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Messaggio Da tanganika Gio Mar 07, 2019 11:46 am

Ho letto con attenzione il tuo vademecum nell'articolo di oggi di Orizzonte; tuttavia non sono riuscita a trovare una risposta ad una questione che ho già posto e per cui ho davvero bisogno di una tua preziosa consulenza . Questa la questione :
nella mia scuola il D. S utilizza i docenti della classe di concorso A011 (ITALIANO E LATINO) sul liceo classico a svantaggio della classe A013 (Italiano, latino, greco), compreso il primo biennio che, in base alla normativa previgente, nonché al D.M. N 259 DEL 2017, sarebbe da assegnare prioritariamente alla classe A013 e pur in presenza di disponibilità sulla A011 che sono state date, all’inizio del corrente anno scolastico, a neotrasferiti. Quest'anno si prevede una contrazione delle classi del classico e lui asserisce che il perdente posto sarà il docente di A013,pur essendoci, verosimilmente una disponibilità vacante su A011.

Le domande sono:

1) il D.S. è tenuto a riconvertire la disponibilità di A011 in A013 per salvare la titolarità del docente di A013?

2) Anche se questa cattedra vacante di A011 non fosse disponibile, il D:S non dovrebbe , trattandosi di classi di concorso atipiche, incrociare le due graduatorie per individuare il soprannumerario?

Per la domanda 2 io faccio riferimento a questo art. di O.S.: https://www.orizzontescuola.it/organici-201617-insegnamenti-atipici-chi-assegnarli-presenza-pi-docenti-concorrenti/

in particolare in questo punto: "Nell'ambito dell'attribuzione di detti insegnamenti alle classi di concorso, il fine principale, come suddetto, è la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'Istituzione scolastica ed anche l'ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica".

Nel caso in cui siano presenti, nella stessa Scuola, più docenti di insegnamenti "atipici" si procederà a unificare le graduatorie interne d'istituto afferenti alle classi di concorso interessate e dalla conseguente graduatoria incrociata si assegnerà l'insegnamento atipico al docente utilmente collocato; si dovrà inoltre tener conto delle precedenze previste dal CCNI sulla mobilità.”

E' ancora valido questo principio?
Aspetto con fiducia una risposta

tanganika

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Messaggio Da tanganika Ven Mar 08, 2019 11:16 am

Paolo ci sei?

tanganika

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