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Messaggio Da raganella Mer Gen 23, 2013 6:53 pm

Salve,
a settembre ho avuto dal usp un incarico di 9 ore su sostegno al 30 giugno; successivamente ho accettato un completamento in altra sede, sempre su sostegno. Questo secondo incarico si è rivelato una tagliola: ogni giorno ci sono docenti assenti e io sono la tappabuchi ufficiale della sezione! Ci sia o non ci sia l'alunno H in classe, vengo dirottata altrove per sostituire Tizio o Caio con la scusa dell'urgenza. Ho rifiutato più volte di allontanarmi dalla classe, ma non demordono: il giorno successivo siamo punto e a capo. Inoltre, l'alunno che seguo si assenta parecchio e allora non ho scuse: devo farlo e basta ma non ne posso più! Serve dire che in queste classi, dove spesso le ore di sostituzione sono due e non una, non riesco a mantenere l'attenzione dei ragazzi per più di trenta minuti?

Mi chiedo, e vi chiedo: posso lasciare questo incarico e tenermi il primo?
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Messaggio Da zuneta Gio Gen 24, 2013 11:48 am

nella mia scuola è stato regolamentato che l'ins. di sostegno sostituisce i colleghi assenti solo ed esclusivamente se il bambino che segue è assente.

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Messaggio Da Cinderella Gio Gen 24, 2013 11:06 pm

zuneta ha scritto:nella mia scuola è stato regolamentato che l'ins. di sostegno sostituisce i colleghi assenti solo ed esclusivamente se il bambino che segue è assente.

Ciao!

L'insegnante di sostegno deve stare nella sua classe anche in assenza del bambino/ragazzo disabile... Viene infatti assegnato alla classe, e non all'alunno... e deve quindi agire sull'intera classe... nel bene dell'alunno.
Quindi mandarlo a fare supplenze in giro quando H non c'è è un abuso... Perché lui dovrebbe lavorare nella sua classe, non altrove...

Può invece sostituire colleghi curricolari che risultano assenti negli orari in cui si ha la compresenza...

Ciao da Cindy

Cinderella

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Messaggio Da Giulia87 Ven Gen 25, 2013 3:44 pm

Cinderella ha scritto:
zuneta ha scritto:nella mia scuola è stato regolamentato che l'ins. di sostegno sostituisce i colleghi assenti solo ed esclusivamente se il bambino che segue è assente.

Ciao!

L'insegnante di sostegno deve stare nella sua classe anche in assenza del bambino/ragazzo disabile... Viene infatti assegnato alla classe, e non all'alunno... e deve quindi agire sull'intera classe... nel bene dell'alunno.
Quindi mandarlo a fare supplenze in giro quando H non c'è è un abuso... Perché lui dovrebbe lavorare nella sua classe, non altrove...

Può invece sostituire colleghi curricolari che risultano assenti negli orari in cui si ha la compresenza...

Ciao da Cindy

Ohh ecco!! anche nella mia scuola è stato regolamentato che quando l'alunno disabile è assente, l'ins di sostegno va a coprire le classi scoperte perchè assenti gli insegnati...a me questa cosa proprio non mi va giù...l'insegnate di sostegno è a tutti gli effetti insegnate anche di classe ma nella classe in cui è il bambino disabile no??...ma anche se messo a regolamento si può rifiutare di fare supplenze in altre classi?

Giulia87

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Messaggio Da Cinderella Dom Gen 27, 2013 10:48 pm

Giulia87 ha scritto:
Cinderella ha scritto:
zuneta ha scritto:nella mia scuola è stato regolamentato che l'ins. di sostegno sostituisce i colleghi assenti solo ed esclusivamente se il bambino che segue è assente.

Ciao!

L'insegnante di sostegno deve stare nella sua classe anche in assenza del bambino/ragazzo disabile... Viene infatti assegnato alla classe, e non all'alunno... e deve quindi agire sull'intera classe... nel bene dell'alunno.
Quindi mandarlo a fare supplenze in giro quando H non c'è è un abuso... Perché lui dovrebbe lavorare nella sua classe, non altrove...

Può invece sostituire colleghi curricolari che risultano assenti negli orari in cui si ha la compresenza...

Ciao da Cindy

Ohh ecco!! anche nella mia scuola è stato regolamentato che quando l'alunno disabile è assente, l'ins di sostegno va a coprire le classi scoperte perchè assenti gli insegnati...a me questa cosa proprio non mi va giù...l'insegnate di sostegno è a tutti gli effetti insegnate anche di classe ma nella classe in cui è il bambino disabile no??...ma anche se messo a regolamento si può rifiutare di fare supplenze in altre classi?

Direi proprio di sì... dal momento che un regolamento di una scuola NON può andare contro ad una legge dello Stato... Vai a vedere la legge 104... in quella parte in cui si parla di insegnanti di sostegno e contitolarità...
Io fossi in te farei così: fai vedere al Preside la legge 104 e fai osservare che il regolamento è in contrasto con la legge... e comunica che d'ora in poi quando ti chiederanno di sostituire colleghi assenti chiederai un ordine di servizio scritto... in caso contrario ti rifiuti...
Dillo ovviamente con gentilezza... e fai osservare al Preside che non si può mettere nel regolamento una norma che va contro la legge... e che quindi il Preside dovrebbe tutelarsi per evitare grane...

Per quanto mi riguarda... Io in assenza dei ragazzi H rimango in classe... In particolare ho una classe in cui faccio intervento su tutti... e a furia di fare così il ragazzo H accetta il mio intervento proprio per questo: faccio intervento su tutti e quindi non lo faccio sentire diverso...
Se dovessero mandarmi altrove quando lui non c'è sarebbe una bella frittata... perché non hai idea di quanto tempo c'è voluto perché accettasse il mio aiuto...
Si sentirebbe discriminato... mi rifiuterebbe e quindi sarebbe vanificato l'intervento di mesi...

Ciao da Cindy

Cinderella

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Messaggio Da mariland Lun Nov 03, 2014 4:58 pm

Mi inserisco qui per non aprire un altro topic:
insegno in una scuola primaria e sono docente di sostegno di due alunni inseriti nella stessa classe. E’ prassi consolidata nella scuola in cui mi trovo, nuova perché in assegnazione provvisoria, di utilizzare il docente di sostegno per supplire i docenti assenti nelle varie classi. Io ovviamente mi rifiuto e non ci vado, confesso ci sono andata 2-3 volte ma perché all’inizio dell’anno, essendo anche nuova non volevo subito sembrare antipatica diciamo così. Purtroppo siamo solo in due su oltre 10 docenti di sostegno a rifiutarci, mi viene risposto che qui si è fatto sempre così perché nessuno ha il “coraggio” di dire no. Beh io credo che invece ci voglia un bel coraggio a chiedere di sostituire, considerando anche che la responsabile del plesso che organizza le sostituzioni giornaliere è docente di sostegno e lei stessa sostituisce sempre. Comunque scusate per questo preambolo ma ci voleva uno sfogo, mi è venuta anche la gastrite per dover combattere ogni giorno e dire di no pesa, ma di cognome vado Battaglia e quindi non potrei fare altrimenti. Oltretutto io dico sempre alla responsabile di plesso che mi rifiuto di fare la supplenza senza ordine scritto, questo ovviamente non arriva mai. Esiste un fantomatico registro interno dove viene segnata la docente assente e chi la sostituisce firma per accettare, ed io dovrei firmare questo tipo di consenso? Ad ogni modo il dubbio riguarda la responsabilità penale a cui andiamo incontro nel male augurato caso in cui il bambino disabile che abbiamo lasciato per andare a sostituire si facesse male oppure se dovesse succedere qualcosa a qualche bambino nella classe in cui siamo andati a supplire. Esistono dei riferimenti normativi, articoli codici ecc... e sapere a cosa andremmo incontro?


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Messaggio Da corepreciatu Lun Nov 03, 2014 7:07 pm

l'intervento , come dicono giustamente in tanti, è sulla classe quindi, se puoi lavorare anche con gli altri per agevolare il lavoro del collega con loro o per prendere appunti sulla disciplina, resta lì.
qualora il tuo lavoro di sos avvenga esclusivamente o quasi all'esterno della classe (capita naturalmente anche questo, almeno per quanto ho potuto vedere) le cose sono diverse.
rendersi disponibile pur non essendo obbligatorio (potrei andare in classe e stare li se volessi perchè è mio diritto/dovere) sarebbe corretto, secondo me.

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Messaggio Da napolidoc Mar Nov 04, 2014 12:35 am

Salve,spero che qualcuno mi dia un parere in merito: oggi,nella mia scuola mi hanno fatto sostituire una collega assente nella classe dove era tra l'altro presente l'alunna disabile.Ho cercato di lavorare lo stesso con la mia alunna,ma era praticamente impossibile,essendo una delle classi peggiori dell' istituto.Tra l'altro,la cosa che piu' mi ha infastidito e' stata la ripetuta " invasione" in aula della vicepreside, che piombava all' improvviso ( forse ce l' ha un po' con me perche' voglio che i miei diritti siano rispettati) e pretendeva che facessi lezione ai ragazzi. Io pero' nell' ultima sua " incursione" le ho fatto presente che dovevo di regola fare lezione con la mia alunna,ma lei ha fatto " orecchie da mercante".Ma posso eventualmente rifiutarmi la prossima volta e tutelare il diritto allo studio della mia alunna,che spesso si lamentava di non riuscire a concentrarsi e che non e' riuscita a fare nulla? Mi sono lamentata con una collega che pero' mi ha riferito che anche lei a volte ha sostituito colleghi assenti pur essendo presente l' alunno disabile.
Attendo vostre delucidazioni.

napolidoc

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Messaggio Da Danessia Mar Nov 04, 2014 10:10 am

Da AIPD

Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell’08/01/09)

Personale scolasticoInsegnanti di sostegno
Si riporta per la chiarezza e l'importanza le seguenti direttive degli Uffici Scolastici Regionali della Puglia e della Sicilia:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO I - Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative

AOODRPU Prot. n. 7938 Bari, 11 settembre 2008
Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine

e grado della Regione Puglia

Loro Sedi

e p.c.

Ai dirigenti amministrativi e tecnici

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

Alle OO.SS. regionali comparto Scuola

Loro Sedi


OGGETTO : Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno.
E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.

Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d’altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica.

Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla “contitolarità” della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.

I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presenta direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Lucrezia Stellacci

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

U.S.R. SICILIA DIREZIONE GENERALE

Via Fattori, 60-90146 Palermo – Tel.091/6909111 – Fax n. 091/51 6136

Ufficio di Staff – Via Praga, 29 – Palermo – Tel.0916708215 – fax 0916708236



MPI.AOODRSI.REG.UFF. 246 usc. Palermo, 8/1/09





Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Sicilia

e p.c. Ai Dirigenti degli U.S.P.

Loro Sedi

Alle OOSS delle Scuole

Loro Sedi



Oggetto: Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno

Con un recente esposto alcuni docenti di sostegno hanno segnalato la frequente utilizzazione degli stessi in sostituzione dei docenti curriculari, della loro o di altre classi, assenti.

Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l’allievo disabile sia assente, è da osservare che ciò non può accadere in
presenza dell’alunno
o degli
alunni disabili
cui è assegnato.

Se è vero che il docente di sostegno è contitolare della classe (art.3 comma G, legge 104/92) è anche vero che l’inciso della norma vuole ribadire il raccordo necessario tra esso e gli altri docenti al fine di assicurare l’opportuna integrazione nella classe e non autorizza un uso improprio dello stesso docente.

Una sistematica utilizzazione del docente di sostegno, in presenza degli alunni disabili, ne snaturerebbe la funzione e costituirebbe chiara indicazione della non corretta richiesta di assegnazione di posti di sostegno.

Le SS.LL. si adegueranno al presente atto di indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Guido Di Stefano)



OSSERVAZIONI

La direttiva dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 11/09/2008 e la direttiva dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia dell'08/01/2009 sono chiarissime nel vietare qualunque forma di supplenza e nell'invitare i dirigenti scolastici a rispettare tale principio.

Ovviamente si ribadisce che quanto in esse detto vale solo se l'alunno con disabilità è presente a scuola. Quando invece è assente, deve ritenersi che l'insegnante per le attività di sostegno rimanga a disposizione della comunità scolastica e possa essere utilizzato per supplenze ovunque, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione. Nè vale in contrario sostenere che, essendo egli docente in una classe, anche quando manchi l'alunno con disabilità debba rimanere a disposizione solo di quella classe; infatti il docente, in caso di assenza dell'alunno per la cui integrazione è stato nominato, si trova in condizioni simili a quelle di un docente curricolare quando tutta la sua classe sia assente e quindi a disposizione di tutta la scuola.

E' altresì da precisare che pur trattandosi di direttive emanata da particolare Uffici Scolastici Regionali, essa rispecchiano i principi generali contenuti nella normativa nazionale e nella cultura dell'integrazione scolastica e quindi i principi in esse contenuti possono essere invocati dai genitori e dai docenti di qualunque altra regione. E' da sottolineare che in tale ottica si collocano anche precedenti circolari del provveditorato agli studi di Roma (n° 153 del 13/10/1997) e di Napoli (n° 202, prot. 17337 del 30/03/1998) e la più recente nota del CSA di Padova del 26/01/2006.
Qualora, ciò nonostante, i dirigenti scolastici insistano nella richiesta impropria di supplenze, occorre pretendere che tali richieste siano effettuate per iscritto. Una volta ottenuta la richiesta scritta si fa contro di essa un esposto all'Ufficio Scolastico Regionale e, se necessario, anche alla Procura della Repubblica, in quanto i Dirigenti Scolastici sono obbligati a rispettare i principi generali contenuti nella normativa sull'integrazione scolastica.
Tra tali norme si evidenzia l'art. 13, comma 3 della Legge n° 104 del 1992 che prevede la nomina di insegnanti per le attività di sostegno aggiuntivi a quelli curricolari e quindi in compresenza in classe con essi come indicato in varie circolari ministeriali anche precedenti alla legge; e l'art. 35, comma 7 della Legge n° 289 del 2002 che prevede l'obbligo di nominare e di far operare nelle classi docenti per il sostegno solo in presenza di un alunno con disabilità certificata.


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Messaggio Da sweetdream Mar Nov 04, 2014 1:53 pm

Per tutti i docenti di sostegno: quando vi si impone di fare supplenza, pretendete l'Ordine di Servizio scritto e motivato. Al 99% la smettono, per il restante 1% avete una carta da impugnare con vertenza sindacale. Fatevi valere! ;-)

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