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rientro dopo il 30 Aprile

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Messaggio Da monicar Mer Gen 12, 2011 12:54 pm

mi potreste spiegare la questione del rientro dopo il 30 aprile? E soprattutto si contano i giorni di assenza dell'insegnante o quelli di presenza del supplente?

grazie ancora

monicar

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Messaggio Da Laura70 Mer Gen 12, 2011 12:58 pm

io so che si contano i giorni di assenza della titolare. L'anno scorso era stata assente da fine ottobre, è rientrata il 4 maggio a scuola ma non nelle classi.

Faccio ora un'altra domanda:
quanti sono i giorni per i quali dopo il 30 aprile non si può rientrare nella classe?
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Gen 12, 2011 1:04 pm

Laura70 ha scritto:io so che si contano i giorni di assenza della titolare. L'anno scorso era stata assente da fine ottobre, è rientrata il 4 maggio a scuola ma non nelle classi.

Faccio ora un'altra domanda:
quanti sono i giorni per i quali dopo il 30 aprile non si può rientrare nella classe?

150 su classi non terminali; 90, se terminali

Si contano i gg di assenza della titolare e non del supplente, anche perché è possibile che i supplenti siano più di uno.

In questi casi si arriva fino al termine delle lezioni e poi si ha diritto ad una proroga per gli scrutini (esami per le terze medie).

La continuità dell'assenza deve prendere in considerazione anche i gg di interruzione di attività didattiche (vacanze di Natale e

Pasqua, per esempio). Quindi l'assenza dev'essere senza soluzione di continuità.


art 37 ccnl

RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore
a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi
di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità
didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi
terminali.
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Messaggio Da Laura70 Mer Gen 12, 2011 1:13 pm

Paolo: in caso di classi terminali, anche se la titolare dovesse rientrare appunto dopo il 30 aprile, sarebbe la supplente a seguire i ragazzi durante la maturità?
Laura70
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Gen 12, 2011 5:38 pm

Laura70 ha scritto:Paolo: in caso di classi terminali, anche se la titolare dovesse rientrare appunto dopo il 30 aprile, sarebbe la supplente a seguire i ragazzi durante la maturità?

già la nota Prot. n. AOODGPER 10327 Roma, 18 giugno 2008 chiariva:

http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20080618/nota-prot.-10327-del-18-giugno-2008-contratti-supplenze-proroghe-chiarimenti-ata-e-docenti-3799522.pdf


"L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione."

La parte in grassetto riguarda il tuo quesito.

A questa nota è stata poi aggiunta quella prot. A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009, rettificata poi dalla Nota Ministeriale prot. n. 9038 del 17 giugno 2009, ma non per la parte che riguarda il tuo quesito (è stata poi riproposta anche lo scorso anno).

Riguarda la differenza per chi rientra nell'art 37 e chi no

http://www.dirittoscolastico.it/nota_prot_9038_del_17-06-09.html


Oggetto: Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del bilancio delle scuole.


A chiarimento e parziale rettifica della nota prot. A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009, si comunica che al punto 2) " Personale docente" della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale


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Messaggio Da monicar Mer Gen 12, 2011 6:51 pm

grazie paolo. prezioso come sempre.

sicuro che proprio l'attività sindacale non ti interessi?!!

monicar

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Messaggio Da belloti Gio Gen 13, 2011 4:16 pm

Ciao a tutti, avrei una domanda da farvi. Ho un contratto da GI (2 fascia) da fine settembre fino al 31 agosto . Attualmente mi trovo in maternità obbligatoria, la mia intenzione è prendere il c. parentale fino al termine della scuola (o sia il 11 di giugno) e rientrare a acuola il 12 giugno. Come insegno alle superiori e quest'anno ho 2 quinte la mia domanda è: chi ha il compito di fare l'esame di maturità? Io o la supplente che mi sostituisce?Grazie

belloti

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