maternità
5 partecipanti
maternità
ho preso una supplenza fino a giugno dal salvaprecari su una maternità e vorrei sapere ma a pagare è la scuola o il ministrero?
spidbat- Messaggi : 343
Data d'iscrizione : 09.09.10
Re: maternità
tesoro
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 59
Località : milano
Re: maternità
Parlando di Scuola primaria, Posso sapere da quale mese scatta l'astensione obbligatoria? Posso continuare a lavorare fino al sesto/settimo mese di gravidanza?
Grazie!
Grazie!
Ro1975- Messaggi : 139
Data d'iscrizione : 15.09.10
Re: maternità
Credo che come per tutti i lavori sia dall'inizio dell'ottavo mese (due mesi prima e tre dopo o addirittura, se stai bene, uno prima e quattro dopo).
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: maternità
"L’astensione obbligatoria abbraccia complessivamente un periodo di cinque mesi, distribuito con le
seguenti modalità tra loro alternative:
1) 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto (art. 16 D. Lgs. 26.3.2001 n.
151);
2) 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto (art. 20 D. Lgs. 26.3.2001,
n. 151); (1) (si legga attentamente la nota).
Nota:
La domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l’autorizzazione a continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza (in tutto o in parte), ai sensi dell’art. 20 del D.lvo 26.3.2001 n. 151, ferma restando la durata complessiva
del congedo di maternità, è accoglibile anche qualora sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza .
L’art. 20 del D. Lvo 151/2001, prevedendo la facoltà di astenersi "a partire" dal mese precedente la data presunta del
parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del
parto; è evidente perciò che il periodo di "flessibilità" dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno
ad un massimo di un mese.
Il periodo di flessibilità, quand’anche questa sia stata già accordata ai sensi delle disposizioni può essere successivamente
ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza
della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti. Tale ultima ipotesi può verificarsi in linea del resto con quanto
previsto con l'insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio
per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso
nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.
In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma
di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta
del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa
nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso.( cfr. circolari INPS n.152/2000 e n. 8/2003).
La docente gestante, che intenda esercitare la seconda opzione, cosiddetta flessibile, deve presentare
apposita comunicazione scritta (si veda modello proposto in modulistica) al dirigente scolastico,
allegando tutte le certificazioni, previste dalla circolare del ministero del Lavoro n. 43 del
7.7.2000, che attestano:
1. l’assenza di patologie che comportino un rischio per la madre e il nascituro;
2. l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo
26.3.2001 n. 151, o il venir meno delle cause che hanno portato ad un precedente intervento
di interdizione anticipata;
3. l’assenza di rischi alla salute in considerazione delle mansioni, dell’ambiente di lavoro, dell’
orario di lavoro;
4. l’assenza di controindicazioni sia per la madre che per il nascituro circa le modalità di raggiungimento
della scuola di servizio."
L’attestazione è a cura del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
o del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
seguenti modalità tra loro alternative:
1) 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto (art. 16 D. Lgs. 26.3.2001 n.
151);
2) 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto (art. 20 D. Lgs. 26.3.2001,
n. 151); (1) (si legga attentamente la nota).
Nota:
La domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l’autorizzazione a continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza (in tutto o in parte), ai sensi dell’art. 20 del D.lvo 26.3.2001 n. 151, ferma restando la durata complessiva
del congedo di maternità, è accoglibile anche qualora sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza .
L’art. 20 del D. Lvo 151/2001, prevedendo la facoltà di astenersi "a partire" dal mese precedente la data presunta del
parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del
parto; è evidente perciò che il periodo di "flessibilità" dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno
ad un massimo di un mese.
Il periodo di flessibilità, quand’anche questa sia stata già accordata ai sensi delle disposizioni può essere successivamente
ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza
della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti. Tale ultima ipotesi può verificarsi in linea del resto con quanto
previsto con l'insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio
per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso
nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.
In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma
di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta
del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa
nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso.( cfr. circolari INPS n.152/2000 e n. 8/2003).
La docente gestante, che intenda esercitare la seconda opzione, cosiddetta flessibile, deve presentare
apposita comunicazione scritta (si veda modello proposto in modulistica) al dirigente scolastico,
allegando tutte le certificazioni, previste dalla circolare del ministero del Lavoro n. 43 del
7.7.2000, che attestano:
1. l’assenza di patologie che comportino un rischio per la madre e il nascituro;
2. l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo
26.3.2001 n. 151, o il venir meno delle cause che hanno portato ad un precedente intervento
di interdizione anticipata;
3. l’assenza di rischi alla salute in considerazione delle mansioni, dell’ambiente di lavoro, dell’
orario di lavoro;
4. l’assenza di controindicazioni sia per la madre che per il nascituro circa le modalità di raggiungimento
della scuola di servizio."
L’attestazione è a cura del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
o del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
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