino al 30 giugno. Adesso le chiedo: i gg di settembre dal 1 al 16 in cui ero ancora disoccupata mi verranno riconosciuti?Quando?Occorre inoltrare qualche pratica ulteriore?Grazie

balù

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Messaggio Da G.Ferreri Lun Ott 04, 2010 9:35 am

balù ha scritto:Gentile Sig. Ferreri ho interrotto la disoccupazione ordinaria di cui ho percepito solo 45 gg (sino al 31 agosto) in seguito a nuovo incarico 2010/11 dal 17 settembre sino al 30 giugno. Adesso le chiedo: i gg di settembre dal 1 al 16 in cui ero ancora disoccupata mi verranno riconosciuti?Quando?Occorre inoltrare qualche pratica ulteriore?Grazie
I 16 giorni di settembre ti saranno pagati non appena gli impiegati inps capiranno che il 31 agosto non è la data di chiusura dell'indennità 2009, bensì la data di chiusura della procedura semplificata attinente il salvaprecari 2009.

G.Ferreri

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Messaggio Da balù Lun Ott 04, 2010 10:16 am

Grazie. Speriamo lo capiscano in fretta.

balù

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Messaggio Da annalisa Dom Ott 10, 2010 10:47 pm

salve sono una docente di s. primaria e quest'anno mi sono iscritta alla facolta di s. della formazione primaria indirizzo infanzia. visto che quest'anno ho fatto la domanda salveprecari e mi accontenterò solo delle supplenze brevi e discontinue posso essere esonerata dal tirocinio oppure posso usufruire del diritto allo studio di 150 ore
grazie

annalisa

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Messaggio Da giulia boffa Lun Ott 11, 2010 5:42 am

annalisa ha scritto:salve sono una docente di s. primaria e quest'anno mi sono iscritta alla facolta di s. della formazione primaria indirizzo infanzia. visto che quest'anno ho fatto la domanda salveprecari e mi accontenterò solo delle supplenze brevi e discontinue posso essere esonerata dal tirocinio oppure posso usufruire del diritto allo studio di 150 ore
grazie

per il diritto alle 150 ore devi avere una nomina fino al 30 giugno, hai diritto a 8 giorni non retribuiti in tutto l'anno scolastico
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Messaggio Da prever1968 Lun Ott 11, 2010 12:18 pm

G.Ferreri ha scritto:
balù ha scritto:Gentile Sig. Ferreri ho interrotto la disoccupazione ordinaria di cui ho percepito solo 45 gg (sino al 31 agosto) in seguito a nuovo incarico 2010/11 dal 17 settembre sino al 30 giugno. Adesso le chiedo: i gg di settembre dal 1 al 16 in cui ero ancora disoccupata mi verranno riconosciuti?Quando?Occorre inoltrare qualche pratica ulteriore?Grazie
I 16 giorni di settembre ti saranno pagati non appena gli impiegati inps capiranno che il 31 agosto non è la data di chiusura dell'indennità 2009, bensì la data di chiusura della procedura semplificata attinente il salvaprecari 2009.

Ma allora che cosa significa questo articolo?:
"CIP - I precari della scuola inseriti nel cosiddetto decreto “salva precari” hanno appreso in questi giorni che non verrà loro erogata l’indennità di disoccupazione relativa all’anno scolastico 2009-2010 pur avendone i requisiti e maturato il diritto.

Nel messaggio Inps 23605 del 21 settembre u.s. si legge: “A partire dal prossimo a.s. (1 settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere,a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione… Se tuttavia fosse ancora in corso di godimento la prestazione cd. “salva precari” con decorrenza 1 luglio 2009, tale domanda dovrà essere chiusa; dovrà quindi essere acquisita una nuova domanda per il nuovo anno scolastico…”

diverse sono le disposizioni e le informazioni fornite ai precari dagli uffici Inps: per poter attivare il nuovo trattamento di disoccupazione è indispensabile un contratto di lavoro, anche se per pochi giorni! Questi i fatti!

Il decreto che doveva rappresentare l’ancora di salvezza per i precari falcidiati dalla riforma Gelmini in realtà si è rivelato un cappio al collo".

Il Presidente del CIP
Prof.ssa Sandra CRISAFULLI

prever1968

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Messaggio Da G.Ferreri Lun Ott 11, 2010 1:30 pm

prever1968 ha scritto:
G.Ferreri ha scritto:
balù ha scritto:Gentile Sig. Ferreri ho interrotto la disoccupazione ordinaria di cui ho percepito solo 45 gg (sino al 31 agosto) in seguito a nuovo incarico 2010/11 dal 17 settembre sino al 30 giugno. Adesso le chiedo: i gg di settembre dal 1 al 16 in cui ero ancora disoccupata mi verranno riconosciuti?Quando?Occorre inoltrare qualche pratica ulteriore?Grazie
I 16 giorni di settembre ti saranno pagati non appena gli impiegati inps capiranno che il 31 agosto non è la data di chiusura dell'indennità 2009, bensì la data di chiusura della procedura semplificata attinente il salvaprecari 2009.

Ma allora che cosa significa questo articolo?:
"CIP - I precari della scuola inseriti nel cosiddetto decreto “salva precari” hanno appreso in questi giorni che non verrà loro erogata l’indennità di disoccupazione relativa all’anno scolastico 2009-2010 pur avendone i requisiti e maturato il diritto.

Nel messaggio Inps 23605 del 21 settembre u.s. si legge: “A partire dal prossimo a.s. (1 settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere,a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione… Se tuttavia fosse ancora in corso di godimento la prestazione cd. “salva precari” con decorrenza 1 luglio 2009, tale domanda dovrà essere chiusa; dovrà quindi essere acquisita una nuova domanda per il nuovo anno scolastico…”

diverse sono le disposizioni e le informazioni fornite ai precari dagli uffici Inps: per poter attivare il nuovo trattamento di disoccupazione è indispensabile un contratto di lavoro, anche se per pochi giorni! Questi i fatti!

Il decreto che doveva rappresentare l’ancora di salvezza per i precari falcidiati dalla riforma Gelmini in realtà si è rivelato un cappio al collo".

Il Presidente del CIP
Prof.ssa Sandra CRISAFULLI

Significa quello che ho evidenziato in altri topic, e cioè che ai beneficiari del salvaprecari 2009 che avrebbero avuto diritto ad una nuova prestazione di disoccupazione di 240 giorni a decorrere dall'ultimo rapporto di lavoro dello scorso anno scolastico (2009/2010) è stato arbitrariamente negato questo beneficio. In termini pratici significa che, qualora restassero disoccupati oltre la scadenza del periodo residuo dell'indennità 2009, non avrebbero diritto ad un nuovo trattamento di disoccupazione altrimenti concesso se non fossero stati beneficiari della procedura semplificata.
Chi si trovasse in questa situazione deve necessariamente fare ricorso prima della scadenza dei 90 giorni successivi all'eventuale notifica di reiezione della nuova domanda di disoccupazione richiesta la scorsa estate.

G.Ferreri

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interruzione  della disoccupazione ordinaria Empty PRESUNTA INCOERENZA TRA CPI E INPS SULLO STATUS DI DISOCCUPATO

Messaggio Da SPANNY Mar Nov 23, 2010 10:59 pm

G.Ferreri ha scritto:
mariapaola.cavaiola ha scritto:vi prego aiutatemi a capire il procedimento per chi non era nel SP precedente: chiedo disoccupazione ordinaria, mi occupo per 20 giorni e lo comunico all'Inps; al termine dell'incarico (sempre dopo 20 giorni) comunico all'Inps il mio stato di disoccupata ma al centro per l'impiego non mi iscrivono di nuovo perchè, mi dicono, non è necessario. L'Inps mi respinge la domanda perchè non ho dichiarato al CPI che ero di nuovo disoccupata. Chi ha ragione?
Se mi rioccupo per un periodo superiore a 5 giorni, per poter ripresentare la domanda di disoccupazione devo rendere nuovamente al CPI la dichiarazione di disponibilità?

Una volta resa al CPI la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per mantenere lo stato di disoccupato è sufficiente che il rapporto di lavoro successivo all'iscrizione non abbia avuto una durata uguale o superiore a 8 mesi (4 mesi se giovani fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma di laurea, fino a 29 anni compiuti) e il reddito annuale lordo derivante da tale rapporto di lavoro (o da più rapporti di lavoro) non abbia superato quello previsto per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000). La determinazione della durata del rapporto di lavoro (per stabilire se si ha diritto alla conservazione o sospensione dello stato di disoccupazione al CPI) avviene avuto riguardo al singolo contratto (compresa l'eventuale proroga) e non operando la sommatoria di eventuali contratti nello stesso anno solare.
Relativamente al reddito da non superare (8.000 euro), questo va considerato per anno solare. Ciò vuol dire che, in un rapporto di lavoro a cavaliere tra due anni solari, il reddito da prendere in considerazione per non superare gli 8.000 euro è quello maturato dalla data di iscrizione al CPI fino al 31/12, escludendo dal computo il reddito derivante dall'indennità di disoccupazione, ovvero considerando solo quello da lavoro.
In sintesi: lo stato di disoccupato si perde nel momento in cui il rapporto di lavoro supera per durata i 4 o gli 8 mesi, oppure quando viene superata la soglia degli 8.000 euro a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro; viene invece sospeso (ma mantenuto) se il rapporto di lavoro non supera per durata la soglia stabilita dalla legge e il reddito scaturente da tale rapporto di lavoro (fino al 31/12) non va oltre gli 8.000 euro. Nel momento che tali soglie vengono superate, sarà necessario rendere nuova dichiarazione di disponibilità al CPI prima di poter presentare nuova istanza di disoccupazione all'Inps.


Anch' io come la sig.ra Cavaiola sono vittima di una presunta incomprensione di fondo tra CPI ed INPS. Infatti lo scorso giugno mi sono iscritta al CPI 5 giorni dopo la fine delle attività didattiche, ignara del fatto se sarei stata convocata per gli esami di Stato. Al CPI feci presente la possibilità che questo si sarebbe potuto verificare, così mi si rispose che nel caso in cui avessi lavorato in commissione non sarei dovuta tornare per dare disponibilità al CPI, semplicemente perché non avrei perso lo status di disoccupato. Più tardi fui convocata per gli esami, terminati i quali feci serenamente domanda di disoccupazione ordinaria all'INPS. Un mese più tardi l'INPS mi contattò sostenendo che nella pratica mancava una dichiarazione di disponibilità successiva all'ultimo incarico. Così ritornai al CPI, dove mi venne rilasciato un certificato, in cui semplicemente si esplicitava l'anzianità di disoccupazione maturata fino ad allora. L'INPS ha poi provveduto a liquidare il periodo di disoccupazione successivo a quest'ultima certificazione.
Non potevo credere di aver perso più di un mese di retribuzione in questo modo, allora ho chiesto spiegazioni all'INPS; la motivazione addotta è stata la seguente: noi e il CPI abbiamo criteri differenti per stabilire lo status di disoccupazione! Tuttavia quello stesso funzionario INPS mi ha consigliato di fare ricorso mediante un patronato. Sto ancora aspettando una risposta dal 5 ottobre.
Gentile dott Ferreri, ho qualche chance di vincere tale ricorso?

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Messaggio Da G.Ferreri Mer Nov 24, 2010 10:54 am

SPANNY ha scritto:
G.Ferreri ha scritto:
mariapaola.cavaiola ha scritto:vi prego aiutatemi a capire il procedimento per chi non era nel SP precedente: chiedo disoccupazione ordinaria, mi occupo per 20 giorni e lo comunico all'Inps; al termine dell'incarico (sempre dopo 20 giorni) comunico all'Inps il mio stato di disoccupata ma al centro per l'impiego non mi iscrivono di nuovo perchè, mi dicono, non è necessario. L'Inps mi respinge la domanda perchè non ho dichiarato al CPI che ero di nuovo disoccupata. Chi ha ragione?
Se mi rioccupo per un periodo superiore a 5 giorni, per poter ripresentare la domanda di disoccupazione devo rendere nuovamente al CPI la dichiarazione di disponibilità?

Una volta resa al CPI la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per mantenere lo stato di disoccupato è sufficiente che il rapporto di lavoro successivo all'iscrizione non abbia avuto una durata uguale o superiore a 8 mesi (4 mesi se giovani fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma di laurea, fino a 29 anni compiuti) e il reddito annuale lordo derivante da tale rapporto di lavoro (o da più rapporti di lavoro) non abbia superato quello previsto per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000). La determinazione della durata del rapporto di lavoro (per stabilire se si ha diritto alla conservazione o sospensione dello stato di disoccupazione al CPI) avviene avuto riguardo al singolo contratto (compresa l'eventuale proroga) e non operando la sommatoria di eventuali contratti nello stesso anno solare.
Relativamente al reddito da non superare (8.000 euro), questo va considerato per anno solare. Ciò vuol dire che, in un rapporto di lavoro a cavaliere tra due anni solari, il reddito da prendere in considerazione per non superare gli 8.000 euro è quello maturato dalla data di iscrizione al CPI fino al 31/12, escludendo dal computo il reddito derivante dall'indennità di disoccupazione, ovvero considerando solo quello da lavoro.
In sintesi: lo stato di disoccupato si perde nel momento in cui il rapporto di lavoro supera per durata i 4 o gli 8 mesi, oppure quando viene superata la soglia degli 8.000 euro a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro; viene invece sospeso (ma mantenuto) se il rapporto di lavoro non supera per durata la soglia stabilita dalla legge e il reddito scaturente da tale rapporto di lavoro (fino al 31/12) non va oltre gli 8.000 euro. Nel momento che tali soglie vengono superate, sarà necessario rendere nuova dichiarazione di disponibilità al CPI prima di poter presentare nuova istanza di disoccupazione all'Inps.


Anch' io come la sig.ra Cavaiola sono vittima di una presunta incomprensione di fondo tra CPI ed INPS. Infatti lo scorso giugno mi sono iscritta al CPI 5 giorni dopo la fine delle attività didattiche, ignara del fatto se sarei stata convocata per gli esami di Stato. Al CPI feci presente la possibilità che questo si sarebbe potuto verificare, così mi si rispose che nel caso in cui avessi lavorato in commissione non sarei dovuta tornare per dare disponibilità al CPI, semplicemente perché non avrei perso lo status di disoccupato. Più tardi fui convocata per gli esami, terminati i quali feci serenamente domanda di disoccupazione ordinaria all'INPS. Un mese più tardi l'INPS mi contattò sostenendo che nella pratica mancava una dichiarazione di disponibilità successiva all'ultimo incarico. Così ritornai al CPI, dove mi venne rilasciato un certificato, in cui semplicemente si esplicitava l'anzianità di disoccupazione maturata fino ad allora. L'INPS ha poi provveduto a liquidare il periodo di disoccupazione successivo a quest'ultima certificazione.
Non potevo credere di aver perso più di un mese di retribuzione in questo modo, allora ho chiesto spiegazioni all'INPS; la motivazione addotta è stata la seguente: noi e il CPI abbiamo criteri differenti per stabilire lo status di disoccupazione! Tuttavia quello stesso funzionario INPS mi ha consigliato di fare ricorso mediante un patronato. Sto ancora aspettando una risposta dal 5 ottobre.

INPS messaggio 17 giugno 2004, n. 19229

Con il messaggio n. 160 del 24 febbraio 2003, sono state fornite istruzioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 che ha apportato delle modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
I decreti legislativi citati hanno previsto nuove disposizioni per l'accertamento e per la perdita dello stato di disoccupazione e hanno abolito l'iscrizione dei lavoratori nelle liste dei disoccupati.
Con lo stesso messaggio n. 160, si è precisato che i lavoratori devono allegare alle domande di disoccupazione una dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego per l'immediata dichiarazione di disponibilità.
Nel corso dell'istruttoria delle domande, si è rilevato che tali lavoratori, in epoca successiva al rilascio della predetta dichiarazione, hanno prestato attività di breve periodo, attività che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, non determina l'interruzione dello stato di disoccupazione.
Considerato che tali lavoratori non hanno reso, a conclusione di tale breve rapporto di lavoro, nuova dichiarazione di disponibilità, in quanto non dovuta, è stato chiesto se tale omissione possa essere considerata ininfluente ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione.
A tal proposito si rileva che l'accertamento dello stato di disoccupazione non rientra tra le competenze proprie dell'Istituto, bensì spetta ai locali Servizi per l'impiego. Pertanto, nel caso in cui gli interessati, successivamente ad un breve periodo di rioccupazione, producano una nuova dichiarazione rilasciata dai Servizi per l'impiego, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato 1 al presente messaggio) di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesti che lo stato di disoccupazione, in conformità alle leggi vigenti, sussiste nel periodo interessato, le Sedi potranno concedere il trattamento di disoccupazione.
Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui lo stato di disoccupazione venga comunque conservato a seguito di attività lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come previsto dall'articolo 4, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Allegato 1
(Mantenimento dello stato di disoccupazione a seguito di attività lavorativa)


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE *da allegare alla domanda di disoccupazione
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

La/Il sottoscritt__ ....................................................................................
Nat__ a ..................................................................................................
Residente a ............................................................................................
Domiciliat__* a ........................*specificare il domicilio solo se diverso dalla residenza
in (via, piazza, frazione, etc) ....................................................................
consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false dichiara di:
- essere disoccupat__ a decorrere dal .........................................................
- di aver presentato in data ........................................... al Centro per l'Impiego del
Comune di ............................................ la dichiarazione di disponibilità allo
svolgimento di un'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e successive
modificazioni e integrazioni.
Dichiara altresì che, anche a seguito di svolgimento di attività lavorativa, non ha
perso lo stato di disoccupato.

Luogo e data_______________ Firma____________


Gentile dott Ferreri, ho qualche chance di vincere tale ricorso?

Sì; l’Inps avrebbe avuto ragione se avessi reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al CPI in data successiva alla presentazione della domanda. La documentazione che hai integrato dimostra implicitamente che la dichiarazione di disponibilità è stata resa in data antecedente rispetto alla presentazione della nuova domanda (l'anzianità di disoccupazione decorre infatti dalla data in cui si rende la dichiarazione di disponibilità). Avere integrato a posteriori la documentazione non può quindi equivalere ad avere reso la dichiarazione di disponibilità al CPI dopo la presentazione della domanda, dal momento che tale dichiarazione ha efficacia dalla data in cui è stata resa fino a quando non si superino le soglie previste dalla legge (reddito e/o durata del contratto di lavoro).

G.Ferreri

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interruzione  della disoccupazione ordinaria Empty mancata erogazione disoccupazione

Messaggio Da orni Ven Gen 14, 2011 1:00 pm

Gentile Gaetano, poichè la mia situazione è la stessa della sig.ra Cavaiola, ho deciso di fare ricorso e vorrei sapere se il messaggio dell'inps (17 giugno 2004) che hai pubblicato è ancora valido perchè pensavo di consegnarlo all'amico avvocato che seguirà la pratica come documentazione da esibire nel caso fosse necessario. Il messaggio in questione speiga chiaramente che noi abbiamo ragione e loro torto. A me non hanno pagato 33 giorni ma solo 3 giorni di dicembre.
Grazie

orni

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Messaggio Da G.Ferreri Ven Gen 14, 2011 1:33 pm

orni ha scritto:Gentile Gaetano, poichè la mia situazione è la stessa della sig.ra Cavaiola, ho deciso di fare ricorso e vorrei sapere se il messaggio dell'inps (17 giugno 2004) che hai pubblicato è ancora valido perchè pensavo di consegnarlo all'amico avvocato che seguirà la pratica come documentazione da esibire nel caso fosse necessario. Il messaggio in questione speiga chiaramente che noi abbiamo ragione e loro torto. A me non hanno pagato 33 giorni ma solo 3 giorni di dicembre.
Grazie
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Il messaggio del 17/06/2004 è ancora valido perché la normativa a cui si riferisce (D.Lgs 297/2002) è ad oggi in vigore.

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Messaggio Da zarina Ven Gen 14, 2011 3:22 pm

Gent.mo dott. Ferreri,
percepisco la disoccupazione ordinaria da luglio e domani ho la prima convocazione da SP per una supplenza di un mese relativa ad una cattedra di 18 ore, che forse sarà divisa. 1) Nel caso in cui ciò dovesse accadere, in base alla nota 8491 del 20 sett 2010,fino a quante ore di lavoro proposte posso rinunciare? 2) Se invece ottenessi l'intera cattedra, come mi devo muovere nei confronti dell'INPS e del Centro per l'impiego, per poter, alla fine della supplenza, riprendere la disoccupazione interrotta? Grazie mille.

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Messaggio Da Dec Ven Gen 14, 2011 3:44 pm

1) Se la disoccupazione è calcolata su una cattedra di 18 ore, puoi rifiutare fino a 10 ore.
Per la domanda 2 ti lascio a Gaetano.

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Messaggio Da zarina Ven Gen 14, 2011 3:56 pm

Dec ha scritto:1) Se la disoccupazione è calcolata su una cattedra di 18 ore, puoi rifiutare fino a 10 ore.
Per la domanda 2 ti lascio a Gaetano.
Grazie Dec, sì la mia indennità è calcolata su cattedra intera di 18 ore, ma da gennaio non penso retribuiranno il 60 % della media degli ultimi 3 stipendi, o mi sbaglio?

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Messaggio Da Dec Ven Gen 14, 2011 3:57 pm

E' vero. Devi stare attenta anche a questo.

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Messaggio Da mamuscka Ven Gen 14, 2011 3:59 pm

G.Ferreri ha scritto:
balù ha scritto:Gentile Sig. Ferreri ho interrotto la disoccupazione ordinaria di cui ho percepito solo 45 gg (sino al 31 agosto) in seguito a nuovo incarico 2010/11 dal 17 settembre sino al 30 giugno. Adesso le chiedo: i gg di settembre dal 1 al 16 in cui ero ancora disoccupata mi verranno riconosciuti?Quando?Occorre inoltrare qualche pratica ulteriore?Grazie
I 16 giorni di settembre ti saranno pagati non appena gli impiegati inps capiranno che il 31 agosto non è la data di chiusura dell'indennità 2009, bensì la data di chiusura della procedura semplificata attinente il salvaprecari 2009.

Gent.Gaetano puoi rinfrescarmi la normativa sull'interruzione dell'ind di disocc ordinaria in seguito ad incarico da sp dm 68?
Lunedi dovrò comuynicare all'inps la mia presa di serv visto che è il mio primo incaricvo da sp...poi una volta terminata la suppl devo ripresentare domanda vero?L'indennità mi verrà calcolata sull'ultima retribuzione risultante dalla supplenza vero? Grazie
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Messaggio Da mamuscka Ven Gen 14, 2011 4:04 pm

Ciao Dec ti ho ritrovato qui...se vuoi puoi risp anche tu ....Grazie ;-)
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Messaggio Da orni Ven Gen 14, 2011 6:05 pm

G.Ferreri ha scritto:
orni ha scritto:Gentile Gaetano, poichè la mia situazione è la stessa della sig.ra Cavaiola, ho deciso di fare ricorso e vorrei sapere se il messaggio dell'inps (17 giugno 2004) che hai pubblicato è ancora valido perchè pensavo di consegnarlo all'amico avvocato che seguirà la pratica come documentazione da esibire nel caso fosse necessario. Il messaggio in questione speiga chiaramente che noi abbiamo ragione e loro torto. A me non hanno pagato 33 giorni ma solo 3 giorni di dicembre.
Grazie
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Il messaggio del 17/06/2004 è ancora valido perché la normativa a cui si riferisce (D.Lgs 297/2002) è ad oggi in vigore.

Grazie!

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Messaggio Da Dec Ven Gen 14, 2011 7:10 pm

mamuscka ha scritto:Ciao Dec ti ho ritrovato qui...se vuoi puoi risp anche tu ....Grazie ;-)
Guarda, io ho sull'intreccio tra salvaprecari e disoccupazione ho una confusione tale in testa che preferisco che ti risponda Gaetano: quando pensavo di aver capito, la nota di dicembre (scritta secondo me in modo incomprensibile)ha cambiato le carte in tavola, ma solo per alcune categorie; Gaetano sostiene (e sicuramente avrà ragione, come sempre) che si applica anche ad altre persone, ma non a tutti. Perciò, visto che la cosa al momento non mi riguarda, rinuncio a capire e lascio che risponda lui. Quando avrò bisogno personalmente, se ancora non avrò capito, glielo chiederò anch'io.

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Messaggio Da G.Ferreri Ven Gen 14, 2011 10:39 pm

mamuscka ha scritto:
Gent.Gaetano puoi rinfrescarmi la normativa sull'interruzione dell'ind di disocc ordinaria in seguito ad incarico da sp dm 68?
Lunedi dovrò comuynicare all'inps la mia presa di serv visto che è il mio primo incaricvo da sp...poi una volta terminata la suppl devo ripresentare domanda vero?L'indennità mi verrà calcolata sull'ultima retribuzione risultante dalla supplenza vero? Grazie
A mio avviso, se l'indennità che stai attualmente percependo è decorsa la scorsa estate, hai diritto alla riattivazione automatica dal primo giorno successivo la scadenza contrattuale senza dover ripresentare la domanda e rinnovare l'iscrizione al CPI.
Ciò perché, quanto disposto con messaggio Inps n. 23605 del 21/9/2010 (penultimo e ultimo capoverso del punto 1) è stato indirettamente superato dal messaggio Inps del 10 dicembre 2010, n. 31252.
Come già detto in altro topic, non ritengo possibile che il vantaggio concesso ai “destinatari” del messaggio del 10 dicembre scorso possa avere efficacia per i ritardatari e non averne per chi ha rispettato i tempi ordinari di presentazione della domanda.

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