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Esame di Stato alunno disabile assente

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Messaggio Da teacher_78 Mer Giu 17, 2015 2:07 pm

Ciao a tutti..
Abbiamo letto la normativa ma permane un dubbio..
Un alunno con disabilità e PEI differenziato probabilmente non si presenterà alle prove d'esame; nella pubblicazione il suo esito sarà positivo o negativo? E verrà comunque rilasciato l'attestato di credito formativo?

Grazie

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Messaggio Da teacher_78 Mer Giu 17, 2015 6:43 pm

Ho trovato questo post dell'anno scorso http:
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in cui si sostiene che se non si presenta alle prove non si può rilasciare l'attestato con i crediti.

Qualcun'altro mi potrebbe confermare questa cosa? E' capitato anche a voi?

Grazie mille

teacher_78

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Messaggio Da lurk Mer Giu 17, 2015 8:06 pm

La certificazione delle competenze può essere rilasciata solo dalla Commissione. Come può un candidato che non sostiene l'esame ottenere questa certificazione?

La Commissione può deliberare per un percorso semplificato sia nel numero sia nella sostanza delle prove d'esame, ma un esame deve comunque essere sostenuto per poter ottenere la certificazione.

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Messaggio Da lallaorizzonte Mer Giu 17, 2015 8:09 pm

lurk ha scritto:La certificazione delle competenze può essere rilasciata solo dalla Commissione. Come può un candidato che non sostiene l'esame ottenere questa certificazione?

La Commissione può deliberare per un percorso semplificato sia nel numero sia nella sostanza delle prove d'esame, ma un esame deve comunque essere sostenuto per poter ottenere la certificazione.

la commissione può deliberare anche un numero inferiore di prove per un candidato con DSA?

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Messaggio Da lurk Mer Giu 17, 2015 8:28 pm

lallaorizzonte ha scritto:
lurk ha scritto:La certificazione delle competenze può essere rilasciata solo dalla Commissione. Come può un candidato che non sostiene l'esame ottenere questa certificazione?

La Commissione può deliberare per un percorso semplificato sia nel numero sia nella sostanza delle prove d'esame, ma un esame deve comunque essere sostenuto per poter ottenere la certificazione.

la commissione può deliberare anche un numero inferiore di prove per un candidato con DSA?

No. Si tratterebbe di uno strumento dispensativo incompatibile con il principio dell'equipollenza. Metterebbe automaticamente il DSA nella stessa posizione di un disabile e, quindi, non potrebbe conseguire il titolo ma solo la certificazione delle competenze.

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Messaggio Da lallaorizzonte Mer Giu 17, 2015 8:32 pm

lurk ha scritto:
lallaorizzonte ha scritto:
lurk ha scritto:La certificazione delle competenze può essere rilasciata solo dalla Commissione. Come può un candidato che non sostiene l'esame ottenere questa certificazione?

La Commissione può deliberare per un percorso semplificato sia nel numero sia nella sostanza delle prove d'esame, ma un esame deve comunque essere sostenuto per poter ottenere la certificazione.

la commissione può deliberare anche un numero inferiore di prove per un candidato con DSA?

No. Si tratterebbe di uno strumento dispensativo incompatibile con il principio dell'equipollenza. Metterebbe automaticamente il DSA nella stessa posizione di un disabile e, quindi, non potrebbe conseguire il titolo ma solo la certificazione delle competenze.

concordo con te e non si trova traccia, nell'ordinanza 2015, di tale possibilità. E tuttavia sul sito del MIUR si legge, da quest'anno

"I candidati con disabilità/DSA che seguono un percorso personalizzato non devono sostenere obbligatoriamente tutte le prove scritte, è possibile per questi candidati anche sostenere una singola prova scritta. In questi casi se il candidato sostiene una o due prove il voto finale sommatoria delle prove scritte deve essere rapportato su base 45 (votazione massima prevista per il totale delle 3 prove scritte)."

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Messaggio Da lurk Mer Giu 17, 2015 8:47 pm

lallaorizzonte ha scritto:
lurk ha scritto:
lallaorizzonte ha scritto:
lurk ha scritto:La certificazione delle competenze può essere rilasciata solo dalla Commissione. Come può un candidato che non sostiene l'esame ottenere questa certificazione?

La Commissione può deliberare per un percorso semplificato sia nel numero sia nella sostanza delle prove d'esame, ma un esame deve comunque essere sostenuto per poter ottenere la certificazione.

la commissione può deliberare anche un numero inferiore di prove per un candidato con DSA?

No. Si tratterebbe di uno strumento dispensativo incompatibile con il principio dell'equipollenza. Metterebbe automaticamente il DSA nella stessa posizione di un disabile e, quindi, non potrebbe conseguire il titolo ma solo la certificazione delle competenze.

concordo con te e non si trova traccia, nell'ordinanza 2015, di tale possibilità. E tuttavia sul sito del MIUR si legge, da quest'anno

"I candidati con disabilità/DSA che seguono un percorso personalizzato non devono sostenere obbligatoriamente tutte le prove scritte, è possibile per questi candidati anche sostenere una singola prova scritta. In questi casi se il candidato sostiene una o due prove il voto finale sommatoria delle prove scritte deve essere rapportato su base 45 (votazione massima prevista per il totale delle 3 prove scritte)."

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Non ho visto nulla di simile nell'ordinanza ministeriale ed è quella che a mio parere fa testo. Secondo l'ordinanza è possibile usare strumenti compensativi, come sostituire la prova scritta con una prova orale. Ma non eliminare la prova. Un candidato DSA può sostenere prove equipollenti (strumento compensativo) ma non può sostenere un numero ridotto di prove (strumento dispensativo). Sinceramente vorrei vedere un presidente o una commissione che si assume una responsabilità così pesante per decidere arbitrariamente sulla base di un'indicazione genericamente riportata in una disposizione "ufficiosa".

D'altra parte, la stessa indicazione è esplicita:
I candidati con disabilità/DSA che seguono un percorso personalizzato non devono sostenere obbligatoriamente tutte le prove scritte, è possibile per questi candidati anche sostenere una singola prova scritta.
Il percorso personalizzato tradotto in questi termini implica automaticamente che il candidato è tagliato fuori dal conseguimento del titolo e può aspirare solo alla certificazione. Se leggi i commi 2 e 3 dell'art. 23 dell'OM è evidente che un titolo ordinario non può essere conseguito con l'omissione di una sola delle prove previste.
Un esempio pratico: il comma 3 prevede che i candidati DSA che sono stati dispensati nel loro percorso dallo svolgimento delle prove scritte in lingua straniera, devono comunque sostenere una prova orale equipollente nel caso in cui ci sia la seconda prova in lingua straniera. È evidente che se si interpretasse elasticamente l'indicazione riportata nel sito (che ho citato in corsivo), sarebbe sufficiente far svolgere al candidato DSA la sola prima prova e dispensarlo dalla seconda prova. Invece questo non è possibile, a meno che non ci sia solo l'obiettivo della certificazione e non quello del conseguimento del titolo ordinario.

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Messaggio Da lallaorizzonte Mer Giu 17, 2015 8:53 pm

lurk ha scritto:
Non ho visto nulla di simile nell'ordinanza ministeriale ed è quella che a mio parere fa testo.

tutti d'accordo, ma dopo quanto accaduto sulla terza prova con 4 o 5 discipline (e il miur è dovuto correre ai ripari) mi pare che due errori scovati in due giorni diventino tanti

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Messaggio Da lurk Mer Giu 17, 2015 8:57 pm

Aggiungo che quello previsto nelle indicazioni del sito del MIUR rientra nella casistica dell'art. 22. Se non ce l'hai presente, dai un'occhiata al comma 5. Credo che le "novità" indicate nel sito del MIUR siano mal formulare e fuorvianti. Peraltro non sono novità: io mi sono trovato in un caso del genere nel 2011, in cui un candidato disabile aveva sostenuto solo la prima prova e il colloquio. Trovandomi alla mia prima esperienza, mi ero premurato di interpellare l'ispettore referente alla riunione di coordinamento e mi era stato risposto che la Commissione ha la facoltà di organizzare prove d'esame differenziate (anche nel numero e non solo nella procedura e nei contenuti). Ma si tratta sempre di una casistica in cui si consegue esclusivamente l'attestazione delle competenze.

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Messaggio Da lurk Mer Giu 17, 2015 9:05 pm

lallaorizzonte ha scritto:
lurk ha scritto:
Non ho visto nulla di simile nell'ordinanza ministeriale ed è quella che a mio parere fa testo.

tutti d'accordo, ma dopo quanto accaduto sulla terza prova con 4 o 5 discipline (e il miur è dovuto correre ai ripari) mi pare che due errori scovati in due giorni diventino tanti

Per esperienza mi affido solo alla normativa, che in gran parte fa capo al DPR 323 e all'ordinanza ministeriale. I testi riportati nelle "linee guida" o nelle "FAQ" sono inaffidabili: chi li ha scritti ha proceduto con una semplificazione. Semplificazione che rischia di non essere opportuna, se non pertinente, quando si deve ricorrere all'interpretazione anche di una semplice virgola o di un semplice aggettivo.

In ogni modo la chicca del numero di discipline previste per la terza prova è veramente grottesca. In quel caso la normativa è chiarissima, è davvero paradossale che ci si debba attendere una circolare che espliciti che non si possono prevedere più di 5 discipline nella terza prova. Cavolo, sono passati più di 15 anni e ancora si debbono avere dubbi in proposito!?

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Messaggio Da teacher_78 Mer Giu 17, 2015 9:10 pm

lurk ha scritto:La certificazione delle competenze può essere rilasciata solo dalla Commissione. Come può un candidato che non sostiene l'esame ottenere questa certificazione?

La Commissione può deliberare per un percorso semplificato sia nel numero sia nella sostanza delle prove d'esame, ma un esame deve comunque essere sostenuto per poter ottenere la certificazione.

Grazie per la risposta. Il punto è che nella normativa questo non è scritto esplicitamente. Ci siamo letti tutti i documenti. E a rigor di logica è giusto quanto tu sostieni. Io commissario esterno non ho mai visto l' alunno/a come faccio a certificarne le competenze? Tuttavia avevo sentito anche pareri contrari e anche questo articolo di edscuola:
Che ne pensate?

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Un alunno portatore d'handicap con Piano Educativo individualizzato che non segue la programmazione ministeriale è ammesso a sostenere l'esame di stato per ottenere il rilascio del certificato di frequenza.
Se, nel corso dello svolgimento delle prove d'esame si ritira, può essere bocciato?

Come qualunque alunno che si ritira durante gli esami, anche l'alunno con handicap viene bocciato.
Ciò, però, non impedisce il rilascio dell'attestato comprovante i crediti formativi maturati, se la commissione è in possesso di sufficienti elementi informativi; altrimenti l'attestato viene rilasciato dalla scuola.

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Messaggio Da lurk Mer Giu 17, 2015 9:19 pm

Fra le altre chicche che stanno generando leggende metropolitane c'è anche l'interpretazione errata del concetto di "disciplina caratterizzante". In proposito ho avuto mesi fa una discussione anche con la mia DS. Secondo lei, l'inclusione di Scienze naturali come materia caratterizzante nel percorso del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate implicava che la seconda prova scritta fosse multidisciplinare e potesse prevedere un problema articolato che coinvolgesse la matematica, la fisica e le scienze naturali.
È vero che le simulazioni hanno proposto, per la simulazione di matematica, la risoluzione di problemi applicati a casi pratici di fisica, ma questo non significa che la verifica proposta sia multidisciplinare. D'altra parte, come potrebbe, con l'attuale configurazione delle commissioni, un commissario dell'A049 valutare una prova scritta multidisciplinare su matematica e scienze, se nella commissione non dovesse essere presente un commissario dell'A060?
Quando le ho proposto questo dubbio è rimasta perplessa e non ha saputo rispondermi.

In realtà la risposta è evidente. La famosa circolare 1 del 2015 definisce le discipline che possono essere oggetto di seconda prova nelle scelte ministeriali operate annualmente. Quest'anno è stata individuata matematica, l'anno prossimo potrebbe essere scienze. Questo non significa che ti possa capitare nella stessa prova scienze e matematica, finché sarà individuato un solo commissario competente quella prova.
Un paio di giorni fa ho letto sul sito di Repubblica un'indicazione completamente errata in proposito indicata proprio fra le novità.

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Messaggio Da lurk Mer Giu 17, 2015 9:32 pm

teacher_78 ha scritto:Grazie per la risposta. Il punto è che nella normativa questo non è scritto esplicitamente. Ci siamo letti tutti i documenti. E a rigor di logica è giusto quanto tu sostieni. Io commissario esterno non ho mai visto l' alunno/a come faccio a certificarne le competenze? Tuttavia avevo sentito anche pareri contrari e anche questo articolo di edscuola:
Che ne pensate?

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Un alunno portatore d'handicap con Piano Educativo individualizzato che non segue la programmazione ministeriale è ammesso a sostenere l'esame di stato per ottenere il rilascio del certificato di frequenza.
Se, nel corso dello svolgimento delle prove d'esame si ritira, può essere bocciato?

Come qualunque alunno che si ritira durante gli esami, anche l'alunno con handicap viene bocciato.
Ciò, però, non impedisce il rilascio dell'attestato comprovante i crediti formativi maturati, se la commissione è in possesso di sufficienti elementi informativi; altrimenti l'attestato viene rilasciato dalla scuola.

Certo, la scuola può anche rilasciare un attestato di frequenza. La domanda è: la scuola può rilasciare un attestato delle competenze? La risposta è no.
Innanzitutto perché la normativa individua un solo soggetto abilitato a rilasciare questa attestazione: la Commissione d'esame. Il presidente può delegare il dirigente scolastico al rilascio dell'attestato, ma si tratta sempre di una delega che si esercita nell'ambito della non disponibilità, al momento, dei modelli di certificazione. Se così non fosse, non avrebbe alcun senso far sostenere l'esame ai disabili.

Si può invece discutere dell'equipollenza tra l'attestato rilasciato dalla commissione (o, su delega, dal dirigente scolastico) e l'attestato di frequenza rilasciato dalla scuola. Se questi due documenti sono equipollenti allora è una semplice questione di lana caprina e non si capisce il senso di un avvitamento burocratico che costituisce comunque un percorso a ostacoli per le commissioni e un aggravio dei costi (i docenti di sostegno devono essere pagati per partecipare alle prove d'esame).

lurk

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