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Messaggio Da piantina Mer Ott 15, 2014 11:52 am

ciao avrei bisogno di chiarimento. può succedere manchi insegnante di classe e si chieda a quella di sostegno, contitolare, di sostituire su orario. ma quando si tratta di emergenza ripetuta e continua che riguardi o sostituzione collega assente o emergenza orario provvisorio( quindi coxtura buchi da coprire ) mi spiegate se è possibile utilizzare perennemente insegnante di sostegno? ( di conseguenza con bambini che non vengono seguiti)

c'è qualche normativa?

piantina

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Messaggio Da FRANCY2 Mer Ott 15, 2014 11:59 am

normativa o meno, nelle scuole bresciane capita mooolto spesso; in ogni caso essendo quella di sostegno insegnante a tutti gli effetti della classe, sta in classe a sostituire la titolare e si tiene il diversamente abile in classe con gli altri (spesso fa bene anche al disabile stare con gli altri)

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Messaggio Da Ire Mer Ott 15, 2014 12:09 pm

Non si può fare


http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.htm

Ire

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Messaggio Da dami Mer Ott 15, 2014 1:40 pm

Esatto: non si può fare, se non per veri casi di emergenza.
Poi valuta tu se il fatto di far lezione all'intera classe può essere di giovamento allo studente certificato che ti è affidato.

dami

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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ott 15, 2014 6:27 pm

Come non si può fare?? Se non ho capito male Piantina parla di tenere tutta la classe nel suo orario quando è assente il docente curricolare. Come dice Francy il docente di sostegno è insegnante di tutta la classe e come tale può lavorare anche da solo con tutta la classe al completo, come del resto facciamo noi curricolari in assenza del collega di sostegno, l'alunno disabile rimane chiaramente in classe e lavora con la guida del docente curricolare.

@Ire: dove sta scritto che non è possibile?
Nel link che hai postato non ho trovato quanto sostieni, ma questo:

2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno
L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” naturadel ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la
necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica,ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa
continuare anche in sua assenza.
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Messaggio Da Ire Mer Ott 15, 2014 6:35 pm

http://www.alberghierogramsci.gov.it/archivio/2011/03/uso-improprio-doc-sostegno.pdf

una nota dell'avvocato nocera che spiega bene la situazione

Ire

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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ott 15, 2014 6:48 pm

Questa nota non c'entra niente con il discorso che si sta facendo Ire! E' chiaro e risaputo che non si può utilizzare il docente di sostegno per sostituire in altre classi colleghi assenti, nelle ore in cui è impegnato con l'alunno disabile nella sua classe. Qui si parla di fare lezione, nelle sue ore, nella sua classe con l'alunno disabile e con tutti gli altri studenti se è assente il docente curricolare. Mi pare che siano situazioni molto diverse e su quest'ultima si rivolgeva la mia obiezione al tuo "Non si può fare"
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Messaggio Da Ire Gio Ott 16, 2014 4:16 pm

Il docente di sostegno è docente della classe in quanto deve favorire l'inclusione dell'alunno a lui assegnato anche promuovendo attività comuni e quindi deve conoscere la classe oltre al suo alunno Il suo compito è inoltre quello di mediatore e facilitatore della relazione tra l'handicap e i compagni . La sua presenza nella classe e le ore assegnate sono in funzione esclusivamente dell'alunno con handicap, per aiutare lui nell'integrazione, pr favorire il suo apprendimento. E' un diritto sancito dalla Costituzione quando dichiara che lo Stato si impegna a rimuovere gli ostacoli ...

Il docente di sostegno non è una risorsa disponibile per sopperire alle assenze dei docenti curricolari.

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Messaggio Da giovanna onnis Gio Ott 16, 2014 7:11 pm

Quindi??? E' o non è docente della classe a tutti gli effetti?
Ti informo che partecipa anche alla valutazione e scrutini finali di tutti gli studenti, non solo dell'alunno H, per cui è titolato come docente della classe a lavorare con tutta la classe in caso di assenza temporanea del docente curricoilare in compresenza con lui

Non stiamo parlando del suo ruolo specifico come insegnante di sostegno, ma come membro del consiglio di classe alla pari con tutti gli altri insegnanti. Non capisco perchè quando fa comodo si sostiene questo, mentre quando non fa più comodo sembra che il discorso non sia più valido!!
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Messaggio Da Cozza Gio Ott 16, 2014 7:25 pm

cum grano salis...
se il caso è grave a me è capitato di rifiutare di tener lui e tutta la classe da sola.
non mi importa nulla di eventuali momenti di socializzazione o inclusione... se non sta mai solo con altri docenti non vedo perché dovrebbe star solo con me e altri 25 compagni che spesso manco son santi.
in casi di emergenze causa assenze di colleghi o all'inizio dell'anno scolastico è normale e anche "conveniente" invece tener tutta la classe, se i ragazzini assegnati non son gravi...
la classe vivrà così il docente di sos non come un prof di serie b ma un titolare a tutti gli effetti...
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Messaggio Da giovanna onnis Gio Ott 16, 2014 7:45 pm

Io sono docente curricolare e quest'anno ho un alunno disabile grave, secondo te con chi sta quando non è presente l'insegnante di sostegno?
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Messaggio Da docente63 Mar Ott 21, 2014 9:27 pm

giovanna onnis ha scritto:Io sono docente curricolare e quest'anno ho un alunno disabile grave, secondo te con chi sta quando non è presente l'insegnante di sostegno?

Se è grave, dovete farvi dare l'assistente per le ore in cui non c'è sostegno. Non tanto/solo per i docenti, ma soprattutto per l'alunno!

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Messaggio Da giovanna onnis Mar Ott 21, 2014 11:31 pm

Hai ragione, ma fino a quando l'assistente non c'è , ci sarà presumibilmente dalla prossima settimana, dobbiamo cavarcela da soli, l'alunno sta con me in classe e cerco di fare quel che posso. Fortunatamente sono pochissime le ore in cui mi trovo sola, per buona parte del mio orario sono in compresenza con un'ottima e meravigliosa collega di sostegno
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Messaggio Da Albith Mar Ott 21, 2014 11:48 pm

Il docente di sostegno è un co-titolare e quindi se manca il docente curricolare nelle ore in cui si è in copresenza, è normale che il docente di sostegno tenga la classe.

Faccio presente che portare fuori il ragazzo certificato è l'eccezione, non la regola (va infatti ben specificato nel PEI nel caso), anche se esistono casi di gravità estrema (e ne ho avuti un bel po').

Gestire la classe con il ragazzo gravissimo può essere alquanto difficile quando non impossibile (insomma, io ci sono anche riuscito, ma si tratta di situazioni che non vorrei certo ripetere… e non le auguro a nessuno).
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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ott 22, 2014 12:09 am

Albith ha scritto:Il docente di sostegno è un co-titolare e quindi se manca il docente curricolare nelle ore in cui si è in copresenza, è normale che il docente di sostegno tenga la classe.

Faccio presente che portare fuori il ragazzo certificato è l'eccezione, non la regola (va infatti ben specificato nel PEI nel caso), anche se esistono casi di gravità estrema (e ne ho avuti un bel po').

Gestire la classe con il ragazzo gravissimo può essere alquanto difficile quando non impossibile (insomma, io ci sono anche riuscito, ma si tratta di situazioni che non vorrei certo ripetere… e non le auguro a nessuno).
Meno male che ci sei tu Albith che sei sicuramente più esperto di me in materia di sostegno.
Meno male che un insegnante di sostegno dice che "è normale", perchè molti colleghi sostengono che non è così.
Gestire la classe al completo con un alunno gravissimo senza la presenza dell'insegnante di sostegno o, nel tuo caso, dell'insegnante curricolare, non è difficile, ma, per quanto mi riguarda, è difficilissimo, ma si fa perchè fa parte dei nostri compiti che cerchiamo di portare avanti nel modo migliore e più professionale possibile cercando di tutelare i diritti di TUTTI i nostri studenti e sono sicurissima che anche tu ti comporti così :-)
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Messaggio Da Albith Mer Ott 22, 2014 7:08 am

Poi sinceramente se non ho casi iperproblematici (quelli, per intenderci, che in classe non ci stanno mai per i più svariati motivi e sono a scuola con un rapporto 1:1 con docente o educatore, quando non addirittura 2:1) per situazioni di emergenza ho acconsentito a dei cambi orari.

So che la normativa non lo prevede e anzi lo esclude, ma cessioni di ore si fanno anche fra docenti curricolari (quando, per esempio, si ha bisogno di un'ora in più per fare una verifica pre-esame).

Dipende quindi anche dalla situazione (a volte ho fatto io degli scambi fra le mie classi per motivi simili, quando appunto volevo seguire per tutte le ore previste la verifica con l'alunno che seguivo).

Insomma, eviterei di aderire sempre e comunque al detto latino "summum ius, summa iniuria". Se nessuno se ne approfitta con malizia, dirigenza o docenti, secondo me un po' di flessibilità giova a tutti.
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Messaggio Da dami Mer Ott 22, 2014 8:52 am

Il problema vero è che si dà per scontato che l'insegnante di sostegno possa sostituire i colleghi assenti praticamente sempre.
Ormai le segreterie non cercano neanche più di sostituire il collega con un vero supplente.
Non è comunque vero che, quando si sostituisce un collega, si abbia vita facile o ci si trovi nelle stesse condizioni di lavoro del collega che sostituiamo.
Lo studente che normalmente seguiamo, durante le supplenze, si rivolge spesso a noi per le sue esigenze come al solito. Per gli altri studenti della classe spesso l'assenza del docente preposto all'insegnamento di materia è recepita come un momento anomalo, talora di "festa". Da parte degli studenti vengono fatte molte più richieste di svolgere attività straordinarie rispetto alla norma.
Le richieste di aiuto nel lavoro di tutti gli studenti sono le stesse che in una normale lezione a due, nonostante si sia da soli.
Inoltre normalmente non è l'insegnante di sostegno che fa la regia di una lezione: l'insegnante di sostegno si accompagna a una lezione altrui. Il tipo di relazioni che preesistono con gli studenti condizionano quindi l'andamento di una lezione tenuta da un insegnante di sostegno.
Quando non ci saranno più i supplenti del tutto, secondo me, ci sarà un peggioramento delle nostre condizioni di lavoro. Per es. alla secondaria, magari si preferirà usare l'insegnante di sostegno, in supplenza, piuttosto che chiamare un insegnante dell'organico funzionale non della materia che nel giorno di assenza del titolare si dovrebbe insegnare.

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Messaggio Da Ire Mer Ott 22, 2014 9:22 am

condivido nella maniera più assoluta, dami.


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Messaggio Da Danessia Mer Ott 22, 2014 10:46 am

Da AIPD

Qualora un docente di sostegno riceva l'ordine del Dirigente scolastico di andare a fare una supplenza, anche nella classe dove è iscritto l'alunno a lui affidato, quando l'alunno è presente a scuola, risponda che andrà, ma , considerato che in quelle ore come orario dovrebbe stare con l'alunno in compresenza con un docente curricolare,

chieda cortesemente al Dirigente di fargli un ordine di servizio scritto per esonerarlo dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe

dove deve andare a fare supplenza.




In mancanza di tale ordine scritto l'insegnante può legittimamente rifiutarsi di svolgere supplenza e comunque una volta ricevutolo può segnalare il caso all'Ufficio Scolastico e al Ministero come violazione delle

Linee-guida

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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ott 22, 2014 3:04 pm

Probabilmente non capisco qualcosa o stiamo parlando di situazioni diverse!
Se un giorno si assenta nella classe il docente di italiano che ha 2 ore in compresenza con l'insegnante di sostegno, quest'ultimo, che è docente di tutta la classe, è regolarmente in orario nella classe per quelle ore, quindi non deve fare supplenza, ma deve stare nella sua classe con l'alunno H e tutti gli altri nelle SUE ore e questa non è supplenza!
Non si sta parlando di utilizzare il docente di sostegno come "tappabuchi" per supplenze in altre classi o in ore in cui non sarebbe impegnato (cosa che NON si può e NON si deve fare), ma di regolare attività nelle sue ore e nella sua classe, perchè continuate a dire che non si può fare??
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Messaggio Da Danessia Mer Ott 22, 2014 3:46 pm

Metto per esteso l'intera scheda in modo che sia più chiaro. Leggere attentamente la parte in cui si parla di sostituzione nella stessa classe di appartenenza del bambino o ragazzo disabile

Il Ministero dell'Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul divieto dell'utilizzo improprio dell'insegnante per l'attività di sostegno in supplenze, quando l'alunno assegnato sia presente a scuola.

Si riporta di seguito il testo della Nota Ministeriale prot. 9839 dell'8 novembre 2010, con la quale pure si riafferma l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria.




Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010
Uff. III

Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.

Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07).


Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegn
o, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta



OSSERVAZIONI



A proposito del divieto di utilizzo dei docenti per il sostegno in supplenze, quando l'alunno sia a scuola, la
Nota Ministeriale
, in chiusura recita " ....salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili."



Questa espressione, se male interpretata da Dirigenti in difficoltà di personale e di risorse, può vanificare il divieto reso finalmente esplicito già presente in modo meno chiaro nelle Linee-guida ministeriali sull'integrazione scolastica del 4 Agosto 2009.



Pertanto si ritiene che:



innanzi tutto il docente non deve essere impegnato con il proprio alunno, poichè distoglierlo da ciò comporterebbe l'interruzione del suo pubblico servizio;



deve inoltre trattarsi non solo di "casi eccezionali", ma questi debbono essere pure "non altrimenti risolvibili". Ciò significa che non solo debbono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino ad un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni; ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all'inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell'ora. Infatti ormai in base al
D.M. 131/07
sulle supplenze, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell'arco di un'ora l'aspirante a supplenza può intervenire ed assumere immediatamente l'incarico.




Non credo si possano configurare altre ipotesi "non altrimenti risolvibili".



Qualora un docente di sostegno riceva l'ordine del Dirigente scolastico di andare a fare una supplenza, anche nella classe dove è iscritto l'alunno a lui affidato, quando l'alunno è presente a scuola, risponda che andrà, ma , considerato che in quelle ore come orario dovrebbe stare con l'alunno in compresenza con un docente curricolare,

chieda cortesemente al Dirigente di fargli un ordine di servizio scritto per esonerarlo dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe

dove deve andare a fare supplenza.




In mancanza di tale ordine scritto l'insegnante può legittimamente rifiutarsi di svolgere supplenza e comunque una volta ricevutolo può segnalare il caso all'Ufficio Scolastico e al Ministero come violazione delle

Linee-guida

e di questa
Nota
.


La famiglia, una volta informata, potrebbe anche agire contro il Dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora l'alunno sia lasciato solo
dal docente che deve recarsi in altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.



Importante pure nella
Nota
l'esplicitazione circa l'obbligo di nominare supplenti per meno di 5 giorni in scuola primaria e per meno di 15 giorni in scuola secondaria; ciò infatti era già stato affermato dalla sentenza della Corte dei Conti n° 59/04 che finalmente adesso viene chiaramente affermato anche dal Ministero.



Tutto ciò certo giova a non deteriorare la qualità dell'integrazione scolastica, cosa che in questi ultimi anni è avvenuta troppo spesso.




Quindi i genitori, con serenità, ma con fermezza, qualora si presentino situazioni di rischio, debbono far presente ai Dirigenti scolastici questa
Nota Ministeriale
che non può assolutamente essere disattesa.

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urgentissimo sostituzione collega assente Empty Obbligo a svolgere una materia?

Messaggio Da Dolly Ven Dic 12, 2014 9:07 am

Salve a tutti, ieri ho supplito un collega in una classe che non è La mia.
Questa e' la seconda volta.
Il collega insegna inglese ma io ho fatto esercitazione di matematica in quelle ore.
Per caso guardando il registro di classe, ho visto che lo stesso collega aveva scritto in occasione della prima supplenza il seguente testo:
"Se il collega e' del c.d.c può fare la sua materia, se invece non è del c.d.c fa svolgere alcuni esercizi che i ragazzi hanno da fare".
Ho un obbligo in tale senso? Devo fare per legge la materia del collega che sostituisco?
Tra l'altro, dopo aver letto, ho chiesto ai ragazzi se avessero dei compiti da svolgere del docente in questione e mi hanno risposto di no.
Grazie a chi vorrà spiegarmi cosa fare.





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Messaggio Da rosp Mar Mar 31, 2015 9:26 pm

Posso riportarti la mia esperienza di qualche anno fa.
La docente di diritto ha comunicato di voler fruire delle 150 ore per il diritto allo studio per frequentare un master universitario, da gennaio a giugno, assentandosi per entrambe le ore nella classe in cui seguivo un alunno per 6 ore settimanali.
Dall'oggi al domani mi è stato comunicato dal dirigente un cambiamento dell'orario (peraltro con due ore di buco su due giorni) a partire da gennaio al fine di far coincidere il mio con quello della collega.
In quanto anche io docente di diritto sono stata invitata a svolgere il programma di diritto in quella classe visto che la collega non vi avrebbe più messo piede.
Questo mi è sembrato un sopruso verso di me ma anche verso il ragazzo che seguivo... ho cercato la normativa che potesse avvalorare l'illiceità della richiesta, mi sono informata al sindacato, all'USP e al ministero. Niente da fare... non ho trovato nulla!
Quell'anno ho insegnato diritto nella mia classe dando un taglio che adesso si chiederebbe a tutti i docenti curriculari per la gestione degli alunni BES. In tutte le lezioni ho cercato di proporre gli argomenti tenendo conto delle difficoltà dell'alunno che seguivo, ma inevitabilmente ho tolto un po' a lui e un po' agli altri essendo limitate le possibilità di approfondimento. L'esperienza ha comunque avuto un bilancio positivo, perché trattava si della mia disciplina di insegnamento. Devo dire che se ne sono avvantaggiati soprattutto i ragazzi con lievi difficoltà non certificati. Nel tuo caso questi ragazzi si troverebbero a non studiare più quelle discipline per il resto dell'anno perciò a mio avviso, se i colleghi hanno comunicato preventivamente una ripetuta e duratura assenza, e' d'obbligo la nomina di un supplente della loro disciplina.

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Messaggio Da docente63 Ven Apr 03, 2015 12:09 am

Attenzione, si lede il diritto allo studio del disabile. Inoltre, si configura interruzione di pubblico servizio (nei confronti del disabile stesso). Ma le scuole si ricordano che il docente di sostegno è docente "della classe" solo e unicamente quando si tratta di tappare un buco! Fin quando i docenti di sostegno si limiteranno a subire passivamente queste situazioni, non se ne verrà a capo.

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urgentissimo sostituzione collega assente Empty Re: urgentissimo sostituzione collega assente

Messaggio Da lain Ven Apr 17, 2015 3:57 pm

docente63 ha scritto:Attenzione, si lede il diritto allo studio del disabile. Inoltre, si configura interruzione di pubblico servizio (nei confronti del disabile stesso). Ma le scuole si ricordano che il docente di sostegno è docente "della classe" solo e unicamente quando si tratta di tappare un buco! Fin quando i docenti di sostegno si limiteranno a subire passivamente queste situazioni, non se ne verrà a capo.

Sono d'accordo. Credo che TUTTI i docenti di sostegno debbano rifiutarsi di cambiare il proprio orario per fare da tappabuchi alle assenze dei docenti curricolari. Bisogna far capire che il docente di sostegno è un docente a tutti gli effetti, anzi più specializzato di quelli curriculari, ma finchè si subisce passivamente i cambi di orario, non si avrà mail il rispetto nè dei colleghi curricolari nè dei ragazzi, che non ci vedranno mai come docenti come gli altri.
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