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Cumulo supplenza ATA-lavoro privato

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mary_sempre_mary
paperina1969
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Messaggio Da paperina1969 Mar Set 13, 2016 10:54 am

Ciao a tutti, grazie per l'opportunità del forum, che trovo molto interessante ed utile!

Lavoro presso un privato a tempo indeterminato e da contratto a tempo pieno.
Per motivi familiari tuttavia, in accordo con la direzione, da anni ho un part-time al 53% e ritengo che per sempre lo manterrò.

Ricevo spesso chiamate per supplenze come assistente amministrativo (terza fascia) per qualche giorno o per spezzoni (6-12 ore) per pochi mesi in genere verso fine anno scolastico.

Se chiedo la conversione del mio contratto privato da tempo pieno a part-time 53%, posso accettare le supplenze che mi vengono proposte (se in orari/giorni compatibili con il mio orario di lavoro o chiedendo ferie in caso di sovrapposizione di orario)?

Grazie per l'aiuto

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Messaggio Da paperina1969 Gio Set 15, 2016 8:59 pm

Allora, qui non ho ricevuto risposta, ma mi sono informata un po' e dovrei comunque ridurre il part-time dal 53 al 50% per poter eventualmente accettare una supplenza.
Valuto se mi conviene questa riduzione.
Qualcuno nelle stesse condizioni?

paperina1969

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Messaggio Da mary_sempre_mary Sab Set 17, 2016 9:37 pm

ciao, il cumulo di più lavori è legale a patto che non si superi il limite di ore lavorate per settimana imposto per legge , che mi pare essere 44 o 46 ore.
non devono inoltre sussistere elementi di incompatibilità tra i due mestieri (es. lavorare per due ditte in concorrenza tra loro) o divieti espliciti.
Naturalmente ci deve essere comunicazione ai due datori di lavoro e, sopratutto, compatibilità di orario.
se rientri in tutto questo, avvisato il tuo datore di lavoro, puoi accettare il lavoro ATA.
posso chiederti in che zona ti chiamano??

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Messaggio Da SISSIFI1965 Mer Set 21, 2016 10:20 am

lo puoi fare l'unica cosa complicata è stare attenta a non superare le 48 h settimanali (anche se il cumulo lo fai forse a livello mensile cioè stare attenta ogni mese a non superare le ... h. che siano. senti un patronato. Non c'è bisogno che chiedi un part time 50%. io lo faccio anche con un part time 66%. Non capisco come hai fatto fin'ora a fare un part time pur avendo un contratto full time. I misteri delle leggi italiane.

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Messaggio Da SISSIFI1965 Mer Set 21, 2016 10:30 am

Ciao, anche io ho fatto l'anno scorso così e spero di farlo anche quest'anno. Non è vero che devi accettare una riduzione al 50% credo. Bisogna che calcoli precisamente  il monte ore mensile. Per me è più semplice perché ho accettato un part time di 6 ore settimanali a scuola per tutto l'anno. Nel tuo caso dovresti calcolare mese mese che le ore fatte in più non superino le 48 h. settimanali. Non ritengo tu debba avvisare il tuo datore di lavoro attuale. Senti un sindacato pero...perchè la parte complicata è il calcolo ore.

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Messaggio Da SISSIFI1965 Mer Set 21, 2016 10:32 am

forse mi sono spiegata male: intendevo che io faccio settimanalmente 24 ore nel settore privato + 6 ore a scuola. Così tutte le settimane, quindi è più semplice. Tu hai un part time verticale o orizzontale?

SISSIFI1965

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Messaggio Da paperina1969 Mer Set 21, 2016 1:14 pm

Allora...inizialmente il mio contratto era full time.
Per motivi famigliari ho ridotto le ore a 20 settimanali (part-time orizzontale al 53%, 4 ore al giorno per 5 giorni) e di anno in anno ne chiedo il rinnovo. All'INPS risulta come PT al 53% a tutti gli effetti.
Al sindacato CISL Scuola mi è stato detto che il PT privato non deve essere superiore al 50%, altrimenti non posso accettare supplenze.

Posso avere qualche dato per parlare a ragion veduta di un caso come il tuo (ovviamente in forma anonima) e capirne di più?

Pensa che l'anno scorso ho rinunciato ad una supplenza di 6 ore fino al 30/6 perchè la segretaria della scuola che mi ha chiamato mi ha detto in nessun caso, lavorando nel privato, avrei potuto lavorare nella scuola (senza chiedermi che tipo di contratto avessi, quante ore lavorassi etc).


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Messaggio Da SISSIFI1965 Mer Set 21, 2016 1:26 pm

mah... mi stai angosciando ma io l'anno scorso ho lavorato tutto l'anno avendo un contratto part time privato del 75% fino a marzo che è diventato 62% poi!!!!! facendo 6 ore a scuola. Ho detto ciò a tutti (provveditorato, scuola, sindacato) e nessuno mi ha obiettato niente.

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Messaggio Da Monica71 Mer Set 21, 2016 1:30 pm

Io mi trovo nella stessa situazione, ho un part-time di 13 ore settimanali col privato e sto completardo al momento (da ieri) con un 18 ore alla statale, stesso profilo.
Non avrei potuto superare le 36 ore settimanali previste per il contratto ATA statale.
Se frughi un po' in giro trovi molti chiarimenti in proposito.


Monica71

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Messaggio Da paperina1969 Mer Set 21, 2016 1:32 pm

@sissi
Hai lavorato come Ass. Amministrativo? Alla scuola hai comunicato che stavi lavorando PT al 75%?
Se andava bene, se mi chiameranno di nuovo proverò a farlo pure io...
In che regione/provincia sei?

@monica
Nel tuo caso il PT è di sicuro sotto al 50% e quindi va bene.
Ho cercato in rete, ma non ho le idee così chiare..ti sarei grata se potessi segnalarmi qualche sito o qualche documento che possa aiutarmi a chiarire la questione
Grazie

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Messaggio Da SISSIFI1965 Mer Set 21, 2016 2:22 pm

Si. Ho detto alla scuola che stavo lavorando. Cerca che le informazioni sono tante on line. Nemesi ci aiuti?

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Messaggio Da SISSIFI1965 Mer Set 21, 2016 2:43 pm

HO TROVATO QUESTA NOTA DELLA CGIL SCUOLA. IL PART TIME AL 50 RIGUARDA IL DIPENDENTE PUBBLICO, CIOE' IL TUO IMPIEGO NEL PUBBLICO E' INFERIORE AL 50% PUOI AVERE ALTRO IMPIEGO NEL PRIVATO (CHE E' IL MIO CASO 6 H. A SETTIMANA NEL PUBBLICO SONO UN 10%). QUI SOTTO IO INTERPRETO CHE TU PUOI ACCETTARE IMPIEGO NEL PUBBLICO SE INFERIORE AL 50% E SE COMPATIBILE CON IL MAX DI ORA CONSENTITE COME CUMOLO.
Regime di incompatibilità per i dipendenti a tempo pieno e parziale
Il punto su una materia complessa per docenti e ata
01/03/2006 Alcuni mesi fa in seguito alla nota Miur n. 1584/2005 avevamo pubblicato una scheda di approfondimento sulle attività che sono compatibili per i dipendenti pubblici distinguendo tra quelli a tempo parziale e tra quelli a tempo intero.
Ritorniamo ora sull'argomento "aggiornando" con ulteriori punti la scheda già pubblicata in seguito al parere espresso sull'argomento dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 15 dicembre 2005.
La principale norma di riferimento oggi è l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L'aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c'è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell'art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell'art. 33 del Ccnl 2003.
Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l'art. 57 del Ccnl 2003.

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:

la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;

il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);

l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;

l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,

le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);

le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;

tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;

gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;

la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);

gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;

le collaborazioni plurime con altre scuole;

la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;

l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;

gli incarichi presso le commissioni tributarie;

gli incarichi come revisore contabile.

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l'esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre l'esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche

che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.

Infine perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi).

I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

parere funzione pubblica 15 dicembre 2005 150361
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Tag: dirigenti scolastici, miur, nota 1584/05, part-time
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Messaggio Da paperina1969 Mer Set 21, 2016 5:06 pm

Su questo sito alla pagina:
http://www.orizzontescuola.it/guida/attivit-e-cariche-incompatibili-personale-docente-ed-ata-della-scuola/

si legge:

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.

E nella nota riportata da Sissi si legge:

I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Quindi se io lavoro nel privato per 20 ore a settimana potrei anche accettare fino a 18 ore a settimana come ATA, indipendentemente dalla percentuale del mio part-time nel privato...o no?




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Messaggio Da SISSIFI1965 Mer Set 21, 2016 5:25 pm

secondo me si....

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Messaggio Da Boccia84 Mer Set 21, 2016 7:03 pm

La questione è talmente controversa che non c'è una risposta chiara.
Io per la libera professione ancora non ho capito se si può fare o meno e pertanto vado di partime al 50% e sono tranquillo. Ma ancora ho il dubbio che sia fattibile anche diversamente, perlomeno finché sei supplente.

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Messaggio Da paperina1969 Mar Nov 15, 2016 12:05 pm

Rieccomi....
Ricevuta chiamata per 6 ore al giorno da CS solo per questa settimana, quindi un impegno di 24 ore.
Io lavoro nel privato 20 ore, questa settimana avrei quindi fatto 44 ore e sarei rimasta entro le 48 ore max previste per legge.
Tuttavia, trattandosi di supplenza su orario pieno, avrei potuto accettare l'incarico oppure no?

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Messaggio Da milla 2 Mar Nov 15, 2016 12:27 pm

In quale provincia sei inserita?

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Messaggio Da paperina1969 Mar Nov 15, 2016 12:35 pm

La provincia non credo importi, vorrei sapere la regola generale

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Messaggio Da milla 2 Mar Nov 15, 2016 12:42 pm

Ti ho chiesto la provincia xchè tu hai scritto che ricevi spesso chiamate per supplenze come assistente amministrativo (terza fascia) per qualche giorno, non mi spiego questa cosa!

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Messaggio Da paperina1969 Mar Nov 15, 2016 12:47 pm

No questa era per CS non per AA
Quest'anno come AA ancora nulla

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