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Messaggio Da Ospite Dom Feb 13, 2011 8:12 pm

…… Omissis
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
L'art. 1, comma 4-ter recita:4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.
mentre la lettera C del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recita::c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l' iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;
Cosa vuol dire tutto questo? A mio avviso devono essere cancellate le code e niente inserimento a pettine.
Volendo considerare l'inserimento a pettine avremmo docenti inseriti in quattro province, ciò contrasterebbe con le leggi vigenti quindi i ricorrenti dovrebbero chiedere la cancellazione della propria posizione in tre province. Questa soluzione, giuridicamente corretta, avrebbe come conseguenza che solo e soltanto i ricorrenti, a posteriore avendo visionato le proprie posizioni nelle varie province, scelgono di essere cancellati nelle tre province con posizione non utili nè all'immissione in ruolo nè per incarichi annuali. Questo per me significa barare non vi sembra?


Ultima modifica di GeMos il Dom Feb 13, 2011 11:48 pm - modificato 2 volte.

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Le graduatorie valide per il biennio 2009/2011 con o senza code Empty Re: Le graduatorie valide per il biennio 2009/2011 con o senza code

Messaggio Da otwist Dom Feb 13, 2011 8:21 pm

GeMos ha scritto:
Cosa vuol dire tutto questo? A mio avviso devono essere cancellate le code e niente inserimento a pettine.
Volendo considerare l'inserimento a pettine avremmo docenti inseriti in quattro province, ciò contrasterebbe con le leggi viggenti quindi i ricorrenti dovrebbero chiedere la cancellazione della propria posizione in tre province. Questa soluzione, giuridicamente corretta, avrebbe come conseguenza che solo e soltanto i ricorrenti, a posteriore avendo visionato le proprie posizioni nelle varie province, scelgono di essere cancellati nelle tre province con posizione non utili nè all'immissione in ruolo nè per incarichi annuali. Questo per me significa barare non vi sembra?
Non sono tanto d'accordo: il MIUR ha dato con apposito decreto la possibilta' di 3 province aggiuntive con coda. Con altro decreto ha dato interpretazione autentica alla norma a cui si era ispirato per introdurre le code. La norma di interpretazione autentica cade ma non per questo cadono, per il biennio 2007/2009, le 3 province aggiuntive. Essendo la coda illegittima bisogna andare a pettine in 4 province.
Tutto questo comunque non ha effetto sul futuro: il MIUR pero' ora sa come si deve comportare. Certo se prorogano queste graduatorie fino ad agosto 2012 si prevedono solo pasticci! Meglio sarebbe rifare tutto da capo con le vecchie regole (1 prov. GAE + 1 prov. GI disgiunte) in attesa di elaborare un nuovo meccanismo.

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Le graduatorie valide per il biennio 2009/2011 con o senza code Empty Re: Le graduatorie valide per il biennio 2009/2011 con o senza code

Messaggio Da Ospite Dom Feb 13, 2011 8:52 pm

[quote="otwist"]
GeMos ha scritto:
Non sono tanto d'accordo: il MIUR ha dato con apposito decreto la possibilta' di 3 province aggiuntive con coda. Con altro decreto ha dato interpretazione autentica alla norma a cui si era ispirato per introdurre le code. La norma di interpretazione autentica cade ma non per questo cadono, per il biennio 2007/2009, le 3 province aggiuntive. Essendo la coda illegittima bisogna andare a pettine in 4 province.
Tutto questo comunque non ha effetto sul futuro: il MIUR pero' ora sa come si deve comportare. Certo se prorogano queste graduatorie fino ad agosto 2012 si prevedono solo pasticci! Meglio sarebbe rifare tutto da capo con le vecchie regole (1 prov. GAE + 1 prov. GI disgiunte) in attesa di elaborare un nuovo meccanismo.
I decreti non sono leggi, le tre province aggiuntive sono state inserite per decreto ministeriale quindi cadendo la norma di interpretazione autentica (legge) si ritorna alla legge precedente che prevede una sola provincia. Gli effetti sul futuro ci saranno e come se ci saranno. Gli inserimenti a pettine nelle graduatorie 2009/2010 e 2010/2011 comporterà l'immisione in ruolo dei ricorrenti che si troveranno in posizione utili, quindi per il 2011/2012 i posti in organico liberi si ridurranno.


Ultima modifica di GeMos il Dom Feb 13, 2011 9:03 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio Da magic76 Dom Feb 13, 2011 9:00 pm

Articolo Orizzonte Scuola di giovedì scorso : La sentenza anticoda azzera anche il pettine. Pronto il piano B (http://www.orizzontescuola.it/node/13567)

"...dalle prime dichiarazioni del capo dipartimento Giovanni Biondi, si era capito che il Ministero ha pronto un piano B: "Sarà inevitabile rifare le graduatorie e stiamo preparando un emendamento da inserire nel milleproroghe che, rifatte le graduatorie, congeli il meccanismo."

Se come sostengono alcuni le code semplicemente decadono e non ci sarà alcun inserimento a pettine perchè il capo dipartimento sottolinea due volte che le graduatorie sono da rifare? e quali graduatorie si congelano poi, quelle del biennio 2009-2010 e 2010-2011 "riviste"??

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Messaggio Da titifra Dom Feb 13, 2011 9:13 pm

otwist ha scritto:
GeMos ha scritto:
Cosa vuol dire tutto questo? A mio avviso devono essere cancellate le code e niente inserimento a pettine.
Volendo considerare l'inserimento a pettine avremmo docenti inseriti in quattro province, ciò contrasterebbe con le leggi viggenti quindi i ricorrenti dovrebbero chiedere la cancellazione della propria posizione in tre province. Questa soluzione, giuridicamente corretta, avrebbe come conseguenza che solo e soltanto i ricorrenti, a posteriore avendo visionato le proprie posizioni nelle varie province, scelgono di essere cancellati nelle tre province con posizione non utili nè all'immissione in ruolo nè per incarichi annuali. Questo per me significa barare non vi sembra?
Non sono tanto d'accordo: il MIUR ha dato con apposito decreto la possibilta' di 3 province aggiuntive con coda. Con altro decreto ha dato interpretazione autentica alla norma a cui si era ispirato per introdurre le code. La norma di interpretazione autentica cade ma non per questo cadono, per il biennio 2007/2009, le 3 province aggiuntive. Essendo la coda illegittima bisogna andare a pettine in 4 province.
Tutto questo comunque non ha effetto sul futuro: il MIUR pero' ora sa come si deve comportare. Certo se prorogano queste graduatorie fino ad agosto 2012 si prevedono solo pasticci! Meglio sarebbe rifare tutto da capo con le vecchie regole (1 prov. GAE + 1 prov. GI disgiunte) in attesa di elaborare un nuovo meccanismo.
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Messaggio Da ML Lun Feb 14, 2011 8:00 am

Scusate, ma non si può smettere di aprire topic su questo argomento? Ce ne sono già diversi e seguire dioventa pesante!!Grazie!!;)
ML
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