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urgente: normativa esami scritti disabili terza media

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Messaggio Da kiah Ven Mar 25, 2011 6:00 pm

come da oggetto.
la situazione in cui mi hanno coinvolto: alunno certificato, ritardo medio, disturbi del comportamento. non è quasi mai in classe. il collega di sostegno e l'assisstente hanno fatto poco o niente con lui di francese perchè nn riescono a farlo lavorare, non gli piace la materia 8il che non è una giustificazione ma tant'è).
il collegio docenti ha deliberato che si faranno gli scritti di entrambe le lingue straniere.
l'alunno in questione deve essere esonerato dallo scritto di francese (come ritiene la docente curricolare) o no (come sostiene il docente sos)?
a mio avviso deve sostenere l'esame perchè altrimenti quando uscirà non avrà diritto alla licenza media, ma solo al certificato di frequenza, enon vedo perchè penalizzare già un ragazzino cosi in difficoltaà
ma questo è il mio pensiero. in tempi rapidi e prima che la cosa degeneri ho bisognod ei riferimenti normativi.

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Messaggio Da kiah Sab Mar 26, 2011 2:23 pm

aggiungo che non conosco il pei dell'alunno in questione, e quindi NON so se per lui si prevece anche una programmazione per francese.
quali le ipotesi in entrambi i casi?

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Messaggio Da forza Dom Mar 27, 2011 1:07 pm

a quanto ne so deve farlo, anke una cosa banalissima...
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Messaggio Da Ospite Dom Mar 27, 2011 11:03 pm

Di esonero non se ne parla più ormai da tempo... (solo forse in casi di dislessia grave), ci si va a ficcare in un ginepraio... meglio far produrre qualcosina-ina.
Per salvare capra e cavoli (ahemmm, sorry.... preparate un foglio con 5 - 6 immagini semplici e le parole da abbinare accanto - ma che siano molto molto simili all'italiano - da unire con un trattino (così non deve neanche scrivere più di tanto e alle brutte lo si può aiutare facilmente). Casomai, aggiungendo anche una mini-presentazione di se stesso, ma sempre con le parole belle pronte da inserire col trattino. Et voilà! L'esame è superato!






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Messaggio Da kiah Lun Mar 28, 2011 1:53 pm

ma io condivido in pieno quel che dici. è che la collega di francese, dotata della sensibilità di un paracarro non è convinta della cosa. anche secondo me l'alunno dovrebber sostenere un seppur minimo esame, se vogliamo farlo uscire con la licenza e non con unc ertificato delle competenze. mi serviva appunto la normativa per mettergliela sotto il naso, proprio per evitare problemi.
mi autate??

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Messaggio Da eragon Lun Mar 28, 2011 2:23 pm

Ti rispondo dalla mia esperienza alle superiori, magari alle medie funziona diversamente.

Se nel Pei (firmato anche dalla collega di francese) è previsto che il ragazzo faccia una programmazione per obiettivi minimi non c'è nessun motivo per cui non debba sostenere lo scritto di francese (è come se la docente volesse "esonerare" dallo scritto di francese qualsiasi altro ragazzo della classe!!!!), mi sembra ci sia poco da discutere in quel caso.
Nel caso segua una programmazione differenziata allora è tutta un'altra storia.

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Messaggio Da kiah Lun Mar 28, 2011 4:13 pm

il ragazzo è alle medie. in qs grado di scuola nn c'è questa distinzione tra pei con ob minimi e differenziato.
mi serve un riferimento normativo:)

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Messaggio Da forza Lun Mar 28, 2011 6:23 pm

lo scritto va fatto
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Messaggio Da nicolaluigi Lun Apr 04, 2011 7:18 pm

Ti riporto parte di una scheda che ho trovato sul sito dell' Associazione Italiana Persone Down. Ci sono alcuni riferimenti normativi. Forse ti può essere utile!!!

Nel Primo Ciclo la valutazione deve verificare “il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali” (L. n° 104/92, art. 16, comma 2). Pertanto il PSP può contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con “prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati” (O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. Anche con riguardo alla quarta prova nazionale tali prove hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno (C.M. n° 32/08, art. 5 lett. b). Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato riguardo alle potenzialità dell’alunno (L. n° 104/92, art. 16, commi 1 e 2).
Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all’esito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex esame di terza media):
1. se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti viene rilasciato il titolo legale di studio (L. n° 104/92, art. 16, comma 2).
2. In caso contrario viene rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.
Tale titolo è comunque idoneo per l’iscrizione al secondo ciclo (O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 12 ), purché l’alunno non abbia compiuto il 18° anno di età (L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera c); richiamato nell’O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 12 ).

Dato il carattere fortemente personalizzato delle prove d'esame del primo ciclo, l'ipotesi del mancato rilascio del diploma diviene estremamente residuale, nei soli casi in cui, l'alunno abbia svolto un PEI fin dall'inizio non finalizzato al conseguimento del diploma o non riesca a realizzare neppure gli obiettivi minimi personalizzati che, dopo successivi aggiustamenti siano stati ipotizzati. Comunque l'alunno deve in ogni caso essere ammesso agli esami e questi debbono svolgersi onde poter ottenere, in mancanza del diploma, l'attestato con i crediti formativi raggiunti che legittima l'iscrizione al secondo ciclo.
A proposito degli obiettivi personalizzati anche differenti da quelli dei compagni, di cui sopra, è opportuno far presente che per quanto possibile si deve tendere a fare acquisire agli alunni con disabilità le stesse competenze dei compagni (ad esempio la capcità di seriazione), però non necessariamente agli stessi livelli di apprendimento (riprendendo l'esempio si possono ordinare per livelli crescenti di apprendimento: oggetti, nuemri interi, numeri frazionari o numeri irrazionali). Se l'alunno con disabilità riesce a seriare solo oggetti, secondo l'obiettivo per lui fissato, merita lo stesso giudizio positivo attribuito ai compagni per i quali è prevista la competenza di saper seriare frazioni o numeri irrazionali.

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Messaggio Da spiderman Mar Nov 15, 2011 3:33 pm

ma se come si dice qui http://www.edscuola.it/archivio/handicap/psp_pei.htm (che poi è il link che riporta nicolaluigi)
"Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato riguardo alle potenzialità dell’alunno" perché leggo in continuazione colse diverse anche qui sul forum? Una volta per tutte qualcuno sa chiarirmi se anche per le scuole medie nel PEi si deve specificare se la programmazione è semplificata per obiettivi minimi o differenziata? E per l'esame di terza media, il diploma va rilasciato a tutti oppure chi ha la differenziata prende solo un attestato come alle scuole superiori? Sono giorni che leggo tutto e il contrario di tutto. HELP!

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Messaggio Da spiderman Mar Nov 15, 2011 3:35 pm

inoltre non capisco lì dove si dice:

"Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all’esito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex esame di terza media):

1. se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti viene rilasciato il titolo legale di studio ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 2).
2. In caso contrario viene rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.
3. Tale titolo è comunque idoneo per l’iscrizione al secondo ciclo ( O.M. n° 90/2001 , art. 11, comma 12 ), purché l’alunno non abbia compiuto il 18° anno di età ( L. n° 104/92 , art. 14, comma 1, lettera c); richiamato nell’ O.M. n° 90/2001 , art. 11, comma 12 "

SE raggiunge gli obiettivi del PEI gli diamo il diploma (sia se semplificata che differenziata?) se invece non li raggiunge gli diamo l'attestato?? ma che significa?

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Messaggio Da luisac72 Mer Nov 16, 2011 4:17 pm

Interessa anche a me saperlo. Lalla, giulia, Paolo, sapete aiutarci?

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Messaggio Da luisac72 Dom Nov 27, 2011 3:27 pm

possibile che nemmeno qualcuno dei moderatori ci possa chiarire questo dubbio?

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Messaggio Da tittybariw Dom Nov 27, 2011 5:31 pm

x ottenere il diploma l'alunno deve avere la stessa programmazione della classe con obiettivi minimi, se è differenziata in TUTTE le materie riceverà l'attestato
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Nov 27, 2011 5:46 pm

dpr 122/09

Articolo 9
Valutazione degli alunni con disabilita’
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e
successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.



In sintesi

1. Gli alunni con disabilità possono svolgere prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale.

Le prove sono adattate, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione d'esame (cioè il cdc).

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.

2. Invece, agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, perché le prove da essi effettuate non rientrano nelle precedenti, è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Se quindi gli farete fare tutte le prove come al punto 1 avrà la licenza, altrimenti solo attestato.
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Messaggio Da luisac72 Dom Nov 27, 2011 6:20 pm

Si ma far fare le prove come al punto 1, ossia "riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato" significa farle in base al PEI, in che altro modo potremmo fargliele fare?? continuo a non capire paolo, mi potresti aiutare??
Io dal dpr che citi desumo che alle scuole medie "Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza" e quindi se uno fa le prove differenziate prende la licenzia come gli altri, non l'attestato. Inoltre nel link che ha riportato spidermen si dice che "per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato", quindi alle medie non dovremmo nemmeno specificare se un pei è differenziato o semplificato. Continuo a non capire.... dove sta scritto in modo espicito come per le superiori, che alle medie chi ha una programmazione personalizzata che si discosta da quella della classe, non consegue la licenza media?

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Messaggio Da luisac72 Dom Nov 27, 2011 6:28 pm

Cioè, io capisco che alle medie non è la programmazione a essere differenziata bensì le prove finali. La programmazione è personalizzata, le prove finali sono differenziate ma anche se uno svolge queste prove differenziate, se viene promosso, prende la licenza media e non l'attestato.

qui c'è scritto: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/psp_pei.htm

Primo Ciclo (Scuola primaria e secondaria di primo grado)
Nel Primo Ciclo la valutazione deve verificare “il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali” ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 2). Pertanto il PSP può contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con “prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati” ( O.M. n° 90/2001 , art. 11, comma 11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato riguardo alle potenzialità dell’alunno ( L. n° 104/92 , art. 16, commi 1 e 2).

Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all’esito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex esame di terza media):

1. se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti viene rilasciato il titolo legale di studio ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 2).
2. In caso contrario viene rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.
3. Tale titolo è comunque idoneo per l’iscrizione al secondo ciclo ( O.M. n° 90/2001 , art. 11, comma 12 ), purché l’alunno non abbia compiuto il 18° anno di età ( L. n° 104/92 , art. 14, comma 1, lettera c); richiamato nell’ O.M. n° 90/2001 , art. 11, comma 12 ).

N.B. Nei casi in cui gli obiettivi personalizzati si discostano fortemente dagli obiettivi didattici (per es. autonomia personale, controllo sfinterico, ecc.) verrà rilasciato il solo attestato che certifica i crediti formativi raggiunti.

Dalla parte in rosso io capisco che se la classe fa le espressioni con le radici quadrate e i numeri relativi, invece l'alunno nel PEI ha come obiettivo quello di fare le 4 operazioni in colonna e dei semplici problemini, all'esame gli prepareremo delle prove con 4 operazioni e problemini e se le saprà fare, anche se si tratterà di obiettivi differenti da quelli della classe, prenderà la licenza. Se invece non saprà fare nemmeno le 4 operazioni e i problemini (parte in verde) prenderà l'attestato
L'attestato lo prenderà anche nel caso di handicap grave in cui gli obiettivi non sono didattici ma solo formativi (parte in azzurro).

Perché, allora, continuo a trovare tanti PEI delle scuole medie in cui si specifica pei differenziato o per obiettivi minimi e poi continuo a sentire colleghe di sostegno che dicono che se l'alunno ha il pei differenziato non si diploma ma prende solo l'attestato??

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Messaggio Da luisac72 Dom Nov 27, 2011 6:33 pm

Inoltre (per spidermen), non capisco che documento è quello che hai citato, non riesco a risalire alla normativa.... è un documento ufficiale o no??

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Nov 27, 2011 7:22 pm

luisac72 ha scritto:Si ma far fare le prove come al punto 1, ossia "riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato" significa farle in base al PEI, in che altro modo potremmo fargliele fare?? continuo a non capire paolo, mi potresti aiutare??
Io dal dpr che citi desumo che alle scuole medie "Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza" e quindi se uno fa le prove differenziate prende la licenzia come gli altri, non l'attestato. Inoltre nel link che ha riportato spidermen si dice che "per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato", quindi alle medie non dovremmo nemmeno specificare se un pei è differenziato o semplificato. Continuo a non capire.... dove sta scritto in modo espicito come per le superiori, che alle medie chi ha una programmazione personalizzata che si discosta da quella della classe, non consegue la licenza media?

Il riferimento è il dpr che ti ho citato. A quello dovete fare riferimento perché è l'ultimo in ordine di tempo e quindi attualmente in vigore.

"Io dal dpr che citi desumo che alle scuole medie "Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza" e quindi se uno fa le prove differenziate prende la licenzia come gli altri, non l'attestato"

Esatto. Vi basta questo. Deve fare tutte le prove. dpr art 9/2: "Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza."

Punto.
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Nov 27, 2011 7:36 pm

Siete voi che, in base ai risultati e alle difficoltà dell'allievo, decidete cosa fare.

Se ho un allievo con una grave forma di autismo o altri problemi per cui so che non potrà prendere la licenza e svolgere quindi tutte le prove, il cdc, laddove decide di ammetterlo all'esame, potrà prevedere per l'esame solo due prove scritte (per esempio italiano e matematica) da far svolgere con alcune tecniche e con l'aiuto del docente di sostegno (sto facendo un esempio).

In questo caso si sono previste delle prove che non permetteranno di conseguire la licenza media ma solo l'attestato.
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Messaggio Da luisac72 Dom Nov 27, 2011 7:58 pm

Il problema è che il mio alunno ha una disabilità cognitiva di tipo lieve, ma i docenti curricolari dicono che è una bella responsabilità dare una licenza media, ossia un titolo di studio che pare dia ancora l'accesso ad alcune professioni, ad un bambino che ha quelle problematiche, quindi di sicuro opterebbero per l'attestato. Io però vorrei capire cosa prevede la normativa. In base a quella che hai linkato tu, l'alunno deve fare tutte le prove e anche se queste ultime sono differenziate hanno uguale valore ai fin del conseguimento del diploma di licenza. Invece queste linee guida sai di che anno sono? http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/115c59e8-3164-409b-972b-8488eec0a77b/prot4274_09_all.pdf

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Nov 27, 2011 8:06 pm

luisac72 ha scritto:Il problema è che il mio alunno ha una disabilità cognitiva di tipo lieve, ma i docenti curricolari dicono che è una bella responsabilità dare una licenza media, ossia un titolo di studio che pare dia ancora l'accesso ad alcune professioni, ad un bambino che ha quelle problematiche, quindi di sicuro opterebbero per l'attestato. Io però vorrei capire cosa prevede la normativa. In base a quella che hai linkato tu, l'alunno deve fare tutte le prove e anche se queste ultime sono differenziate hanno uguale valore ai fin del conseguimento del diploma di licenza. Invece queste linee guida sai di che anno sono? http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/115c59e8-3164-409b-972b-8488eec0a77b/prot4274_09_all.pdf

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Messaggio Da luisac72 Dom Nov 27, 2011 8:11 pm

grazie ancora paolo. ora stampo e rileggo tutto nei dettagli

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Messaggio Da Ospite Dom Nov 27, 2011 11:12 pm

luisac72 ha scritto:Il problema è che il mio alunno ha una disabilità cognitiva di tipo lieve, ma i docenti curricolari dicono che è una bella responsabilità dare una licenza media, ossia un titolo di studio che pare dia ancora l'accesso ad alcune professioni, ad un bambino che ha quelle problematiche, quindi di sicuro opterebbero per l'attestato. Io però vorrei capire cosa prevede la normativa.
Premetto che non sono esperta di normativa. Proviamo ad usare la logica.
I docenti curricolari hanno firmato un PEI in cui avevano scritto nero su bianco cosa doveva fare questo ragazzo nella loro materia. Se non era previsto l'esonero da francese nel PEI, non può essere esonerato dalla prova d'esame di francese. Ora quindi i docenti DEVONO preparare delle prove adatte al ragazzo secondo quanto previsto nel PEI. Se per francese nel PEI c'è scritto che l'obiettivo è l'abbinamento di immagini a parole, la prova di francese sarà costituita da abbinamento di immagini a parole. Se il candidato supera le prove preparate ad hoc, DEVE ottenere la licenza. I tuoi colleghi possono anche mettersi l'animo in pace!

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Messaggio Da luisac72 Dom Nov 27, 2011 11:37 pm

ciao valerie, grazie per avermi risposto però hai fatto confusione tra la collega che ha aperto la discussione diversi mesi fa e me che invece mi sono inserita solo per capirci qualcosa in piu sulle varie normative, perché alcune mie colleghe sostengono che anche alle medie il pei differenziato da' soltanto l'attestato e non il diploma. il problemA con il francese non era il mio (il mio alunno studia spagnolo), io vorrei solo capire con certezza se il mio alunno pur avendo un programma diversificato negli obiettivi e nei contenuti rispetto alla classe, prendera' la licenza media come tutti

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