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Messaggio Da Mica73 Dom Dic 24, 2017 12:03 am

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Riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia
 
I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Il riconoscimento può riguardare:
- Titoli conseguiti nei Paesi UE (cfr. informativa della procedura)
- Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (cfr. informativa della procedura)
Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.

E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
- docente di scuola dell’infanzia;
- docente di scuola primaria
- docente di scuola secondaria di primo grado
- docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.


Ultima modifica di Mica73 il Dom Dic 24, 2017 2:59 am - modificato 2 volte.

Mica73

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Messaggio Da Mica73 Dom Dic 24, 2017 12:24 am

In Italia è possibile ottenere il riconoscimento professionale dei propri titoli esteri di abilitazione all'insegnamento ovunque conseguiti nel mondo

Il riconoscimento avverrà sostanzialmente seguendo le disposizioni della direttiva EU 2013-55-CE. Il riconoscimento è esteso ai titoli non comunitari tramite l’art. 49 del D.P.R. n. 394/99, come modificato dal D.P.R 18 ottobre 2004, n. 334.

La formazione minima prevista nel trattato è di 3 anni post liceali. La professione di docente deve essere una professione riconosciuta nel Paese che ha rilasciato il titolo.

Una differenza nella procedura di riconoscimento esclusivamente formale esiste tra i titoli professionali europei e quelli extra-europei. Per i secondi sarà necessario prima di richiedere al MIUR il riconoscimento ottenere dall'ambasciata italiana responsabile per il Paese che ha rilasciato il titolo una 'Dichiarazione di Valore' ai fini professionali. La DDV confermerà l'autenticità del titolo e la validità ai fini professionali dello stesso nel Paese che lo ha rilasciato.

Il riconoscimento del titolo estero avverrà seguendo una complessa procedure il cui termine di legge è fissato in quattro mesi dalla presentazione dell'istanza.

La procedura sostanzialmente si articola in due fasi, una prima amministrativa ove viene creato un documento che analizza e descrive la durata ed il contenuto della formazione in comparazione con quella prevista in Italia.
La seconda, il fascicolo sarà presentato alla ' conferenza di servizi' che valuterà lo stesso ed esprimerà una opinione sul richiesto riconoscimento.
La conferenza di servizi è una speciale riunione alla quale partecipa un rappresentante per ogni 'Ministero' italiano e che sostanzialmente su alzata di mano dei singoli delegati valuta l'interesse dello Stato al riconoscimento richiesto. Si tratta di un atto 'di quasi' alta amministrazione.
Il responsabile del provvedimento, valutato il fascicolo, valutata l'opinione della Conferenza di Servizi, che non è vincolante, ma difficilmente se ne discosterà, adotterà il provvedimento di riconoscimento o quello di rigetto.

Il provvedimento di riconoscimento potrebbe essere legato al superamento di un periodo di formazione / prova (tirocinio di adattamento) per un massimo di tre anni oppure al superamento di esami sui contenuti che eventualmente si fosse rilevato carenti tra la formazione estera e quella italiana.

Chi presenta istanza di riconoscimento deve inoltre dimostrare di possedere un alto grado di padronanza della lingua italiana, avendo conseguito una laurea in Italia oppure avendo svolto almeno 12 anni di studi e il conseguimento di un diploma di scuole medie superiori in Italia.
In alternativa deve presentare un certificato di competenza di lingua italiana livello C2 test per docenti.


La dimostrazione della competenza di lingua italiana può essere fatta successivamente l'adozione del provvedimento di riconoscimento, ma in questo caso prima di poter lavorare si dovrà produrre la documentazione di competenza linguistica.

Mica73

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Messaggio Da Mica73 Dom Dic 24, 2017 1:15 am

La preparazione dei documenti da presentare per il riconoscimento professionale al MIUR

Le seguenti sono delle linee guida generali, perché ogni Paese può avere delle differenze nella documentazione, però proprio perché generali esse rappresentano certamente quanto necessario nella maggioranza dei casi.

Si dovranno presentare al MIUR i seguenti documenti di studio:

- Diploma di scuole medie superiori (sono richiesti minimo 12 anni di studi liceali)
- Diploma di laurea (formazione post secondaria)
- Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di docente (nel caso sia separato dal diploma di formazione post secondaria)

I sopra citati documenti dovranno essere tutti:
- corredanti del diploma suplement oppure dell'elenco analitico dei singoli esami / discipline studiate
- programma analitico degli studi, ovvero per ogni esame/disciplina l'ente che ha rilasciato il titolo dovrò darne dettagliata descrizione dei contenuti formativi impartiti;
- tutti i documenti sin ora citati dovranno essere legalizzati o tramite le apostille oppure per i Paesi che non aderiscono la convenzione dell'aja tramite legalizzazione ministeriale/consolare nel Paese che ha rilasciato i titoli. Ovvero validati come autentici.

I documenti sin ora citati dovranno essere presentanti ad uno speciale organo del Governo straniero che rilascerà una dichiarazione sulla validità del Titolo e sulla relativa efficacia dell'abilitazione professionale, è probabile che per il rilascio di questo documento il ministero/ente richieda:
-certificato penale
-conferma del rettore dell'università / dirigente dell'istituzione che ha rilasciato il titolo sulla veridicità dello stesso.

Per i titoli Extra-comunitari si dovrà successivamente portare il tutto in ambasciata italiana per il rilascio della 'Dichiarazione di Valore in Loco' tale dichiarazione non è più necessaria per i titoli comunitari.

Il tutto dovrà essere tradotto in lingua italiana.

Un caso particolare è il riconoscimento dell'abilitazione 'MISTA' ovvero il riconoscimento di una abilitazione che si è formata in più Paesi.

Un caso tipico, ma non l'unico potrebbe essere quello di studi fatti parzialmente in Italia e completati in altro Paese.

In questo caso è necessario che i titoli italiani / del Paese terzo rispetto quello che rilascia il titolo professionale, vengono riconosciuti idonei / equivalenti a quelli che consento in quel Paese di partecipare alla formazione professionale. Questo avviene quasi sempre in due modi, per tramite di un atto dell'ente formativo che riconosce gli studi stranieri idonei, oppure per tramite di un atto generale di 'equivalenza' rilasciato da un ministero o ente di valutazione e accreditamento.

In questo caso specifico anche l'atto di 'equivalenza' dovrà essere legalizzato, tradotto e presentato per il riconoscimento al MIUR.


Mica73

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Messaggio Da Mica73 Dom Dic 24, 2017 2:42 am

Sulla necessità delle agenzie

Chi ha studiato all'estero potrebbe essersi trovato davanti le proposte di agenzie che in cambio di  denaro, spesso molto, si propongono di fare per l'interessato le sopra elencate procedure burocratiche di legalizzazione / traduzione - ottenimento dei certificati di convalida dei titoli presso le autorità straniere o quelle consolari italiane.

Il mio consiglio e di affidarsi a tali agenzie solamente in caso di impossibilità vera al procedere in autonomia e di sforzarsi e seguire da soli l'intero iter amministrativo.

I documenti debbono essere controllati accuratamente ad ogni passaggio, un errore di legalizzazione o una frase sbagliata in una traduzione o in un documento di convalida posso far buttare nel cestino il tutto ed il lavoro di molti mesi.

Solo il diretto interessato può mettere le dovute attenzioni alla procedura ed è a conoscenza dei dettagli del proprio titolo di studio e professionale, ma se non avete alternative informatevi su quale è la migliore, incrociate le dita e sperate che pongano la dovuta attenzione a quello che faranno : )

----

E' mia opinione personale sconsigliare invece l'uso di agenzie che propongo di seguire per voi l'immatricolazione nel Paese straniero. In generale non sono necessarie, ci si immatricola all'università esattamente come si farebbe in Italia. Se anche non si conosce troppo bene la lingua del Paese nel quale si vuole andare a studiare sin da subito, è assai probabile che le segreterie amministrative rispondano per email anche in lingua inglese. Tipicamente per il conseguimento di un corso di studi universitario è richiesta una competenza B2 / C1 certificata della lingua veicolare del corso. Alcune università consentono di acquisire tale certificazione durante il corso di studi, ma è necessario averla conseguita prima del rilascio del titolo finale.

Una nota particolare vorrei farla per quelle agenzie che 'promettono' miracoli a chi non parlando una parola di lingua straniera si sente promettere che conseguirà un B2 della lingua veicolare del corso in 3 mesi. Capirete da soli che tale miracolo è impossibile tranne nel caso in cui non ci sia "corruzione" oppure che non si vada a studiare nell'università "tutti laureati sotto questo cielo".

Se avete letto quanto ho scritto sopra relativamente la procedura di riconoscimento avrete capito l'ampio livello di discrezionalità che esiste nel processo successivamente la verifica formale ovvero nella "Conferenza di Servizi". Intraprendere questa strada con scorciatoia non è esattamente la cosa più sensata. Se vi dice bene e non vi rigettano l'istanza di riconoscimento completamente, vi potreste trovare a dover fare 3 anni di tirocinio prima di poter spendere il vostro titolo in Italia o nel caso di Stati extra europei di dover rifare molti se non tutti i più difficili studi ed esami.
Andate su Internet e cercate da soli gli atenei che più si addicono alle vostre necessità e portafoglio, immatricolatevi in autonomia e sarete sicuri che la vostra domanda di riconoscimento sarà valutata positivamente.

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Messaggio Da Mica73 Lun Gen 15, 2018 12:42 am

Equivalenza ai fini professionali per la partecipazione ai concorsi dei titoli esteri

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Equivalenza ai fini professionali

Chiunque voglia partecipare a corsi o concorsi e abbia conseguito in territorio straniero il titolo di studio richiesto, relativo alla scuola secondaria di I e II grado, può richiedere l’equipollenza al titolo italiano presso l’ufficio scolastico territoriale. Il decreto di equipollenza, una volta ottenuto, è spendibile sempre e comunque.

Tuttavia, chi volesse presentare un’istanza di equivalenza del proprio titolo di studio straniero, che sia spendibile esclusivamente nell’ambito di una specifica procedura concorsuale, può farlo all’ufficio 8 della Direzione per gli ordinamenti scolastici e il sistema di valutazione. Non verrà accettata una sola domanda per più procedure concorsuali, ma occorrerà compilare un modulo per ogni corso/concorso cui si intende partecipare, allegando il relativo avviso.
I cittadini in possesso di un titolo di studio relativo alla scuola secondaria di I e II grado, conseguito in territorio comunitario, che intendano partecipare a pubblici concorsi per pubbliche amministrazioni e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere l’equivalenza del proprio titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/2001.
I cittadini in possesso di un titolo di studio relativo alla scuola secondaria di I e II grado, conseguito in territorio comunitario e non, che intendano partecipare a corsi o concorsi presso enti o amministrazioni diverse da quelle di cui all’art. 38 e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere la dichiarazione di corrispondenza del proprio titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 12 della L. n. 29/06 art. 48 DPR 394/1999.
All’interessato verrà rilasciata un’ equivalenza del titolo straniero a quello italiano, che sarà valida solo ed esclusivamente per il corso o concorso citato nel modello di domanda.

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Messaggio Da Mica73 Lun Gen 15, 2018 12:56 am

Basi normative dei riconoscimenti professionali

DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

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DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (Testo rilevante ai fini del SEE)
IL


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Messaggio Da Mica73 Lun Gen 15, 2018 1:07 am

Condizioni del riconoscimento 1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

12) l’articolo 14 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se:
a) la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
b) la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente
e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell’attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.»;

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Messaggio Da Mica73 Lun Gen 15, 2018 12:36 pm

Nota: Nello specifico della formazione professionale per i docenti l'attuale normativa prevede minimo 4 anni di formazione post-seconda inclusivi della formazione psico-pedagogica.

Mica73

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Messaggio Da sersira78 Mar Gen 22, 2019 6:54 pm

Ciao Mica73 e grazie per gli aggiornamenti.
Sto considerando di prendere la qualifica per l'insegnamento nella classe A18 in Inghilterra e volevo sapere se hai informazioni riguardo al riconoscimento del titolo in Italia e se tale titolo vale come vera e propria abilitazione.
Grazie mille!

sersira78

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Messaggio Da Squolabus Mar Apr 09, 2019 5:04 pm

Ciao a tutti, ho una domanda su riconoscimento di titoli spagnoli meno "comuni" di Dottorato e Master en Profesorado:

- 3 anni di docenza universitaria in Università pubblica spagnola (60+60+60 crediti = 9 punti supplenza)
- Master Oficial (60 crediti) ottenuto in Spagna (= 3 punti supplenza)

La semplice dichiarazione non è valsa per il riconoscimento nella graduatoria supplenze 2017/20.

Qual è la prassi per questi titoli? Basta la traduzione giurata ed asseverazione al Tribunale?
Non trovo nulla nè sul sito del MIUR nè sul sito dell'Ambasciata di Madrid...

Spero che qualcuno possa aiutarmi, muchas gracias!

Squolabus

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