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Messaggio Da lost-in-gae Ven Nov 18, 2011 8:49 pm

E' possibile avere una supplenza anche avendo precedenti penali (recenti)? Lo chiedo perché sono a conoscenza di un caso particolare, ma non riesco a comprendere la normativa al riguardo. Grazie a chi mi saprà rispondere.
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Messaggio Da titifra Ven Nov 18, 2011 8:56 pm

Credo di no
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Messaggio Da titifra Ven Nov 18, 2011 8:57 pm

E poi non chiedono il certificato del casellario giudiziario?
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Messaggio Da lost-in-gae Ven Nov 18, 2011 8:58 pm

Infatti lo credo anch'io, fatto sta che c'è qualcuno che insegna pur avendo una situazione piuttosto grave alle spalle.
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Messaggio Da titifra Ven Nov 18, 2011 8:58 pm

titifra ha scritto:E poi non chiedono il certificato del casellario giudiziario?
Forse non lo chiedono per le chiamate da GI...
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Messaggio Da Paolo1974 Ven Nov 18, 2011 8:59 pm

lost-in-gae ha scritto:E' possibile avere una supplenza anche avendo precedenti penali (recenti)? Lo chiedo perché sono a conoscenza di un caso particolare, ma non riesco a comprendere la normativa al riguardo. Grazie a chi mi saprà rispondere.

Dovresti scendere nei particolari, senza ovviamente menzionare di chi si tratta, e dirci di più

Perché i casi sono tanti e dipendono se c'è la sospensione della pena, la riabilitazione, se il collega o la collega in questione hanno una sentenza definitiva, hanno perso anche il diritto di voto ecc.
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Messaggio Da lost-in-gae Ven Nov 18, 2011 9:02 pm

Ho da poco saputo di questa situazione e non conosco i termini legali (giustamente potrebbe essere stato riabilitato). Ma cosa mi dite di una condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione?
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Messaggio Da raganella Ven Nov 18, 2011 9:12 pm

lost-in-gae ha scritto:Ho da poco saputo di questa situazione e non conosco i termini legali (giustamente potrebbe essere stato riabilitato). Ma cosa mi dite di una condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione?

E cosa insegna, convivenza civile?
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Messaggio Da lost-in-gae Ven Nov 18, 2011 9:15 pm

Non posso dire cosa insegna perché si potrebbe identificarlo, ma la condanna c'è stata ed è stata anche pubblicata su quotidiani locali, circa 2 anni fa.
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Messaggio Da clarissa Ven Nov 18, 2011 9:21 pm

Certo che se anche ci fosse qualcosa che gli permette di insegnare mi farebbe davvero una certa impressione che l'insegnante di mio figlio fosse un simile docente...

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Nov 18, 2011 9:29 pm

lost-in-gae ha scritto:Non posso dire cosa insegna perché si potrebbe identificarlo, ma la condanna c'è stata ed è stata anche pubblicata su quotidiani locali, circa 2 anni fa.

Se definitiva bisogna vedere, come credo, se non può accedere all'elettorato attivo.

Art 2/3 DPR 487/1994

3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 5

Oppure se 2 anni fa, quando ha commesso il reato, era impiegato e cosa è stato decretato nei suoi confronti. Insomma, le ipotesi possono essere diverse.
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Messaggio Da gugu Ven Nov 18, 2011 9:31 pm

Ci sono specifici reati che non permettono il lavoro nella PA. Ovviamente anche la guida in stato di ebrezza o l'ingiuria possono portare a una condanna penale ma ovviamente non "bloccano" l'occupazione nella PA.

Paolo saprà certamente indicare il documento con l'elenco dei reati che inibiscono i pubblici uffici.
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Messaggio Da Paolo1974 Ven Nov 18, 2011 9:51 pm

gugu ha scritto:Ci sono specifici reati che non permettono il lavoro nella PA. Ovviamente anche la guida in stato di ebrezza o l'ingiuria possono portare a una condanna penale ma ovviamente non "bloccano" l'occupazione nella PA.

Paolo saprà certamente indicare il documento con l'elenco dei reati che inibiscono i pubblici uffici.

Non credo esista un elenco dettagliato e preciso dei reati che prevedono l'inibizione ai pubblici uffici.

Credo che dipenda dalla condanna, che può variare da reato a reato.

Su internet trovate qualcosa. Tenendo presente che il reato che permette il licenziamento dovrebbe impedire la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=2882

D.Lgs. 165/2001

55-quater. Licenziamento disciplinare. (D.Lgs. 165/2001)

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso (171).

T.U. N. 3/1957, che rimane un'indicazione

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr003_57.html

85. Destituzione di diritto.

L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita (100);

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia (101) (102) .

(100) Con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1988, n. 42 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 85, lett. a), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui al D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

(101) Vedi L. 15 febbraio 1958, n. 46, nonché l'art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19.

(102) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.

da un sito:


può essere utile:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Circolare del 8
novembre 2010, n. 88
Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle
nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare del 6 agosto 2010, n. 11
/2010
Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle
pubbliche amministrazioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare del 28 aprile 2010, n. 5
/2010
Art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150
del 2009) - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - responsabilità e
sanzioni per i medici.


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Messaggio Da gugu Sab Nov 19, 2011 2:46 pm

Però non mi è chiaro una cosa, visto che si parla anche di falsità nell'ottenimento dell'incarico. Più volte si è letto di punteggi "scorretti" e quindi di decadimento dall'incarico a TD. Ma secondo quanto dici il docente in questione non potrebbe mai più avere altri rapporti a TD o TI nella scuola? Mi ricordo di una sentenza che parlava di non valutazione del punteggio se la supplenza era conferita grazie a punteggio non veritiero ma non di perenne interdizione dall'insegnamento.
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Messaggio Da lost-in-gae Sab Nov 19, 2011 2:50 pm

Grazie di tutte queste info, vedrò di conoscere meglio la situazione senza invadere la privacy di nessuno. Pare che già in precedenza qualche Ds si sia posto il problema con la persona in questione, ma abbia poi concluso che non poteva farci nulla...
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Messaggio Da Paolo1974 Sab Nov 19, 2011 2:55 pm

gugu ha scritto:Però non mi è chiaro una cosa, visto che si parla anche di falsità nell'ottenimento dell'incarico. Più volte si è letto di punteggi "scorretti" e quindi di decadimento dall'incarico a TD. Ma secondo quanto dici il docente in questione non potrebbe mai più avere altri rapporti a TD o TI nella scuola? Mi ricordo di una sentenza che parlava di non valutazione del punteggio se la supplenza era conferita grazie a punteggio non veritiero ma non di perenne interdizione dall'insegnamento.

art. 26 legge n. 15/1968

“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.".

Anche qui a mio avviso decide il giudice. Nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Non so se può arrivare a quella di perenne interdizione.

Si decade dall'incarico nel momento in cui si "scopre" che hai dichiarato il falso (art. 11/3 DPR n. 403/1998).

Ovviamente se ancora non ce l''hai non lo ottieni.
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Messaggio Da lola2011 Dom Nov 20, 2011 9:36 am

Quando si compilano i vari fogli per una supplenza da g.i. in uno c'è proprio la voce che deve essere barrata, in cui si dichiara che non abbiamo subito condanne penali.

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Messaggio Da gugu Dom Nov 20, 2011 10:13 am

lola2011 ha scritto:Quando si compilano i vari fogli per una supplenza da g.i. in uno c'è proprio la voce che deve essere barrata, in cui si dichiara che non abbiamo subito condanne penali.


oppure di specificare quali. La domanda del post si fonda su questo fatto, non che non sia stata dichiarata la condanna ma che la stessa possa essere o meno d'ostacolo alla stipula del contratto.
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Messaggio Da lola2011 Dom Nov 20, 2011 10:32 am

Grazie per la precisazione.

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Messaggio Da redellatorta Ven Giu 27, 2014 9:41 pm

Me no male che loro non potevano farci nulla per escluderlo e che ci siano delle leggi che agevolano comportamenti inclusivi e di ri- inserimento delle persone che hanno commesso errori in passato.
Esistono casi in cui persone hanno commesso reati a 20 anni e si trovano a 40 anni dopo a dover lottare oltre che con queste forme di pregiudizio giornaliere ad  avere titoli  competenze e capacità professionali per svolgere il proprio lavoro e devono dichiarare in sede di domanda gli errori commessi in passato anche se si sono ricostruiti una vita a grande fatica, con magari una morale molto più integerrima di altri.  Mi domando in un' ottica educativa e di insegnamento è possibile che le persone attivino comportamenti errati e li modifichino per vivere meglio con se stessi e con il mondo che li circonda?
io non ho rubato somme ingenti di denaro e non sono un politico che posso ripropormi alle prossime elezioni senza problemi, ma ho fatto qualche furto e qualche rapina all'età di 20 anni fa, oggi secondo questo pregiudizio non potrei nemmeno fare il bidello a chiamata anche se ho titoli per insegnare la mia materia che ne pensate? inclusione o esclusione?
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Messaggio Da precarissimo77 Sab Giu 28, 2014 9:32 am

C'è chi ha subito condanne penali ed insegna, non essendo stato stato interdetto dai pubblici uffici, pensiamo all'assassino di Marta Russo.
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Messaggio Da redellatorta Sab Giu 28, 2014 12:06 pm

buongiorno infatti manca una regolamentazione rispetto alle attitudini e al profilo psicologico del personale entrante.Per me fare domanda oggi e dover elencare i precedenti penali di 20 anni prima a parte che ho chiesto riabilitazione penale é assai imbarazzante dal punto di vista personale anche se ho commesso reati minori. é ancora più umiliante sapendo che la mia coscienza oggi non mi permette di condividere e sostenere le mie azioni passate. ma non perché io sia diventato un santo.semplicemente perché crescendo ho maturato un 'altra concezione della vita. la condivisione di ciò che é in comune. le responsabilità,la crescita dei figli e mille altre meraviglie della vita. perché oltre alla semplice graduatoria a punteggio a scuola non é presente uno psicologo che valuta con adatti test attitudinali il personale entrante? sopratutto per chi va a operare nelle materne e alle primarie. a me personalmente girano le scatole vedere chi ha un posto di ruolo e maltratta degli esseri umani in crescita. chi l'ha assunta questa belva?chi valuta il born out dell' insegnate? ( io avrò anche rubato nella mia esistenza ma anche allora mai avrei sognato di maltrattare un bambino,un disabile o un soggetto più debole). secondo me la scuola in sud_europa italy sia per mancanza di risorse sia per mancanza di rigore incorrerà ancora per molto a una mal gestione del personale che della formazione.
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Messaggio Da Cozza Sab Giu 28, 2014 12:27 pm

pensa te...per me invece se hai commesso un reato da maggiorenne non dovresti metter piede a scuola nemmeno dopo vent'anni.
ma appunto...apprendo ora che la legge la pensa diversamente da me.,,e buon per te. ;-)
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Messaggio Da redellatorta Sab Giu 28, 2014 12:31 pm

proprio per la mancanza di una vera selezione ad hoc con valutazione del profilo psicologico,delle attitudini professionali e della motivazione al lavoro considero le graduatorie scolastiche degne di attenzioni e commenti da corridoio che passano dallo stesso funzionario a cui consegni la domanda fino all'ultimo scopino scolastico assunto dalla cooperativa come precario!
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