Imprevisto per presa di servizio
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Imprevisto per presa di servizio
Salve a tutti, ieri ho avuto una convocazione per una supplenza e poi la chiamata da parte della scuola per la presa di servizio il giorno seguente. Purtroppo ho avuto un imprevisto e ho chiamato la scuola la mattina e dicendo che ero impossibilitato a prendere servizio la mattina ma che lo avrei fatto il giorno dopo e loro con arroganza mi hanno risposto che la supplenza decade e che si farà una nuova convocazione per quella supplenza. Cosa avrei pootuto fare?? Ho letto questa cosa:
L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che “La nomina dell’impiegato che PER GIUSTIFICATO MOTIVO ASSUME SERVIZIO CON RITARDO SUL TERMINE PREFISSOGLI DECORRE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DAL GIORNO IN CUI PRENDE SERVIZIO. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Finora per il personale a tempo determinato non era mai stato precisato che si potesse differire la presa di servizio per un giustifico motivo, ma, si noti bene la differenza, è stato solo specificato che la mancata presa di servizio non avrebbe avuto alcuna sanzione se per un giustificato motivo.
Infatti, ai sensi dell’art. 8/4 del DM 131/07 “le sanzioni di cui al comma 1 [nel nostro caso mancata presa di servizio dopo l’accettazione della supplenza] non si applichino o vengano revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi, suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.
Ma non è espressamente detto che tale mancata presa di servizio oltre che giustificata possa essere differita.
Adesso la questione sembra più chiara.
Ma a questo punto però noi riteniamo che, fino a smentita/ulteriore precisazione ministeriale, il differimento della presa di servizio comporti che il tempo che trascorre tra l’accettazione della supplenza e la effettiva presa di servizio (la mancata presa di servizio è ovviamente giustificata) abbia validità solo giuridica e non economica (esclusi ovviamente particolari casi come la maternità o l’infortunio che perdura dopo una precedente nomina ai sensi dell’art. 20/3 del CCNL per i quali sono previsti da subito anche gli effetti economici).
Ciò sarebbe infatti conforme all’estensione che attua il ministero con il personale che deve assumere servizio a tempo indeterminato (“La nomina dell’impiegato che PER GIUSTIFICATO MOTIVO ASSUME SERVIZIO CON RITARDO SUL TERMINE PREFISSOGLI DECORRE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DAL GIORNO IN CUI PRENDE SERVIZIO).
Se, quindi, il docente interpellato per una supplenza o presente alle convocazioni accetti l’incarico ma non possa poi assumere servizio per un giustificato motivo (es. malattia, ricovero ecc.), avrà diritto comunque all’attribuzione della supplenza, ma dal momento che non assume servizio il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio.
L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che “La nomina dell’impiegato che PER GIUSTIFICATO MOTIVO ASSUME SERVIZIO CON RITARDO SUL TERMINE PREFISSOGLI DECORRE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DAL GIORNO IN CUI PRENDE SERVIZIO. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Finora per il personale a tempo determinato non era mai stato precisato che si potesse differire la presa di servizio per un giustifico motivo, ma, si noti bene la differenza, è stato solo specificato che la mancata presa di servizio non avrebbe avuto alcuna sanzione se per un giustificato motivo.
Infatti, ai sensi dell’art. 8/4 del DM 131/07 “le sanzioni di cui al comma 1 [nel nostro caso mancata presa di servizio dopo l’accettazione della supplenza] non si applichino o vengano revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi, suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.
Ma non è espressamente detto che tale mancata presa di servizio oltre che giustificata possa essere differita.
Adesso la questione sembra più chiara.
Ma a questo punto però noi riteniamo che, fino a smentita/ulteriore precisazione ministeriale, il differimento della presa di servizio comporti che il tempo che trascorre tra l’accettazione della supplenza e la effettiva presa di servizio (la mancata presa di servizio è ovviamente giustificata) abbia validità solo giuridica e non economica (esclusi ovviamente particolari casi come la maternità o l’infortunio che perdura dopo una precedente nomina ai sensi dell’art. 20/3 del CCNL per i quali sono previsti da subito anche gli effetti economici).
Ciò sarebbe infatti conforme all’estensione che attua il ministero con il personale che deve assumere servizio a tempo indeterminato (“La nomina dell’impiegato che PER GIUSTIFICATO MOTIVO ASSUME SERVIZIO CON RITARDO SUL TERMINE PREFISSOGLI DECORRE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DAL GIORNO IN CUI PRENDE SERVIZIO).
Se, quindi, il docente interpellato per una supplenza o presente alle convocazioni accetti l’incarico ma non possa poi assumere servizio per un giustificato motivo (es. malattia, ricovero ecc.), avrà diritto comunque all’attribuzione della supplenza, ma dal momento che non assume servizio il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio.
angybar78- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 03.10.12
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